LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Nell'avviso di rettifica, pubblicato nel B.U.R. dd. 31/8/2022, n. 35, è segnalato che il testo della Tabella O della L.R. 13/2022, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale contiene errori materiali, e viene nuovamente pubblicato il testo corretto della Tabella O.
2Parole sostituite alla Tabella N da art. 9, comma 12, L. R. 15/2022
3Parole sostituite alla Tabella N da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022
4Parole soppresse alla Tabella N da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022
5Parole soppresse alla Tabella N da art. 9, comma 15, lettera c), L. R. 15/2022
6Parole aggiunte alla Tabella N da art. 9, comma 15, lettera c), L. R. 15/2022
7Parole sostituite alla Tabella N da art. 3, comma 3, L. R. 6/2023
8Parole sostituite alla Tabella N da art. 9, comma 14, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 2.635.385.696,39 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 617.470.444,95 euro quale quota di avanzo disponibile.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A3 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Cluster Legno, Arredo e sistema casa FVG Srl consortile per la realizzazione di una piattaforma sia fisica che virtuale a supporto dei designer e degli architetti ucraini della European Design School di Kiev, che hanno trovato ospitalità in Regione a seguito del conflitto.
2. L'intervento è finalizzato a sostenere, anche attraverso l'individuazione di personale a supporto e l'allestimento di spazi, la promozione di corsi online, workshop e seminari che la European Design School organizza a favore dei propri studenti e degli architetti e designer ucraini per continuare ad esercitare la propria professione, anche in prospettiva di un processo di integrazione che contribuisca allo sviluppo di iniziative da realizzarsi in collaborazione con le aziende del comparto arredo della regione Friuli Venezia Giulia.
3. La domanda finalizzata alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive e turismo, corredata del progetto contenente gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile comprendenti costi per il personale dipendente e spese relative all'attuazione, promozione e diffusione del progetto.
5. Sono ammissibili le spese individuate ai sensi del comma 4 e sostenute anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché strettamente connesse alle finalità di cui ai commi 1 e 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) con decreto del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale 1 ottobre 2018, n. 3502/PROTUR, rideterminato in 777.245,46 euro dal comma 30 e seguenti dell' articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per l'acquisizione e la riconversione del capannone ex ERA in via delle industrie in zona industriale udinese, a sostegno dell'iniziativa di potenziamento, finalizzata al conseguimento dell'efficienza energetica, dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 3, commi da 38 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
8. Il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) presenta la domanda di devoluzione di cui al comma 7 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
9. Con il decreto di devoluzione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
10.
Al comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), dopo le parole << le imprese, >> sono inserite le seguenti: << i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale, >>.

11. Per le finalità dell' articolo 84, comma 3, della legge regionale 3/2021 , come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. La Regione, nell'ambito dei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021, n. 1375 (Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell'applicazione dell'art. 2, dl 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19"), nonché nell’ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)) promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull'intero comparto montano.
13. Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
14. Gli incentivi di cui al comma 13 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
15. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 13.
16. La misura incentivante di cui ai commi 12 e 13 è attuata in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024.
17. Per le finalità di cui ai commi 12 e 13 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
18. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse con decreto del Direttore del Servizio turismo n. 2504/PROTUR del 15 ottobre 2021 per le finalità di cui all' articolo 63 della legge regionale 21/2016 , e non utilizzate nell'anno 2021, per il finanziamento delle domande di contributo presentate nell'anno 2022 per le medesime finalità.
19.
Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole << "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018) >> sono inserite le seguenti: << e dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea) >>.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
21. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 20, le micro, piccole e medie imprese che al momento della proposizione della domanda esercitano una delle attività economiche identificate con i codici ATECO elencati nella deliberazione della Giunta regionale che determina altresì l'ammontare massimo del contributo, i criteri e le modalità per la concessione.
22. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dall' articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, alla Direzione centrale attività produttive e turismo.
23. Il contributo è concesso con procedura automatica ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 7/2000 . Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione.
24. Gli incentivi di cui al comma 20 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
25. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 20 sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG. Con la deliberazione di cui al comma 21 sono assegnate le risorse a CATA e CATT FVG in relazione alle deleghe di funzioni amministrative.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 50.
27. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) e n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
28.
Dopo l' articolo 77 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente:
<<Art. 77 bis
 (Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero diretti:
a) all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa, compresi gli oneri per i servizi accessori da sostenere per la realizzazione dell'investimento;
b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo tradizionale a batteria e/o accumulo tramite vettore energetico a idrogeno verde attraverso sistemi completi di elettrolizzatori e fuel cell anche in assetto micro cogenerativo, finalizzati allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa;
c) all'acquisto ed installazione del sistema combinato di inverter con sistema di accumulo e allacciamento alla rete dell'energia elettrica.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.>>.

