LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/11/2022
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 18
 (Modifiche e abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti leggi o disposizioni:

a) la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 10;
c) i commi 1 e 2 dell' articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
d) l' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);
e) il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale);
f) il comma 5 dell'articolo 42 e il capo VI del titolo III della legge regionale 18/2016 .
2.
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

3. All' articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al terzo periodo del comma 4 le parole << e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili >> sono sostituite dalle seguenti: << opera a supporto del Presidente quale responsabile >> e le parole << con i Presidenti medesimi >> sono sostituite dalle seguenti: << con il Presidente medesimo >>;

b)
al quarto periodo del comma 4 le parole: << o della Presidenza del Consiglio regionale >> sono soppresse e le parole << , rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << del Presidente della Regione >>;

c)
al comma 4 bis le parole << e di cui all' articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), >> sono soppresse.

4. I riferimenti all' articolo 3 della legge regionale 16/2013 si intendono operati all'articolo 7 della presente legge.