LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela patrimonio ittico un finanziamento straordinario al fine di garantirne il funzionamento e l'attività istituzionale a fronte degli aumenti di spesa connessi ai consumi di energia elettrica, gas e carburante.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.
3. All' articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 3 dopo le parole << altra normativa >> sono aggiunte le seguenti: << ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell' articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche >>;

b)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell' articolo 64, comma 5 bis del decreto legge 50/2017 , convertito dalla legge 96/2017 , sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.>>.

4. Per l'anno 2022, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all' articolo 4 della legge regionale 15/2000 , come modificato dal comma 3, è fissato, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 4, al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di contributo per l'anno scolastico 2022-2023 pervenute alla struttura regionale competente antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono considerate valide.
5. Per le finalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 15/2000 , come modificato dal comma 3, e in considerazione di quanto previsto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. All' articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare con la Comunità di montagna della Carnia, con la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, con l'Università degli Studi di Udine e con il Parco naturale delle Dolomiti friulane, per lo svolgimento di attività di salvaguardia, promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, sistema n. 4 delle Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per garantire la programmazione coordinata delle attività di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi quadro approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.>>;

c)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni aderenti agli accordi quadro di cui al comma 5 e ai relativi accordi attuativi, finalizzate alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.>>.

7. Per le finalità di cui l'articolo 3, comma 4 e comma 5 bis, della legge regionale 15/2014 , come, rispettivamente, modificato e inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è inserito il seguente:
<<2 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 2, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

9.
Dopo il comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è inserito il seguente:
<<41 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 40, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

10.
Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2023 >>.

11.
Al comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole << all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, >> sono inserite le seguenti: << entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, >>.

12. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 58, della legge regionale 13/2022 , come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
13.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << sono definiti con regolamento >> sono sostituite dalle seguenti: << sono predeterminati, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari >>.

14. Nell'ambito della realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo e nell'ambito della partecipazione ad eventi, mostre e fiere di cui all' articolo 3, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), ERSA è autorizzata a riconoscere a titolo di contributo, alle aziende agricole che partecipano alle manifestazioni fieristiche in qualità di co - espositori negli spazi acquisiti e organizzati dall'Agenzia, la riduzione dei relativi oneri di partecipazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Direttore generale di ERSA.
15. Al fine di garantire la continuità della presenza regionale alle manifestazioni fieristiche internazionali del settore vitivinicolo e anche alla luce della ripercussione sui mercati della crisi internazionale in atto, l'ERSA è autorizzata a proseguire per il 2023 il rapporto contrattuale con la società Veronafiere SpA nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad avviare ogni altra procedura utile a potenziare la presenza istituzionale ai medesimi eventi.
16. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 57, della legge regionale 13/2022 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale un ulteriore stanziamento straordinario di 30.000 euro per l'anno 2022.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 18.
18. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.