LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Capo II
 Riordino del sistema sociosanitario per la disabilità
Art. 17
 (Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo)
1. La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali.
2. Le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell' articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019 , entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro ulteriori dodici mesi. Tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti.
3. Gli enti del Terzo settore convenzionati per la gestione dei servizi per la disabilità partecipano alle attività di cui al comma 2.
4. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prevedere una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativa ai rapporti di lavoro in essere all'1 gennaio 2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di cui al comma 1.
5. La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:
a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017 , nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;
b) interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;
c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
d) servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;
e) attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali.
5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.
6. La Regione, per il completo riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, definisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 21, le nuove tipologie di offerta della rete dei servizi e i relativi requisiti, anche tramite la valorizzazione e la messa a sistema delle buone pratiche già in essere a livello territoriale.
7. Allo scopo di garantire alle persone con disabilità complesse le prestazioni di cui agli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, comunque in precedenza denominate, la Regione fornisce i criteri per l'identificazione dei profili di intensità dei sostegni, anche in relazione alle quote di compartecipazione del sistema sanitario, di quello sociale e di eventuali altre forme di finanziamento, nonché della definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
8. Le Aziende sanitarie regionali, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, procedono alla rivalutazione delle persone in carico, ai fini della corretta identificazione dei profili di intensità dei sostegni da riconoscere.
9. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di cui al comma 1, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie.
9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità.
9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 57, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 58, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 9 ter aggiunto da art. 8, comma 58, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 18
 (Adeguamento organizzativo delle Aziende sanitarie regionali)
1. Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene identificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità, facente capo al Direttore dei servizi sociosanitari, con il compito di:
a) garantire la piena integrazione in relazione alla ricomposizione delle funzioni cliniche in materia di disabilità, nonché facilitare tutti i processi di transizione relativi al passaggio tra l'infanzia e l'età adulta e tra l'età adulta e quella anziana;
b) favorire la definizione di servizi e percorsi dedicati per le cure ambulatoriali e ospedaliere, in particolare per quanto riguarda l'accesso al Pronto soccorso, in conformità a quanto previsto dall' articolo 26 della legge regionale 22/2019 ;
c) assicurare tra le Aziende sanitarie regionali, i Comuni, il Sistema scolastico, quello formativo e quello lavorativo, la necessaria integrazione istituzionale per la realizzazione delle attività di loro competenza in materia di disabilità, ispirata a una logica di scambio e collaborazione;
d) implementare forme di collaborazione e di partenariato con gli altri soggetti presenti sul territorio, compresi quelli del privato sociale;
e) assicurare alle persone con disabilità, tramite specifici interventi e servizi, la piena integrazione sociosanitaria, ai sensi degli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire il presidio dei processi di integrazione istituzionale, gestionale e professionale di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, con specifico atto di indirizzo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alla Commissione consiliare competente, fornisce le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali di cui all' articolo 54 della legge regionale 22/2019 , anche in relazione alla definizione dei fabbisogni di personale.
Art. 19
 (Servizi di integrazione lavorativa)
1. Le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità. I SIL realizzano gli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi, di cui all'articolo 17, comma 1, finalizzati all'acquisizione di competenze e al potenziamento delle abilità possedute, nonché promuovono e realizzano, attraverso specifici percorsi di integrazione lavorativa, l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Servizi di integrazione lavorativa:
a) attuano percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) attuano progetti inerenti l'inserimento socio-assistenziale in ambiti in cui si svolgono attività lavorative, rivolti a persone la cui necessità di sostegni intensivi non consente a pieno titolo l'avvio dei percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro;
c) collaborano con i Servizi del collocamento mirato, di cui all' articolo 38 della legge regionale 18/2005 .
3. Le modalità operative relative al passaggio delle competenze interessate dal presente articolo sono regolate dall'articolo 17. Per ciò che attiene la dotazione organica, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
4. Le Aziende sanitarie regionali definiscono le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa, nel rispetto delle indicazioni fornite con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2.
5. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.
6. Alle persone con disabilità inserite nei percorsi e nei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono concessi, da parte dei Servizi di integrazione lavorativa, appositi incentivi motivazionali, nonché contributi a ristoro delle spese connesse alla realizzazione delle finalità progettuali, con le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.
7. Le attività svolte nell'ambito dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non costituiscono un rapporto di lavoro e le correlate incentivazioni di cui al comma 6 non costituiscono compenso ma hanno finalità socio-assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.
8. La competenza ad assicurare le persone inserite nei percorsi e nei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio di integrazione lavorativa.
Art. 20
 (Enti del Terzo settore)
1. La Regione valorizza il ruolo che gli enti del Terzo settore svolgono nelle varie aree di interesse generale, così come definite dall' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), attinenti all'integrazione sociosanitaria, in quanto espressione del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, sostiene adeguate forme di regolazione dei rapporti con tali soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 21, al fine di estendere o rafforzare la costruzione di un sistema di opportunità di salute, abitative, lavorative e di socializzazione per l'inclusione delle persone con disabilità.
Art. 21
 (Sistema di regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi in materia di disabilità)
1. La Regione adotta meccanismi di regolazione dei rapporti che assicurino il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, in coerenza con il decreto legislativo 117/2017 .
2. I regolamenti in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati per persone con disabilità, adottati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della legge regionale 22/2019 e dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 , promuovono un approccio integrato che tenga conto della rete dei soggetti e sia centrato sui processi, anche in relazione a quanto previsto dall' articolo 11 della legge regionale 22/2019 . I servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati, sono, in ogni caso, concepiti e orientati a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità, nonché a perseguire l'ottenimento della migliore qualità della vita.
3. I regolamenti di cui al comma 2 possono avere a oggetto la definizione dei requisiti necessari per la messa a regime dei percorsi di cui all'articolo 25 che, terminata la fase di sperimentazione, risultino idonei a essere stabilizzati all'interno dell'offerta della rete dei servizi regionali per la disabilità.