LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/11/2022
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 16
 (Sviluppo delle professionalità)
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.
2. Il Regolamento di organizzazione, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione consiliare, disciplina gli strumenti di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di supporto alle funzioni consiliari e la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale degli uffici consiliari, in applicazione dei principi di cui al titolo III, capo IV, della legge regionale 18/2016 e nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, può proporre profili professionali specifici relativi alle esigenze del Consiglio regionale. A tal fine, la Regione garantisce la partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale ai lavori degli organismi opportunamente costituiti sui sistemi di classificazione professionale.