Art. 8
(Istruzione e formazione)
1.
La Regione sostiene, nel rispetto del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e anche tramite il raccordo con il Piano Educativo Individualizzato, l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità quale strumento volto a garantire il maggior livello di apprendimento possibile, a sviluppare la socializzazione, nonché a diffondere la cultura della disabilità.
2.
Ai sensi della
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27
(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la Regione promuove interventi formativi destinati alle persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione e, in particolare, alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'occupabilità e favorire la loro inclusione sociale. Gli interventi possono essere realizzati in maniera integrata con i servizi del territorio che hanno in carico l'utenza.
3. La Regione, in raccordo con i Comuni e con tutti i soggetti coinvolti, promuove, tramite appositi atti di intesa, il coordinamento tra le politiche relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per favorire un approccio sistemico e per attuare un assetto organizzativo, anche a livello territoriale, in grado di accompagnare le persone con disabilità nel processo di transizione tra i percorsi scolastico, formativo, universitario e lavorativo.