LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 14
 (Obbligo di pubblicazione)
1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 .
2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Note:
1Per l'anno 2023, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite rispettivamente al 15 dicembre 2023 e al 29 dicembre 2023, come disposto dall'art. 9, c. 12, L.R. 15/2023.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 13, L.R. 15/2023, per l'anno 2023 resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della presente legge. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle suddette aliquote e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.