LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 7
 (Cultura, sport e turismo)
1. La Regione persegue l'inclusione sociale delle persone con disabilità anche attraverso l'attuazione di interventi volti a garantire la loro partecipazione alla vita culturale, sportiva e turistica, nonché alle attività ricreative.
2. La Regione sostiene le iniziative volte alla diffusione della cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale, alle iniziative ricreative e allo sport. A tal fine, la Regione promuove la produzione di eventi culturali, sportivi e di pubblico interesse in chiave pienamente inclusiva e in formati accessibili, in modo da incoraggiare l'espressione artistica delle persone con disabilità.
3. Per favorire i progetti culturali e sportivi ideati secondo le modalità di cui al comma 2, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi e negli avvisi pubblici previsti dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dalla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
4. La Regione persegue la piena fruibilità e accessibilità del patrimonio artistico, storico e culturale regionale, nonché dei luoghi dedicati alla produzione e allo svolgimento delle attività ricreative e culturali e assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, in coerenza con l' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). A tale scopo, nella concessione di contributi o finanziamenti nel settore turistico, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione, volti a sostenere iniziative e progetti a sostegno dell'inclusione delle persone con disabilità.