Art. 29
(Norme transitorie)
1.
Al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla
legge regionale 41/1996
.
2. I finanziamenti previsti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 19, comma 6, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024 e, comunque, dall'emanazione dei rispettivi regolamenti attuativi.
3. I finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 25, comma 1, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di accreditamento e di finanziamento, sono ammesse convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono persone con disabilità con necessità di prestazioni sociosanitarie. Le risorse per la compartecipazione agli oneri relativi all'inserimento delle persone con disabilità nelle predette strutture sono garantite dalle Aziende sanitarie regionali a valere sul Fondo sanitario regionale e dai Comuni tramite le risorse loro assegnate a valere sul Fondo sociale.
4. I finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 4, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024.