29. Per le finalità dell' articolo 77 bis della legge regionale 3/2021 , come inserito dal comma 28, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
30. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica dell'efficientamento del sistema produttivo attraverso il miglioramento dei consumi energetici con utilizzo di idrogeno verde, anche in relazione ai mutamenti degli scenari economici mondiali e all'esigenza di avviare la decarbonizzazione del sistema economico.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese (PMI) regionali del settore manifatturiero per interventi, compresi gli oneri per i servizi accessori, da sostenere per la realizzazione dell'investimento, diretti a migliorare il consumo energetico e la decarbonizzazione con l'utilizzo di idrogeno verde per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica.
32. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 31.
33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
34. Al fine di rafforzare l'interesse sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG- Sustainable Developement Goals), l'Amministrazione regionale è autorizzata a favorire lo sviluppo di ulteriori iniziative finalizzate alla realizzazione delle progettualità di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), avvalendosi di PromoTurismoFVG quale soggetto autorizzato a sostenere operativamente le iniziative medesime.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
36. Per le finalità di cui al comma 34 e di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 24/2019 , in relazione alle attività demandate a PromoTurismoFVG, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
37. All' articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima della lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:
<<0a) alle modalità di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA;>>;

b)
dopo la lettera e) del comma 4 è inserita la seguente:
<<e bis) ai criteri di riparto, alle modalità ed ai tempi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di rilevamento e monitoraggio periodico.>>;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le imprese che partecipano al programma di interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi definiti dal regolamento di cui al comma 4 beneficiano di una premialità consistente nella maggiorazione del 10 per cento del punteggio conseguito nelle graduatorie riferite ai procedimenti contributivi di competenza della direzione centrale attività produttive, approvate successivamente alla definizione del perimetro delle aree costituenti APEA secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui al comma 4.>>.

38. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 3/2015 , come modificato dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA, nonché per il monitoraggio periodico delle medesime aree.
39. I Consorzi di sviluppo economico locale presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive-Servizio sviluppo economico locale secondo le modalità, i criteri ed il termine stabiliti nel regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2015 , come modificato dal comma 37.
40. I contributi di cui al comma 38 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
42.
Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale per la concessione dei contributi diretti a promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell' articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), a valere sul bando 2019, e rimaste inutilizzate, per il soddisfacimento delle domande utilmente inserite nella graduatoria approvata nel 2022, a valere sul bando dell'anno 2021 per le medesime finalità.

43.
Dopo il comma 6 dell'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 , (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>>.

44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, teso all'esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di S. Giorgio di Nogaro, con gli Enti pubblici interessati e i soggetti privati interessati allo sviluppo produttivo dell'area.
45. Per le finalità di cui al comma 44, si provvede al finanziamento delle progettualità di interesse pubblico, di cui si compone l'intervento integrato di infrastrutturazione, a valere primariamente su risorse regionali, ovvero su finanziamenti nazionali e comunitari destinati allo sviluppo economico, nella prospettiva di sostenere la decarbonizzazione dei sistemi economici, favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, traguardare un'economia improntata alla circolarità dei cicli produttivi e alla sostenibilità delle fonti di produzione, in un contesto di rilocalizzazione delle imprese e di accorciamento delle filiere.
46. L'accordo di programma di cui al comma 44 determina, ove necessario, i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale infraregionale e le necessarie conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, particolareggiati e di settore, aventi a oggetto la zona industriale localizzata in Comune di San Giorgio di Nogaro e l'asta navigabile del canale Corno.
47. L'accordo di programma di cui al comma 44, approvato con decreto del Presidente della Regione, determina l'apposizione del vincolo preordinato espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), legittimando l'espropriazione delle aree considerate da parte del Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli e, altresì, determina le eventuali conseguenti variazioni dei piani territoriali infraregionali, di cui all' articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), qualora l'adesione allo stesso sia ratificata entro trenta giorni, a pena di decadenza, dall'Organo competente, secondo il proprio statuto, all'adozione del piano territoriale infraregionale medesimo.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
49.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente:
<<2 ter. Ciascun residente può usufruire del voucher una sola volta nell'anno solare.>>.

50. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole aggiunte al comma 12 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 44 sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 13/2023
3Comma 46 sostituito da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di creare uno specifico e organico quadro conoscitivo a supporto della programmazione delle politiche di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per lo svolgimento di studi, ricerche e monitoraggi propedeutici alla realizzazione di un sistema informativo del capitale naturale e dei servizi ecosistemici erogati dal settore agricolo e forestale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono condotte dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, anche in collaborazione con altre Direzioni dell'Amministrazione regionale, con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e altri soggetti pubblici interessati, nonché attraverso l'intervento di soggetti privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze.
3. Il programma delle attività da realizzare ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle modalità attuative e dei soggetti coinvolti, è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, sentita la Commissione consiliare competente in materia.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 204.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale), 29.000 euro per l'anno 2023, 55.000 euro per l'anno 2024, 82.500 euro per l'anno 2025 e 27.500 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse aggiuntive straordinarie i progetti a titolarità già attivati nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e le finalità del programma operativo FEAMP 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 149 del 20 maggio 2014, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nell'anno 2021, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008 ), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
8. L'aiuto di cui al comma 7 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
9. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
10. L'entità del danno per cui è riconosciuto l'aiuto di cui al comma 7 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è determinato ai sensi del comma 11 e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
11. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 10, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2020 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni.
12. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
13. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
14. Ai fini di dare attuazione all' articolo 4 bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 , recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per interventi di rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali.
15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi secondo quanto previsto dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne), in misura pari al 100 per cento dei costi sostenuti e documentati, comprese le spese di progettazione. Non è considerata costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
16. A completamento della dotazione finanziaria derivante dall'assegnazione di fondi statali disposti dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri derivanti dal comma 15 nella misura del 5 per cento dei contributi concessi.
17. I beneficiari dei contributi di cui al comma 14 sono le imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e le imprese iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
18. Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimboschimento ricadenti in superfici che:
a) rientrano nella definizione di bosco di cui all' articolo 6 della legge regionale 9/2007 ;
b) ricadono in aree colpite dalla tempesta Vaia come individuate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste o in aree colpite da infestazioni di bostrico;
c) ricadono nei Comuni individuati come periferici, ultraperiferici e intermedi nella mappatura delle aree interne 2021-2027 oggetto di informativa al Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 15 febbraio 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) hanno una superficie minima di un ettaro, anche non accorpato.
19. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
20. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande di contributo vengono assegnati i seguenti punteggi sulla base dei relativi criteri:
a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia): PUNTI 1;
b) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai 40 anni compiuti alla data del termine finale di presentazione delle domande: PUNTI 2;
c) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali): PUNTI 3;
d) interventi che ricadono in aree dotate di strumenti di pianificazione forestale già in vigore: PUNTI 4;
e) interventi eseguiti da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia quali PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) o FSC (Forest Stewardship Council): PUNTI 5.
21. I richiedenti presentano domanda tramite PEC all'Ispettorato forestale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda è allegato il progetto di rimboschimento ed il preventivo di spesa redatto da dottore agronomo o forestale abilitato, calcolato con riferimento alle voci di spesa del Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui al bando della misura 8.1.1 operazione 2 del P.S.R. 2014-2020 e del Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma FVG.
22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21 per la presentazione delle domande, gli Ispettorati forestali inviano l'elenco delle domande ammissibili secondo l'ordine di presentazione con data e ora di protocollo, con i punteggi assegnati e con l'indicazione dell'entità dei contributi concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che predispone ed approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo entro i trenta giorni successivi. In caso di parità di punteggio si applica l'ordine cronologico di presentazione.
23. Per le finalità previste dal comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
24. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è destinata la spesa di 5.368,42 euro per l'anno 2022, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
25.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), dopo la parola << promuove >>, sono aggiunte le seguenti: << e sostiene >>.

