LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

TITOLO II
 AREE DI INTERVENTO
Capo I
 Salute
Art. 5
 (Salute e obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di salute)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del miglior stato di salute possibile da intendersi, in un'ottica olistica, quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, non solo limitato all'assenza di malattie o infermità. A tale scopo, la Regione fornisce un'adeguata risposta ai bisogni di salute lungo tutto l'arco della vita di ciascuna persona con disabilità, con particolare riguardo ai diversi contesti, alla medicina di genere, alle fasi di transizione tra l'età infantile e quella adulta e tra quella adulta e quella anziana e al tema delle comorbilità, in particolare psichiatriche. La Regione prevede in particolare per le persone con disabilità gravissima, specifici strumenti per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e favorisce il loro diritto a partecipare alla scelta degli ausili e dei presidi, ritenuti idonei.
2. La Regione attua un sistema integrato per la disabilità che assicuri la continuità e la coerenza dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie, in raccordo con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e che persegua gli obiettivi di sviluppo sostenibile, specie con riguardo all'impatto negativo che la povertà e il contesto sociale e di vita hanno sulla salute e sulla vita delle persone con disabilità.
3. Il sistema integrato per la disabilità è finanziato con risorse regionali e nazionali, nonché con eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Nello specifico, è finanziato a livello regionale con risorse di parte sanitaria e sociosanitaria, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie di cui al comma 2, e da risorse di parte sociale, anche a valere sul Fondo sociale, a livello locale dalle risorse sanitarie, da quelle sociali dei Comuni e da quelle derivanti dalla compartecipazione dei cittadini, ove previsto e nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. La Regione, con apposito atto, identifica i criteri e gli indirizzi volti alla promozione di un sistema di compartecipazione dei cittadini uniforme su tutto il territorio regionale.
5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 la Regione riordina l'intero assetto istituzionale del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo gli strumenti e le modalità individuati dal Titolo III, Capo II.
Capo II
 Vita indipendente e inclusione nella società
Art. 6
 (Abitare e vita indipendente)
1. La Regione privilegia gli interventi abitativi in grado di garantire la vita indipendente della persona con disabilità, da intendersi come modello volto a consentire di prendere le proprie decisioni ed effettuare le proprie scelte in modo da favorire l'autodeterminazione e l'inclusione. A tale scopo, la piena e diretta partecipazione della persona con disabilità alla predisposizione del suo progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, è volta a garantire il concreto esercizio del diritto di scelta del proprio luogo di residenza, di dove e con chi vivere, senza che le possa essere imposta una particolare sistemazione, in maniera che tale scelta sia costruita sulle preferenze della persona stessa e orientata al perseguimento della migliore qualità della vita.
2. Le politiche dell'abitare regionali garantiscono l'accessibilità, la fruibilità e la qualità degli spazi secondo quanto stabilito dalla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità). A tale scopo, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nella concessione delle linee di finanziamento già disponibili o di futura introduzione.
3. La Regione, nella sua attività di programmazione nella concessione di contributi, favorisce, in via prioritaria, interventi di sostegno all'abitare per facilitare il permanere delle persone con disabilità al proprio domicilio e per rafforzare e valorizzare il rapporto di scambio reciproco tra la persona e la sua comunità di appartenenza. A tale scopo garantisce l'accesso ai sostegni previsti dal comma 7, con particolare riguardo a quelli necessari ad assicurare l'inclusione sociale della persona, impedendo che si verifichino situazione di isolamento e segregazione.
4. La Regione promuove lo sviluppo della dimensione dell'abitare inclusivo nel contesto sociale di appartenenza e nel rapporto con la comunità che, in raccordo con quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), riproduca le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, in modo da favorire il mantenimento dell'identità personale, rafforzare il radicamento territoriale, nonché prevenire e contenere gli esiti dell'istituzionalizzazione. Tali soluzioni abitative possono anche prevedere la convivenza e la coabitazione tra persone con disabilità, anche con diverso bisogno assistenziale, e persone senza disabilità.
5. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), recuperano e valorizzano il loro patrimonio immobiliare per la realizzazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4.
