LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 22
 (Integrazione istituzionale)
1. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, attraverso atto di intesa ai sensi dell' articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019 , pianificano gli interventi e i servizi a favore delle persone con disabilità e concordano le attività sociosanitarie relative all'intersettorialità degli interventi e dei servizi a favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze finanziarie necessarie alla realizzazione di tali interventi.
2. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono, in relazione all'attività di pianificazione di cui al comma 1, la partecipazione degli enti del Terzo settore coinvolti e della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle sue articolazioni territoriali, nei processi di pianificazione locale dei servizi e interventi sociosanitari a favore delle persone con disabilità.
3. I Comuni, attraverso i Piani attuativi annuali dei Piani di zona, di cui all' articolo 24 della legge regionale 6/2006 , recepiscono le indicazioni contenute nell'atto di intesa di cui al comma 1 e definiscono le specifiche risorse allo scopo destinate.
4. Le Aziende sanitarie regionali, nel piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo e nel piano attuativo di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale 22/2019 , recepiscono le indicazioni contenute nell'atto di intesa di cui al comma 1, con attribuzione delle specifiche risorse, e prevedono una specifica sezione dedicata ai servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità, sulla quale i Comuni, in forma singola o associata, esprimono il proprio parere, secondo le modalità previste dall' articolo 52, comma 1, della legge regionale 22/2019 .
5. Al fine di favorire processi stabili e continuativi di integrazione, partecipazione e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella pianificazione e gestione dei servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità, le Aziende sanitarie regionali possono promuovere la realizzazione di specifiche strutture di coordinamento e raccordo.