LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/11/2022
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 10
 (Pianificazione dei fabbisogni professionali)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica stabilita in applicazione del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, con esclusione del personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale, per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale, nel limite del 5 per cento delle risorse disponibili per i fabbisogni complessivi; detto limite può essere modificato dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.