Art. 10
(Trasporti)
1.
La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all'
articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sia la mobilità individuale, sia quella collettiva, sostenendo, a tal fine, anche le forme di trasporto operate dagli enti del Terzo settore e dai soggetti del privato sociale.
2.
La Regione, in particolare, favorisce e promuove ogni misura necessaria affinché le principali stazioni degli autobus presenti sul proprio territorio siano in grado di fornire l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta almeno secondo gli standard minimi previsti dal
regolamento (UE) n. 181/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
e designate come tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e ai soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo, con le modalità e i criteri definiti con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 8/2024
Art. 11
(Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche)
1.
La Regione persegue l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia e opera secondo i principi e i criteri di cui alla
legge regionale 10/2018
.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione, in forma singola o associata, in relazione al fabbisogno espresso, le risorse finalizzate alla concessione di contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente di natura fisica, mentale, cognitiva o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni.
3. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 2, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento di cui al comma 4.
4. Le modalità e i criteri di trasferimento delle risorse ai Comuni e di concessione ed erogazione ai privati cittadini dei contributi di cui al comma 2 sono definiti con apposito regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.