6. L'Amministrazione regionale concede contributi alle Ater per interventi sull'edilizia residenziale pubblica volti al recupero del patrimonio esistente e diretti al rimborso delle spese sostenute anche per l'adeguamento degli alloggi alle esigenze della disabilità della persona occupante.
7. La Regione, per sostenere le soluzioni abitative di cui ai commi 3 e 4, fornisce alle persone con disabilità, attraverso una rete di servizi integrati, anche con il supporto degli enti del Terzo settore, adeguati sostegni sanitari, sociosanitari e sociali, compresi gli ausili tecnologici, provvede all'attuazione di specifici interventi di carattere economico, nonché garantisce l'accesso ai programmi di edilizia sociale in base alla vigente normativa regionale.
8. Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità viene sostenuto anche tramite i servizi e gli interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della legge 112/2016 . La Regione integra con proprie risorse i fondi messi a disposizione dalla legge 112/2016 al fine di permettere l'abitare sociale alle persone con disabilità grave e a quelle con disabilità che potrebbero sperimentare percorsi di autonomia abitativa.
9. La programmazione degli interventi contenuti nel presente articolo si raccorda a quella prevista in materia di politiche abitative, di cui all' articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
Art. 7
 (Cultura, sport e turismo)
1. La Regione persegue l'inclusione sociale delle persone con disabilità anche attraverso l'attuazione di interventi volti a garantire la loro partecipazione alla vita culturale, sportiva e turistica, nonché alle attività ricreative.
2. La Regione sostiene le iniziative volte alla diffusione della cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale, alle iniziative ricreative e allo sport. A tal fine, la Regione promuove la produzione di eventi culturali, sportivi e di pubblico interesse in chiave pienamente inclusiva e in formati accessibili, in modo da incoraggiare l'espressione artistica delle persone con disabilità.
3. Per favorire i progetti culturali e sportivi ideati secondo le modalità di cui al comma 2, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi e negli avvisi pubblici previsti dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dalla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
4. La Regione persegue la piena fruibilità e accessibilità del patrimonio artistico, storico e culturale regionale, nonché dei luoghi dedicati alla produzione e allo svolgimento delle attività ricreative e culturali e assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, in coerenza con l' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). A tale scopo, nella concessione di contributi o finanziamenti nel settore turistico, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione, volti a sostenere iniziative e progetti a sostegno dell'inclusione delle persone con disabilità.
Capo III
 Istruzione, formazione e lavoro
Art. 8
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione sostiene, nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e anche tramite il raccordo con il Piano Educativo Individualizzato, l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità quale strumento volto a garantire il maggior livello di apprendimento possibile, a sviluppare la socializzazione, nonché a diffondere la cultura della disabilità.
2. Ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la Regione promuove interventi formativi destinati alle persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione e, in particolare, alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'occupabilità e favorire la loro inclusione sociale. Gli interventi possono essere realizzati in maniera integrata con i servizi del territorio che hanno in carico l'utenza.
3. La Regione, in raccordo con i Comuni e con tutti i soggetti coinvolti, promuove, tramite appositi atti di intesa, il coordinamento tra le politiche relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per favorire un approccio sistemico e per attuare un assetto organizzativo, anche a livello territoriale, in grado di accompagnare le persone con disabilità nel processo di transizione tra i percorsi scolastico, formativo, universitario e lavorativo.
