Art. 11
(Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche)
1.
La Regione persegue l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia e opera secondo i principi e i criteri di cui alla
legge regionale 10/2018
.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione, in forma singola o associata, in relazione al fabbisogno espresso, le risorse finalizzate alla concessione di contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente di natura fisica, mentale, cognitiva o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni.
3. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 2, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento di cui al comma 4.
4. Le modalità e i criteri di trasferimento delle risorse ai Comuni e di concessione ed erogazione ai privati cittadini dei contributi di cui al comma 2 sono definiti con apposito regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.