LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo aggiuntivo della somma di 1.136.000 euro per la realizzazione del parcheggio multipiano in via Manzoni già finanziato con decreto n. 5115/TERINF del 29 novembre 2021. A tal fine è confermata l'assegnazione a favore del Comune, già assegnatario di tale somma come da decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), per le medesime necessità e finalità previste all' articolo 6, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse con le modalità previste dall'articolo 6, commi 26 e 27 secondo periodo, della legge regionale 26/2020 , su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione della legge 122/1989 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un maggior contributo della somma di 100.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile denominato "Palazzo degli Stati Provinciali" di Gorizia già finanziati con decreto n. 1299/TERINF del 6 aprile 2020.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 59.
7. All' articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 la locuzione << per gli anni 2020, 2021 e 2022 >> è sostituita dalla seguente: << di ogni anno >>;

b)
al comma 4 bis la locuzione << al 31 dicembre 2022 >> è sostituita dalla seguente: << a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco >>.

8. Per le finalità di cui all' articolo 4 ter della legge regionale 28/1989 , come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
9. All' articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 82 le parole << , ai familiari che hanno istituito trust >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'anno 2022, a favore dei trust istituiti >> e le parole << contributi in conto capitale, >> sono sostituite dalla seguente: << incentivi >>;

b)
al comma 83 le parole << sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 novembre 2022 alla struttura competente in materia di edilizia abitativa >> e le parole << della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e del cronoprogramma finanziario dell'intervento da realizzare >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'atto istitutivo del trust e del progetto a firma di un professionista abilitato completo di relazione tecnica, elaborati grafici e preventivo di spesa >>;

c)
dopo il comma 83 sono inseriti i seguenti:
<<83 bis. L'incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all' articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000 .
83 ter. Ai fini della rendicontazione dell'intervento e conseguente erogazione dell'incentivo, i richiedenti, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di concessione, devono presentare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e conformità al progetto, la documentazione attestante la condizione di agibilità o abitabilità dell'immobile, nonché idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. L'incentivo può essere erogato anche in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di specifica istanza, corredata di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per un valore pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
83 quater. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione residenziale del bene immobile per una durata di cinque anni dalla presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'intervento, pena la revoca dell'incentivo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.>>.

10. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 82, della legge regionale 13/2022 , come modificato dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. Ai fini di soddisfare tutte le domande pervenute riguardanti la concessione di contributi a favore degli istituti comprensivi e delle scuole paritarie, in relazione alle scuole dell'infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie di cui all' articolo 5, comma 77, della legge regionale 13/2022 , per l'acquisto di attrezzature e giochi per esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la spesa di 360.000 euro per l'anno 2022.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
13. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi dal 6 al 9, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
14. Il finanziamento viene concesso nella misura massima del 25 per cento dell'importo finanziato a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. 3412 dell'11 agosto 2021 nei limiti delle risorse disponibili.
15. Le domande di contributo di cui al comma 13 sono presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di una relazione contenente un computo degli aumenti dei costi preventivati sull'intervento finanziato ai sensi articolo 5, commi da 6 a 9, della legge regionale 13/2021 , entro il 30 novembre 2022. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2023 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l' articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
17. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 17 e 18, della legge regionale 13/2021 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
18. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 17.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
20.
Al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunte in fine le seguenti parole: << , nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) >>.

21.
Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole << Piano paesaggistico regionale >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché in settori disciplinari e ambiti di interesse rilevanti nelle altre materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio >>.

22. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
23.
Il comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è sostituito dal seguente:
<<25. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.>>.

24. Gli incentivi di cui all' articolo 19, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), finalizzati al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all' articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dalla medesima legge n. 431/1998 e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un contributo straordinario per lavori di ristrutturazione della scuola materna di Artegna, quale cofinanziamento di altri contributi già assegnati per lo stesso intervento.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dei lavori.
27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 59.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento previsto dall' articolo 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), nel quadro di un accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli. Il contributo integrativo è volto a far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi di costruzione.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in conformità alla normativa applicabile in materia, a partecipare al sostegno degli interventi di interesse regionale finanziati dallo Stato e rientranti in Piani approvati dal dipartimento della Protezione civile per il superamento di contesti emergenziali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Monfalcone il finanziamento concesso con decreto n. 5131/TERINF del 18 novembre 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e completare altri interventi già finanziati con il medesimo regolamento.
33. Per le finalità di cui al comma 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Monfalcone presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di ripartizione del finanziamento tra gli interventi interessati, corredata, per ognuno di essi, di una relazione descrittiva dell'intervento con un nuovo quadro economico e cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma e ripartizione del finanziamento tra gli interventi indicati sono fissati i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
34. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario al fine di garantire la sicurezza stradale e migliorare la viabilità di accesso nell'ambito della riqualificazione dell'area denominata ex Dormisch.
35. Il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.
36. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
38. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito all'Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia la proprietà degli immobili che costituiscono il complesso dell'ex ospedale in via Vittorio Veneto a Gorizia al fine di realizzare nuove scuole e strutture connesse allo svolgimento delle attività scolastiche, all'interno di un'area destinata a servizi scolastici.
39. Il trasferimento degli immobili avviene previa conforme deliberazione della Giunta regionale con decreto del Direttore generale di ASUGI che costituisce titolo per l'intavolazione dei beni ai sensi della legge sui libri fondiari.
40. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per la redazione della variante puntuale al Piano regolatore generale comunale, da erogarsi su istanza del medesimo Comune da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'EDR di Gorizia un contributo straordinario da erogarsi su istanza dell'ente, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Aviano i finanziamenti concessi con decreto n. 5978/TERINF del 26 novembre 2018 e con decreto n. 5192/TERINF del 20 novembre 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26, della legge regionale 1/2016 , per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e avviare altro intervento già finanziato con il medesimo regolamento.
45. Per le finalità di cui al comma 44, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aviano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di devoluzione dei finanziamenti, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento con un nuovo quadro economico e cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma e devoluzione dei finanziamenti all'intervento indicato sono fissati i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.
47. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
48. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
49. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 46 in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
50. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 49 sono considerati i seguenti elementi in ordine di rilevanza:
a) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;
b) aver svolto all'interno dell'offerta dell'associazione un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo;
c) aver organizzato iniziative di promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni;
d) cofinanziamento e intervento da parte del privato nelle spese di recupero dell'immobile.
51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza il finanziamento di cui all'articolo 5, commi da 34 a 36, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), pari a 300.000 euro, per la realizzazione dei nuovi ambulatori medici, per l'infermiera di comunità e l'assistente sociale del Comune di Lestizza, di pari importo, da realizzarsi presso la Villa Bellavitis nel Capoluogo, avuto riguardo dell'inattuabilità dell'acquisto e conseguente recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale "Ai Colonos", finalità cui il contributo era originariamente destinato.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
54. Per le finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore stanziamento straordinario per le finalità previste dall' articolo 5, comma 16, della legge regionale 24/2021 .
56. Il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.
57. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
58. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.
59. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Al comma 15 del presente articolo le parole <<commi dal 51 al 55, della legge regionale 13/2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi da 6 a 9, della legge regionale 13/2021>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 30/11/2022, n. 48.