LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, intese come spazi chiusi dotati di palcoscenico adibiti in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall' articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e da sale cinematografiche, con esclusione dei multiplex, intese come spazi, al chiuso o all'aperto, adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, munite di riconoscimento come sala d'essai ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dagli operatori culturali di cui agli articoli 19, comma 2, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dai centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica di cui all'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 16/2014 , finanziati nel triennio 2021-2023 a valere sul "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell' articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o ai soggetti gestori delle sale o dei centri, in forza di un idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione delle sale o dei centri, nonché agli operatori culturali, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
2. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo indicato al comma 1 medesimo.
4. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 2.
5. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può essere disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.
6. Nel decreto di concessione di cui al comma 4 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.
8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali, approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2020, n. 1752 e con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, possono essere rendicontate fino al termine del 31 dicembre 2022.
9. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da Musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
10. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
11. I soggetti di cui al comma 9 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 9 medesimo.
12. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 10.
13. La liquidazione anticipata del contributo è disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.
14. Nel decreto di concessione di cui al comma 12 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.
15. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.
16. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle biblioteche, pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti gestori delle biblioteche facenti parte dei Sistemi bibliotecari individuati con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 127, agli enti gestori delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi, nonché agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
17. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
18. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari, gli enti gestori delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui al comma 16 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 16 medesimo.
19. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 17.
20. La liquidazione anticipata del contributo è disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.
21. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari di cui al comma 16 provvedono a trasferire le risorse loro liquidate alle biblioteche facenti parte dei rispettivi sistemi, in misura proporzionale al maggiore costo da queste sostenuto.
22. Nel decreto di concessione di cui al comma 19 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.
23. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.
24. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale regionale in connessione e in funzione delle attività e delle manifestazioni dell'anno europeo della cultura nel 2025 (Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025), al fine di permettere all'Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia di completare entro l'anno 2023 la programmazione delle attività espositive della Galleria Regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapan, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo di 50.000 euro finalizzato a consentire il completamento dell'intervento di cui al contributo originariamente concesso all'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo con decreto n. 3115/CULT del 21 novembre 2019 per l'intervento denominato "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L. Spazzapan - Comune di Gradisca d'Isonzo", nonché a far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata da un quadro economico dell'intervento denominato "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L. Spazzapan - Comune di Gradisca d'Isonzo".
26. In attuazione del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 25, a concedere e contestualmente liquidare la totalità del contributo assegnato.
27. Al procedimento contributivo di cui al comma 24 si applicano i termini procedimentali del contributo originariamente concesso all'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo con decreto n. 3115/CULT del 21 novembre 2019.
28. Per le finalità di cui comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le medesime finalità il contributo concesso al Comune di Staranzano, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628 dell'1 settembre 2017.
30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Staranzano presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
31. Ai sensi del comma 29 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS" un contributo integrativo per le finalità di cui all' articolo 6, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024). La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.
34. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è abrogata;

b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) da PromoTurismoFVG.>>.

35. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 24/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
36. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei e statali previsti nell'ambito del Progetto europeo CREATURES, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg ADRION 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.
38. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23/2015 , e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2023.
39. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2023 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2024.
40. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 236/Pres. del 2016 , gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2023 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2022 e il 31 gennaio 2023.
41. Per le finalità di cui ai commi 38 e 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
42.
Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole << nel corso degli anni 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'anno 2023 >>.

43. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.