LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Capo II
 Vita indipendente e inclusione nella società
Art. 6
 (Abitare e vita indipendente)
1. La Regione privilegia gli interventi abitativi in grado di garantire la vita indipendente della persona con disabilità, da intendersi come modello volto a consentire di prendere le proprie decisioni ed effettuare le proprie scelte in modo da favorire l'autodeterminazione e l'inclusione. A tale scopo, la piena e diretta partecipazione della persona con disabilità alla predisposizione del suo progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, è volta a garantire il concreto esercizio del diritto di scelta del proprio luogo di residenza, di dove e con chi vivere, senza che le possa essere imposta una particolare sistemazione, in maniera che tale scelta sia costruita sulle preferenze della persona stessa e orientata al perseguimento della migliore qualità della vita.
2. Le politiche dell'abitare regionali garantiscono l'accessibilità, la fruibilità e la qualità degli spazi secondo quanto stabilito dalla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità). A tale scopo, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nella concessione delle linee di finanziamento già disponibili o di futura introduzione.
3. La Regione, nella sua attività di programmazione nella concessione di contributi, favorisce, in via prioritaria, interventi di sostegno all'abitare per facilitare il permanere delle persone con disabilità al proprio domicilio e per rafforzare e valorizzare il rapporto di scambio reciproco tra la persona e la sua comunità di appartenenza. A tale scopo garantisce l'accesso ai sostegni previsti dal comma 7, con particolare riguardo a quelli necessari ad assicurare l'inclusione sociale della persona, impedendo che si verifichino situazione di isolamento e segregazione.
4. La Regione promuove lo sviluppo della dimensione dell'abitare inclusivo nel contesto sociale di appartenenza e nel rapporto con la comunità che, in raccordo con quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), riproduca le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, in modo da favorire il mantenimento dell'identità personale, rafforzare il radicamento territoriale, nonché prevenire e contenere gli esiti dell'istituzionalizzazione. Tali soluzioni abitative possono anche prevedere la convivenza e la coabitazione tra persone con disabilità, anche con diverso bisogno assistenziale, e persone senza disabilità.
5. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), recuperano e valorizzano il loro patrimonio immobiliare per la realizzazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4.
6. L'Amministrazione regionale concede contributi alle Ater per interventi sull'edilizia residenziale pubblica volti al recupero del patrimonio esistente e diretti al rimborso delle spese sostenute anche per l'adeguamento degli alloggi alle esigenze della disabilità della persona occupante.
7. La Regione, per sostenere le soluzioni abitative di cui ai commi 3 e 4, fornisce alle persone con disabilità, attraverso una rete di servizi integrati, anche con il supporto degli enti del Terzo settore, adeguati sostegni sanitari, sociosanitari e sociali, compresi gli ausili tecnologici, provvede all'attuazione di specifici interventi di carattere economico, nonché garantisce l'accesso ai programmi di edilizia sociale in base alla vigente normativa regionale.
8. Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità viene sostenuto anche tramite i servizi e gli interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della legge 112/2016 . La Regione integra con proprie risorse i fondi messi a disposizione dalla legge 112/2016 al fine di permettere l'abitare sociale alle persone con disabilità grave e a quelle con disabilità che potrebbero sperimentare percorsi di autonomia abitativa.
9. La programmazione degli interventi contenuti nel presente articolo si raccorda a quella prevista in materia di politiche abitative, di cui all' articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
Art. 7
 (Cultura, sport e turismo)
1. La Regione persegue l'inclusione sociale delle persone con disabilità anche attraverso l'attuazione di interventi volti a garantire la loro partecipazione alla vita culturale, sportiva e turistica, nonché alle attività ricreative.
2. La Regione sostiene le iniziative volte alla diffusione della cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale, alle iniziative ricreative e allo sport. A tal fine, la Regione promuove la produzione di eventi culturali, sportivi e di pubblico interesse in chiave pienamente inclusiva e in formati accessibili, in modo da incoraggiare l'espressione artistica delle persone con disabilità.
3. Per favorire i progetti culturali e sportivi ideati secondo le modalità di cui al comma 2, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi e negli avvisi pubblici previsti dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dalla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
4. La Regione persegue la piena fruibilità e accessibilità del patrimonio artistico, storico e culturale regionale, nonché dei luoghi dedicati alla produzione e allo svolgimento delle attività ricreative e culturali e assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, in coerenza con l' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). A tale scopo, nella concessione di contributi o finanziamenti nel settore turistico, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione, volti a sostenere iniziative e progetti a sostegno dell'inclusione delle persone con disabilità.