LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. Per l'anno 2023 e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
a) A/10;
b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3;
c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11;
d) C/1, C/3, C/5;
e) gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4.
2. Per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Per l'anno 2023, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14.
4. Per l'anno 2023, in caso di inottemperanza da parte dei Comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 14, si applicano le aliquote dell'imposta di cui all'articolo 9.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 11, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 13, L.R. 15/2023, per l'anno 2023 resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della presente legge. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle suddette aliquote e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.