Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
La
lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19
(Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è sostituita dalla seguente:
<<a bis)
gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell'
articolo 6, comma 9 bis), del decreto legislativo 28/2011
;>>.
3. Le modalità e i criteri per l'applicazione del comma 2 sono previste all'interno del relativo regolamento di settore; la disciplina regolamentare è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Reana del Rojale per i lavori di messa in sicurezza e bonifica di un immobile sito in frazione di Remugnano, di proprietà del Comune stesso.
6. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'intervento e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 223.500 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 11.
8. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio a seguito dei nubifragi avvenuti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2022.
9. Per le finalità di cui al comma 8 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente, domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 11.
11.
Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015
, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.