LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, approvato con legge regionale 2 agosto 2022, n. 12 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 2.635.385.696,39 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 691.945.014,63 euro di avanzo disponibile, che è già stato iscritto con legge regionale 13 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per l'importo di 617.470.444,95 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 74.474.569,68 euro con la presente legge.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti dall' articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, di cui all'allegata Tabella A3.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.