Art. 10
(Trasporti)
1.
La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all'
articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sia la mobilità individuale, sia quella collettiva, sostenendo, a tal fine, anche le forme di trasporto operate dagli enti del Terzo settore e dai soggetti del privato sociale.
2.
La Regione, in particolare, favorisce e promuove ogni misura necessaria affinché le principali stazioni degli autobus presenti sul proprio territorio siano in grado di fornire l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta almeno secondo gli standard minimi previsti dal
regolamento (UE) n. 181/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
e designate come tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e ai soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo, con le modalità e i criteri definiti con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.