LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 17
 (Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo)
1. La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali.
2. Le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2025. Tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti.
2 bis. La Giunta regionale fornisce, con specifico atto, gli indirizzi regionali volti ad assicurare l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità, nonché l'aggiornamento, attraverso un graduale processo di transizione, dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo, avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.
3. Gli enti del Terzo settore convenzionati per la gestione dei servizi per la disabilità partecipano alle attività di cui al comma 2.
4. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prevedere una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativa ai rapporti di lavoro in essere all'1 gennaio 2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le indicazioni relative all’inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell’aggiornamento dell’assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.
5. La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:
a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017 , nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;
b) interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;
c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
d) servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;
e) attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali.
5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.
6. La Regione, per il completo riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, definisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 21, le nuove tipologie di offerta della rete dei servizi e i relativi requisiti, anche tramite la valorizzazione e la messa a sistema delle buone pratiche già in essere a livello territoriale.
7. Allo scopo di garantire alle persone con disabilità complesse le prestazioni di cui agli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, comunque in precedenza denominate, la Regione fornisce i criteri per l'identificazione dei profili di intensità dei sostegni, anche in relazione alle quote di compartecipazione del sistema sanitario, di quello sociale e di eventuali altre forme di finanziamento, nonché della definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
8. Le Aziende sanitarie regionali, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, procedono alla rivalutazione delle persone in carico, ai fini della corretta identificazione dei profili di intensità dei sostegni da riconoscere.
9. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di cui al comma 1, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie.
9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità.
9 ter. Per il biennio 2024-2025, al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti, nelle more del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 57, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 58, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 9 ter aggiunto da art. 8, comma 58, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 56, L. R. 7/2024
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 8/2024
6Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 16, lettera c), L. R. 8/2024
7Parole sostituite al comma 9 ter da art. 8, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.