Art. 9
 (Lavoro)
1. La Regione persegue la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, anche attraverso il sostegno all'agricoltura sociale e all'autoimprenditorialità e, tenuto conto delle specificità, delle caratteristiche e delle potenzialità di ognuno, garantisce loro condizioni di eguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nell'accesso all'occupazione e nelle condizioni di lavoro, ivi comprese le opportunità di carriera e di formazione e riqualificazione professionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). A tale scopo:
a) promuove il coordinamento delle azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), e in coerenza con quanto previsto dalle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo una logica di presa in carico integrata e per il tramite di percorsi e progetti dedicati;
b) favorisce, tramite appositi atti di intesa, il raccordo tra il contesto scolastico e quello lavorativo, nonché assicura alle persone con disabilità la personalizzazione degli interventi di formazione, in modo da indirizzare la persona verso la scelta degli ambiti lavorativi maggiormente rispondenti alle sue inclinazioni e supportare il percorso di inserimento lavorativo;
c) sostiene la diffusione della figura del responsabile del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità);
d) incentiva, ai sensi del decreto legislativo 216/2003 , l'adozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati delle misure di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative ovvero di quei provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere a un lavoro, di svolgerlo e di avere una promozione e affinché possano ricevere una formazione, incluse le attività di tutoraggio interno o esterno, volte ad accompagnare e sostenere l'inclusione lavorativa della persona con disabilità, nonché a facilitare l'apprendimento delle mansioni assegnate;
e) promuove l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'inclusione lavorativa e la progressione verticale delle persone con disabilità nel contesto lavorativo, anche in raccordo con quanto previsto dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e dall' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), nonché in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
Capo IV
 Mobilità personale e libertà di movimento
Art. 10
 (Trasporti)
1. La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all' articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sia la mobilità individuale, sia quella collettiva, sostenendo, a tal fine, anche le forme di trasporto operate dagli enti del Terzo settore e dai soggetti del privato sociale.
2. La Regione, in particolare, favorisce e promuove ogni misura necessaria affinché le principali stazioni degli autobus presenti sul proprio territorio siano in grado di fornire l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta almeno secondo gli standard minimi previsti dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e designate come tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e ai soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo, con le modalità e i criteri definiti con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 11
 (Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche)
1. La Regione persegue l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia e opera secondo i principi e i criteri di cui alla legge regionale 10/2018 .
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione, in forma singola o associata, contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni.
3. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 2, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento di cui al comma 4.
4. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono definiti in collaborazione con i soggetti gestori con apposito regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Capo V
 Informazione, comunicazione e partecipazione
Art. 12
 (Diritto all'informazione e alla comunicazione)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie assistive e identifica "il portale regionale della disabilità" quale strumento privilegiato per l'acquisizione e lo scambio di notizie, dati e opportunità attinenti alle politiche in materia.
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione, in particolare nell'ambito della comunicazione istituzionale, volte a diffondere l'utilizzo di un corretto linguaggio e a prevenire ogni forma di discriminazione, anche verbale, di violenza, di bullismo o di cyberbullismo nei confronti delle persone con disabilità.
3. La Regione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere di comunicazione e tecnologiche esistenti e favorisce l'utilizzo di forme di interpretazione della lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo, conversione del testo in parlato, conversione di immagini in testo, braille, comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o qualsiasi altra forma di comunicazione, compresi le audio-descrizioni, il linguaggio semplificato, l'utilizzo dei caratteri ad alta leggibilità, i facilitatori, i mediatori culturali e gli interpreti, anche nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , dall' articolo 11 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).
4. L'Amministrazione regionale sostiene le attività di consulenza, orientamento e informazione, con particolare riferimento a quelle relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia, e garantisce, anche tramite l'individuazione di appositi centri di riferimento, che tale funzione sia svolta in modo uniforme su tutto il territorio regionale.
5. La Regione promuove, presso le Università e gli enti di formazione per il personale sociosanitario, l'inserimento nei piani di studio di percorsi formativi sulla comunicazione aumentativa alternativa.
Art. 13
 (Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia)
1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione in materia di disabilità e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, la Regione riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, quale organismo rappresentativo e di coordinamento dei soggetti giuridici ad essa aderenti nel settore della disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:
a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all' articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) partecipa all'attività di pianificazione in materia sanitaria e sociosanitaria ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 22/2019 ;
c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone con disabilità;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale, finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;
e) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
f) partecipa alle attività di cui all' articolo 24, comma 6, della legge regionale 6/2006 ;
g) sostiene le attività di coordinamento, formazione e divulgazione dei soggetti giuridici che la costituiscono.
3. La Direzione centrale competente in materia di disabilità pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, proprie e delle sue articolazioni provinciali.
5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.