26. La Regione è autorizzata a rimborsare alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), e soggetto gestore del cluster di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le risorse per realizzare, nel rispetto degli scopi statutari, attività e iniziative a supporto della Regione e dei suoi Enti strumentali, diverse da quelle di cui all' articolo 15, comma 2 septies, della legge regionale 3/2015 e da quelle di cui all'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
27. Al fine di dare attuazione al comma 26, la Giunta regionale approva il programma triennale delle attività programmate dalla Fondazione quale partner tecnico della Regione, in osservanza della seguente procedura:
a) entro il 30 novembre precedente al primo anno, le Direzioni centrali e gli Enti strumentali della Regione trasmettono, previa informativa alla Giunta regionale, l'elenco delle progettualità che potrebbero essere svolte in collaborazione con la Fondazione nel triennio medesimo;
b) entro il successivo 31 dicembre la Fondazione presenta la proposta di programma delle attività;
c) il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, sentite le Direzioni e degli Enti interessati;
d) il programma approvato ha validità triennale con effetto dall'1 gennaio della prima annualità.
28. Il programma di cui al comma 27, predisposto sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, descrive le attività programmate, gli obiettivi attesi e gli oneri correlati, limitatamente alle seguenti voci di costo: personale, collaborazioni e consulenze specialistiche, trasporto, vitto e alloggio, beni di consumo, spese tipografiche, spese di software, domini e piattaforme, servizi per la registrazione, protezione e gestione del marchio Io Sono FVG anche per il tramite di società controllate e spese generali. Le voci di costo relative alle spese generali non possono complessivamente superare, nel triennio, il 10 per cento del costo totale. Non possono figurare nel programma e non sono rimborsabili le indennità per il funzionamento degli organi della Fondazione.
29. Le integrazioni o le modifiche sostanziali al programma approvato ai sensi del comma 27 sono preventivamente approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentite le Direzioni e gli Enti interessati, ordinariamente prima dell'inizio dell'anno cui si riferiscono. Le integrazioni e le modifiche non sostanziali sono preventivamente approvate con decreto del Direttore del Servizio competente, sentite le Direzioni e gli Enti interessati. Si considerano non sostanziali le integrazioni e le modifiche che, contemporaneamente, non incrementano il costo totale e non determinano la variazione degli obiettivi attesi.
30. Il decreto che dispone il rimborso delle risorse relative ai tre anni del programma, stabilisce il termine di rendicontazione delle attività relative a ciascun anno, con le modalità semplificate di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Sono rimborsabili solo le spese preventivate nel programma e relative alle attività previste nel programma medesimo, come approvato dalla Giunta ai sensi del comma 27 o successivamente modificato ai sensi del comma 29. L'erogazione del rimborso avviene a seguito della verifica della rendicontazione e previo assenso delle Direzioni e degli Enti interessati.
31. Su richiesta della Fondazione, le risorse possono essere erogate in via anticipata senza presentazione di garanzie, nella misura massima del 70 per cento delle spese previste nel programma per ciascun anno. La liquidazione dell'anticipo relativo al secondo e terzo anno è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa, rispettivamente, alla prima e seconda annualità.
32. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in 60.000 euro per l'anno 2023, 60.000 euro per l'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
33. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 27 per il triennio 2023-2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, le risorse per la realizzazione, nel 2022, di attività e iniziative a supporto della Direzione centrale competente in materia risorse agroalimentari diverse da quelle previste e finanziate in base ad altre disposizioni regionali. A tal fine, la Fondazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita domanda corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate e del preventivo di spesa. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate relative alle seguenti voci di costo: personale, collaboratori, consulenze specialistiche, spese di software, domini e piattaforme. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese e le modalità di erogazione. Se richiesto, il sostegno è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
35.
I commi da 6 a 9 dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

