LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/11/2022
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 17
 (Relazioni sindacali)
1. Al fine di assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale resta confermata la disposizione di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale).
2. Quando le materie oggetto di contrattazione riguardino anche specifiche esigenze legate all'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, la Giunta regionale, al fine di formulare le direttive e gli indirizzi di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 20/2002 , acquisisce i necessari elementi dall'Ufficio di Presidenza; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta la Giunta può procedere in ogni caso all'adozione delle direttive e degli indirizzi predetti.