36. All' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Il fondo è ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle relative somme, solo se viene meno la necessità del suo impiego per avvenuta realizzazione dei progetti, per l'approvazione di variazioni finanziarie delle strategie di sviluppo locale che incidono sulle operazioni cui il fondo è dedicato ovvero per l'impossibilità di impiego del fondo medesimo per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020. Il fondo si estingue il 31 dicembre 2023 con la restituzione del finanziamento concesso.>>;

b)
dopo il comma 27 è inserito il seguente:
<<27 bis. A seguito dell'estensione della durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il fondo di cui al comma 23 è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2025 a favore dei gruppi di azione locale che presentano domanda, entro il 30 giugno 2023, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. A seguito della proroga, il fondo continua a operare con il medesimo importo del finanziamento già concesso e secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 26, fatta salva l'osservanza del comma 25 e delle seguenti disposizioni:
a) con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, è disposta la proroga del fondo ed è concesso il contributo aggiuntivo corrispondente alla nuova scadenza del fondo;
b) il fondo si estingue al 31 dicembre 2025 con la restituzione delle relative somme all'Amministrazione regionale.>>.

37. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, commi da 23 a 27 bis della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 36, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
38. Al fine di contenere gli effetti dei cambiamenti climatici favorendo l'efficientamento della rete distributiva e la disponibilità della risorsa idrica a uso agricolo anche nei periodi siccitosi, la Regione promuove un programma straordinario di tutela del fabbisogno irriguo, comprendente interventi da attuarsi a cura dei Consorzi di bonifica mediante la realizzazione di nuove opere o il completamento di opere già avviate e che necessitano di risorse aggiuntive a causa dell'aumento dei costi dei materiali.
39. Per le finalità di cui al comma 38, l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 30 settembre 2022, la proposta di programma degli interventi da realizzare a cura dei Consorzi aderenti, dando priorità alla realizzazione di invasi di raccolta o al ripristino della funzionalità di quelli esistenti; per ciascun intervento il programma è corredato dell'individuazione cartografica, della relazione tecnica descrittiva, del cronoprogramma e del preventivo di spesa.
40. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2022, è approvato il programma di cui al comma 38. La deliberazione può motivatamente omettere dal programma gli interventi proposti non ritenuti prioritari e derogare all'ordine di priorità indicato. Gli interventi vengono finanziati nel rispetto delle percentuali massime di finanziamento stabilite dalla normativa vigente in base alla tipologia di opera e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
41. Gli interventi finanziati sono realizzati dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
42. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa di 18 milioni di euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
43. Ad ulteriore promozione delle finalità di cui al comma 38, riguardanti l'efficientamento della rete distributiva e la disponibilità della risorsa idrica a uso agricolo anche nei periodi siccitosi, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), ad allestire un campo dimostrativo delle tecnologie innovative disponibili per i sistemi irrigui ad alta efficienza e ad organizzare apposite iniziative divulgative, anche aderendo ad eventi fieristici organizzati in Regione.
44. Per le finalità previste al comma 43 è destinata la spesa di 150.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
45. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti a copertura delle spese di predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di opere con finalità di recupero e accumulo di risorse idriche per scopi irrigui, contenimento della dispersione della risorsa idrica, efficientamento del sistema irriguo o tutela del deflusso minimo vitale (DMV).>>;

b)
al comma 13 le parole: << nel limite di un intervento per richiedente e >> sono soppresse;

c)
al comma 14, dopo le parole << da parte dello Stato >> sono aggiunte le seguenti: << o altri enti pubblici >>.

46. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 45, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
47. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 3 è sostituto dal seguente:
<<1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, la parola << esclusivo >> è soppressa.

48.
Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2021), le parole << 25 milioni >> sono sostituite dalle seguenti: << 33 milioni >>.

49. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26/2020 , in considerazione di quanto previsto dal comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
50.
Alla fine del comma 36, dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è aggiunto il seguente periodo: << Il bando può prevedere come ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della stessa. >>.

51. In sede di prima applicazione dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 50, sono ritenute ammissibili le spese correnti sostenute dall'1 gennaio 2022.
52. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 32, della legge regionale 24/2021 , in considerazione di quanto previsto dal comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 50, e di cui al comma 51, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
53.  
( ABROGATO )
(2)
54. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 10.1 della legge regionale 29/2018 , come inserito dalla lettera c) del comma 53, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1(Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
55. Al fine di ultimare gli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti dalla convenzione di cui all' articolo 3, comma 51, della legge regionale 25/2016 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno di spesa adottato con decreto del Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione n. 6609/AGFOR di data 1 dicembre 2017, rinnovando la convenzione medesima apportando i necessari aggiornamenti.
56. All' articolo 11 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) un rappresentante delle CDM, designato congiuntamente dai legali rappresentanti delle medesime, con funzioni di Presidente;>>;

b)
dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
<<a bis) un rappresentante degli EDR, designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei medesimi;>>;

c)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) il Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato;>>.

57. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio pataticolo, con particolare riferimento all'organizzazione di mostre, seminari e convegni a tema e incentrati sulle produzioni tipiche locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o l'ampliamento di beni immobili e a copertura, nel limite massimo del 10 per cento delle spese tecniche, generali, amministrative e di promozione. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, a eccezione dell'anticipo versato in applicazione del contratto preliminare per l'acquisto di beni immobili.
58. La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e presentata tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all’indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo del soggetto che presenta domanda;
b) relazione descrittiva del progetto di investimento;
c) contratto preliminare, in caso di acquisto di beni immobili;
d) progetto preliminare e computo metrico, nel caso la domanda di contributo sia presentata a copertura delle spese per la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o l'ampliamento di beni immobili;
e) documentazione comprovante la disponibilità del bene per un periodo almeno di tre anni per soddisfare il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili, in caso di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi.
(1)
59. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intera spesa ammissibile, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
60. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
61. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo, rispettivamente per tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
62. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.
63. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
64.  
( ABROGATO )
(4)
65.  
( ABROGATO )
(5)
66.  
( ABROGATO )
(6)
67. All' articolo 79 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge altresì l'attività di sviluppo e monitoraggio del sistema forestale regionale e della connessa filiera del legno, ivi compresi la realizzazione e la gestione per l'Amministrazione regionale del portale informatico del legno della regione, nonché l'attività di analisi statistica e diffusione dei dati del comparto del legno e di sviluppo dei servizi ecosistemici forestali, nel rispetto di quanto stabilito da apposita convenzione avente i contenuti previsti al comma 4 e conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive.>>;

b)
al comma 5, dopo le parole: << Friuli Venezia Giulia >> sono aggiunte le seguenti: << e le attività di cui al comma 4 bis, >>;

68. Per le finalità di cui all' articolo 79, comma 4 bis, della legge regionale 3/2021 , come inserito dalla lettera a) del comma 67, è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, nonché la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 73.
69.
I commi da 90 a 94 dell' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e i commi da 29 a 32 dell' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono abrogati.

70. Al fine di rendere maggiormente tempestivo per i richiedenti l'accertamento e il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica, con procedure alternative a quelle previste per gli indennizzi di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria all'esercizio dell'attività venatoria), la Regione è autorizzata a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico ad esclusione dei danni alle produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura dell'80 per cento del danno accertato, in osservanza delle seguenti disposizioni:
a) la domanda è presentata al Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria ed è corredata della perizia di stima del danno, redatta da un tecnico abilitato alla redazione di perizie per la stima dei danni in agricoltura operante per conto di un organismo collettivo di difesa di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), ovvero operante come libero professionista;
b) le modalità e i criteri per la concessione e la quantificazione dell'indennizzo, nonché le modalità per il controllo sulla natura e l'entità del danno sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all' articolo 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008 ;
c) con decreto del Direttore del Servizio sono approvati il modello di domanda, il modello della perizia di stima del danno, nonché le istruzioni tecniche e operative da osservare nella redazione delle medesime.
71. Le disposizioni di cui al comma 70 si applicano con riferimento ai danni verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2023.
72. Per le finalità di cui al comma 70 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
73. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole aggiunte al comma 58 da art. 3, comma 11, L. R. 15/2022
2Comma 53 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, commi da 8 a 11, L.R. 29/2018.
3Parole aggiunte al comma 43 da art. 3, comma 77, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Comma 64 abrogato da art. 3, comma 110, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 65 abrogato da art. 3, comma 110, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 66 abrogato da art. 3, comma 110, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis dell'articolo 43 le parole << passaggi di risalita dei pesci >> sono sostituite dalle seguenti: << passaggi per la fauna ittica >>;

b)
il comma 21 bis dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
<<21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per la fauna ittica previsto nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare anche mediante richiamo al parere rilasciato dall'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21, previa diffida non rinnovabile a far cessare l'inadempimento entro un termine non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della stessa.>>;

c)
il comma 5 bis dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:
<<5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.>>.

7.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<5 ter. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico degli amministratori e del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e successivamente soppresse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), per attività svolte nell'esercizio delle funzioni d'istituto anteriormente alla chiusura delle rispettive procedure di liquidazione, l'AUSIR è autorizzata a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, a condizione che il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o un decreto di condanna o una pronuncia equiparata, nonché qualora il procedimento sia stato definito con il patteggiamento della pena. Trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, contributi fino all'importo massimo di 100.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico.
9. I contributi di cui al comma 8 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
10. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 8, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
11. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 8 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
12. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
13. Al comma 61 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << Al fine di assicurare >> sono inserite le seguenti: << il risparmio idrico, nonché >>;

b)
dopo le parole << energia da fonti rinnovabili >> sono aggiunte le seguenti: << e per il risparmio idrico >>.

14. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 61, della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 13, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità individuate dall' articolo 4, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio specialistico volto ad approfondire le interazioni tra la centrale idroelettrica di Somplago e il Lago dei Tre Comuni e a definire le conseguenti azioni di mitigazione sul breve e sul medio periodo.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
17. L'Amministrazione regionale, per le finalità individuate dall' articolo 4, comma 35, della legge regionale 13/2019 , è autorizzata a trasferire alla Comunità di Montagna del Gemonese, un finanziamento a sostegno degli oneri derivanti dalla predisposizione e attuazione di un piano generale di programmazione e sviluppo territoriale per l'area vasta del Lago dei Tre Comuni, compresi quelli per l'assunzione, a tal fine, di personale specializzato.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo per provvedere, ai sensi dell' articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'esecuzione di indagini ambientali integrative finalizzate alla redazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito contaminato ubicato in via S. Angelo 30 a Porcia.
20. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 19, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'Amministrazione regionale.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.
23. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 21 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università degli studi della Regione per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero l'attivazione di curricula all'interno dei corsi di dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in settori disciplinari e ambiti d'interesse necessari alla realizzazione di studi in materia di ambiente, di energia e di sviluppo sostenibile.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 36.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi nell'area dell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.
27. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 41 della legge regionale 7/2000 .
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
29.
Al comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << entro il 30 aprile >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre >>.

30. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018 , in considerazione di quanto disposto dall' articolo 3, comma 10, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 29, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo straordinario integrativo del contributo concesso per le finalità di cui all' articolo 4, comma 42, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), con riferimento all'intervento di "Elettrificazione in MT del territorio dei Laghi di Fusine in Valromana e completamento della connessione in MT con il costruendo impianto idroelettrico denominato "Centrale Fusine"".
32. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 31, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 31 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Caneva, Brugnera, Budoia, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile, un contributo finalizzato a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla revisione e all'aggiornamento degli elaborati del "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima" (PAESC) relativo al territorio di tali Comuni, a seguito del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni adottato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera del 21 dicembre 2021, n. 3, come da avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2022.
36. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, è presentata dai Comuni di cui al comma 35 in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Il contributo di cui al comma 35 è concesso al Comune capofila dei Comuni. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
39. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il numero 6) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
<<6 bis) la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;>>;

b)
dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente: << Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e di energia, sono definiti i contenuti essenziali della fideiussione bancaria o assicurativa. >>.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell' articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 , negli anni 2020, 2021 e 2022 e non finanziate per carenza di fondi.
41. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 40 i Comuni presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza di conferma della domanda di contributo, corredata, laddove necessario, di un aggiornamento del quadro economico dell'intervento e del cronoprogramma, anche finanziario, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 20, della legge regionale 29/2018 , per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 , emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres. , nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettere f) e h), del medesimo regolamento.
42. Ai fini dell'assegnazione e della concessione dei contributi di cui al comma 40 è formata un'unica graduatoria delle domande. L'importo ammesso a contributo è determinato sulla base del quadro economico dell'intervento, eventualmente aggiornato.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 5.680.866 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
44. Al fine di dare concreta attuazione alla progettazione partecipata degli interventi di messa in sicurezza del lago di Barcis proponendo le soluzioni finalizzate a conservare la naturalità del lago, a valorizzare la fruibilità dello stesso anche ai fini turistici, nonché a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dell'intera Val Cellina, è istituito presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago di Barcis.
45. Il Laboratorio Lago di Barcis è istituito con decreto del Direttore della struttura regionale di cui al comma 44 ed è composto nel modo seguente:
a) un rappresentante e un esperto, designati dalla struttura regionale di cui al comma 44;
b) un esperto designato dal Comune di Barcis;
c) un esperto designato dal Comune di Cimolais;
d) un esperto designato dal Comune di Claut;
e) un esperto designato dal Comune di Erto e Casso;
f) un esperto designato dal Comune Montereale Val Cellina;
g) un rappresentante di ARPA.
46. Alle riunioni del Laboratorio Lago di Barcis:
a) può partecipare un rappresentante dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
b) possono essere invitati a partecipare i soggetti portatori di interesse individuati in relazione alla tematica di volta in volta affrontata.
47. Il Laboratorio Lago di Barcis è convocato e coordinato dal Direttore della struttura regionale di cui al comma 44. In sede di primo insediamento i Comuni designano il Comune capofila definendone i compiti di impulso e di regia complessiva della progettazione partecipata.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 74.
49. Al fine di garantire l'uniformità e l'efficacia delle operazioni di dragaggio dei canali navigabili della Laguna di Marano e Grado, l'Amministrazione regionale, in deroga all' articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), è autorizzata a provvedere al dragaggio ordinario dell'intera sezione idraulica dei canali navigabili, compresi eventuali approdi, marine e accessi a darsene, ubicati in continuità alla cunetta navigabile e dati in concessione o in gestione a enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro. In tali casi i concessionari o i gestori interessati provvedono, su richiesta della struttura regionale competente in materia di dragaggi, alla rimozione con oneri a proprio carico, di imbarcazioni e di strutture che impediscano o ostacolino l'esecuzione dei lavori di dragaggio.
50. Per le finalità di cui al comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
51. All' articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 3 della lettera b) del comma 2 è sostituito dal seguente:
<<3) l'aumento della potenzialità annuale autorizzata dell'impianto superiore al 20 per cento, per la prima variante; per le varianti successive è valutata per ogni variante che comporti aumento della potenzialità annuale autorizzata;>>;

b)
dopo il numero 3) della lettera b) del comma 2 è aggiunto il seguente:
<<3 bis) l'ampliamento di superficie di un impianto esistente.>>;

c)
dopo il primo periodo del comma 4 è aggiunto il seguente: << Qualora l'area sia vincolata da punti di captazione non utilizzati, dovrà essere documentato il mancato utilizzo. >>;

d)
al comma 5 le parole << e per rifiuti non pericolosi >> sono soppresse;

e)
al comma 6 le parole << ai commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 3 >>;

f)
al comma 7 le parole << ai commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 3 >>;

g)
dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:
<<7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.>>.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia e alla Comunità di Montagna di Canal del Ferro e Valcanale un finanziamento a copertura delle spese di un progetto pilota al fine di individuare sorgenti termali idonee all'utilizzo della risorsa rinnovabile geotermica anche a sostegno del demanio sciabile.
53. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 52, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La spesa massima ammissibile per ciascun ente beneficiario è di 200.000 euro.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai titolari di una Carta famiglia attiva di cui all' articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in possesso di un ISEE in corso di validità, che risiedono in edifici di civile abitazione ubicati nelle aree del territorio regionale classificate F, P2 e P3 in base al Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e che non siano altrimenti difendibili, un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative contro il rischio di alluvione.
56. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di quelle di erogazione, nonché la definizione dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione della misura dei benefici.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
58. Nell'ambito delle politiche regionali volte a individuare misure per la riduzione della vulnerabilità del territorio regionale ai cambiamenti climatici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, concernente la realizzazione di impianti di dissalazione per il trattamento dell'acqua di mare al fine degli usi potabile, civile, industriale e irriguo, nonché di impianti per il riutilizzo delle acque reflue trattate dai depuratori che recapitano su corpi idrici o in mare, da destinare a uso civile, industriale e irriguo.
59. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
60. Nel caso di disturbi olfattivi conclamati e accertati dal Comune e potenzialmente derivanti da attività produttive soggette ad autorizzazione ambientale, ai fini dell'accertamento della valutazione degli impatti e per l'individuazione delle azioni di mitigazione si applicano le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive.
61. Per disturbo olfattivo si intende un effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore (norma UNI 11806). Per molestia olfattiva si intende un effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi (norma UNI 11806).
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese che operano in settori che interessano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, per le quali sia stato accertato il disturbo olfattivo ai sensi del comma 60, contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo di cui al comma 61.
63. I contributi di cui al comma 62 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
64. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 62, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande.
65. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 62 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
66. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per la realizzazione degli interventi di chiusura della "discarica di seconda categoria tipo A della ditta Natisone edile Snc", ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
68. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 67, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
69. Qualora il Comune di Torreano recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 67, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.
70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia, un contributo per l'attuazione di un progetto pilota concernente la realizzazione di impianti di recupero e di riutilizzo di acqua piovana a servizio degli immobili di proprietà della Comunità medesima, al fine di favorire il risparmio idrico e di costituire una disponibilità idrica nei periodi siccitosi.
72. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 71, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
74. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. All' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 14 dopo le parole << norme comunitarie di settore >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti da realizzare per il rinnovo sostenibile degli autobus nel rispetto di quanto previsto nei provvedimenti statali di assegnazione >>;

b)
al comma 15 la parola << precedenti >> è sostituita dalla seguente: << sino >>;

c)
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
<<15 bis. In ordine alle annualità 2023 e successive, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.
15 ter. In alternativa al recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali, come previsto dai commi 15 e 15 bis, tali importi possono essere utilizzati direttamente dai gestori del servizio di TPL, a copertura delle spese eccedenti gli oneri, a carico dei predetti gestori, per il rinnovo del parco autobus previsto dal contratto di servizio, al fine dell'attuazione del programma operativo di rinnovo evolutivo del parco mezzi TPL (PREPM-TPL), definito in coerenza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di riduzione delle emissioni.
15 quater. Il PREPM-TPL, approvato dalla Giunta regionale, prevede una progressiva sostituzione del parco autobus TPL diesel con autobus a minori emissioni, ed è definito con l'obiettivo di una sostituzione, entro il 2030, di almeno il 50 per cento del parco diesel con autobus elettrici, a idrogeno o CNG/LNG. Il PREPM-TPL comprende anche le infrastrutture e gli impianti da realizzare per il rinnovo sostenibile degli autobus.
15 quinquies. I costi di attuazione del PREPM-TPL trovano copertura negli importi a carico dei gestori dei servizi di TPL per il rinnovo del parco autobus previsto dal contratto di servizio e nelle risorse di cui ai commi 13 e 15 ter.>>;

d)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. All'attuazione del disposto di cui ai commi da 13 a 15 quinquies si provvede sulla base di convenzioni da stipularsi tra la Regione e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, che disciplinano, in particolare, le modalità di trasferimento delle assegnazioni, di recupero dei corrispettivi e di rendicontazione.>>.

2. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino a un limite massimo di 150.000 euro, finalizzati alla copertura massima pari all'80 per cento delle spese sostenute dai Comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per l'acquisto di scuolabus ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
3. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi sono disciplinati dal bando da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.
4. La graduatoria di cui al comma 3 ha validità triennale.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
6. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 5, comma 18, della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2022.
7. Per le finalità di cui al comma 6 e di cui al comma 18 dell' articolo 5 della legge regionale 15/2020 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell' articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2021 e i lavori risultino eseguiti entro tale data. L'istanza di fissazione di nuovi termini per la liquidazione delle spese sostenute e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro del Comune di Udine nel contributo già concesso alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine con decreto n. 3472/TERINF del 26 luglio 2018 e confermato con decreto n. 220/TERINF del 20 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), per complessivi 197.600 euro, per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.
10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Udine presenta istanza al fine di ottenere la conferma del contributo da parte del Servizio competente, la fissazione di nuovi termini e delle condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento.
11. Con riferimento ai lavori di realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento, opera di valenza regionale e a servizio della mobilità di area vasta, di cui al decreto della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici del 15 gennaio 2013, n. INF/62/VS.4.4, al decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio del 13 aprile 2017, n. 2514/TERINF, e alla determinazione del Comune di San Vito al Tagliamento del 30 dicembre 2015, n. 1594, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rinuncia a esigere il credito nei confronti del Comune di San Vito al Tagliamento, pari a 4.750.000 euro, relativo al cofinanziamento dell'opera da parte del Comune.
12. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 11 è destinata la spesa di 4.750.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
13. A sostegno dell'evento "Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale promuove un programma straordinario di riqualificazione della rete viaria e ciclopedonale gestita dall'Ente di decentramento regionale di Gorizia ai sensi della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).
14. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui al comma 13 sulla base di una proposta presentata dall'Ente di decentramento regionale di Gorizia e acquisito il parere delle Direzioni competenti in materia di cultura e in materia di infrastrutture, finalizzato a completare gli interventi entro il 2024.
15. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale concede un finanziamento all'Ente di decentramento regionale di Gorizia per la realizzazione del programma, come approvato ai sensi del comma 14.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 10.700.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Rete Ferroviaria Italiana spa, quale soggetto individuato dall'Accordo di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 9 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 20 dicembre 2021, anticipazioni in misura non superiore a 2.500.000 euro, necessarie a consentire l'avvio delle spese di progettazione relative all'intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali" di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR, nelle more dell'erogazione delle stesse da parte del competente Ministero.
18. L'erogazione dell'anticipazione delle risorse di cui al comma 17 avviene previa presentazione di specifica istanza da parte della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. In deroga all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la concessione dell'anticipazione di cui al comma 17 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.
20. L'anticipazione concessa è recuperata all'esito del trasferimento delle relative risorse statali.
21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
22. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 20, previste in 2.500.000 euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Dignano il contributo concesso con decreto n. 10170/TERINF, del 14 dicembre 2017, limitatamente agli oneri di acquisizione e risanamento strutturale dell'immobile.
24. La relativa domanda, corredata della documentazione di rendicontazione della spesa per le opere di cui al comma 23, è presentata dal Comune di Dignano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nell'ambito del comprensorio interportuale di Bagnoli della Rosandra, con la finalità generale di supportare il processo di sviluppo sostenibile e l'efficientamento del sistema logistico regionale.
26. Il contributo di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 25 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
27. Il contributo di cui al comma 25 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
28. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 25 è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
29. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
30. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
31. Al fine di incentivare il trasporto delle merci con modalità ferroviaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al COSEF - Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario teso a implementare l'infrastruttura ferroviaria regionale e in particolare il raccordo ferroviario a servizio della zona industriale Alto Friuli mediante il sostegno alle spese per il raddoppio della dorsale di accesso e per il potenziamento dell'armamento ferroviario.
32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione degli interventi previsti, del quadro economico e di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, da parte del COSEF, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 29 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
33. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 .
34. Il contributo di cui al comma 31 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
35. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 31 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
37. In esecuzione a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), e dall' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al COSEVEG - Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia un contributo straordinario per completare l'intervento di "riattivazione del raccordo ferroviario Stazione di Ronchi dei Legionari Sud - zona industriale Schiavetti-Brancolo" avviato sulla base della convenzione sottoscritta dalla Regione con Rete Ferroviaria Italiana Spa, il COSEVEG e l'impresa Molino Casillo Spa. Il contributo integrativo è rivolto al completamento di detto intervento, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi ed è, inoltre, teso al miglioramento delle condizioni di sicurezza del raccordo ferroviario.
38. Il contributo di cui al comma 37 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione degli interventi previsti, del quadro economico e di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, da parte del COSEVEG, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 35 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 .
40. Il contributo di cui al comma 37 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
41. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 37 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
42. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
43.
Al comma 5 ter dell'articolo 21 della legge regionale 22/1987 le parole << da mettere a disposizione, sulla base di specifico atto convenzionale, degli addetti ai servizi tecnico - nautici. >> sono sostituite dalle seguenti: << da mettere a disposizione degli addetti ai servizi tecnico - nautici mediante contratto di comodato a titolo gratuito. >>.

44.
Al comma 4 bis dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 le parole << non superiore a 1.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a 5.000 euro >>.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Trieste, il contributo di 7.246.000 euro, concesso con il decreto n. 4770/TERINF del 17 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 5, commi da 10 a 13, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per la realizzazione di parcheggi pubblici a valere sui fondi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), con le modalità individuate dalla legge regionale suddetta.
46. La domanda di conferma del contributo di cui al comma 45 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, al Comune di San Vito di Fagagna, il contributo già concesso con decreto n. 4123 del 7 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la realizzazione della ristrutturazione e dell'ampliamento del cimitero comunale in luogo dei lavori di riqualificazione delle strade comunali prospicenti i centri e le piazze.
48. Per le finalità di cui al comma 47, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Vito di Fagagna inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
49. Per le finalità di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2022 i Comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 10 del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2022, n. 639, ma entro il 31 agosto 2022, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.
50. Per le finalità di cui al comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
52. I finanziamenti di cui al comma 51 sono concessi per interventi i cui lavori siano stati avviati dopo il 13 agosto 2021 e per interventi aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, progetti esecutivi validati a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.
53. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.
54. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 3.850.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
56.
A far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all' articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 bis dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
b) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).
57.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
c) i commi 13 e 14 dell' articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
58. In deroga all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000 , in via eccezionale, in caso di cessione gratuita dell'immobile al Comune di Fontanafredda, la durata del vincolo di destinazione relativo all'immobile che beneficia del contributo concesso con decreto 26 agosto 2009, n. 1225/PO.PG ai sensi della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), è fissata in cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Interporto centro commerciale di Pordenone per la realizzazione di barriere fonoassorbenti ed altre opere di mitigazione del rumore, atte a ridurre l'inquinamento sonoro nei quartieri abitati confinanti alla struttura.
60. Il contributo di cui al comma 59 viene concesso a seguito di apposita domanda dell'Interporto centro commerciale di Pordenone, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
62.
Al comma 1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 le parole << "una tantum" >> sono soppresse e per l'anno 2022 le somme assegnate sulla base delle percentuali stabilite dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 19 agosto 2015, n. 165 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 ), sono incrementate di 150.000 euro con riferimento alle domande presentate entro il 31 agosto 2022 dalle confessioni religiose di culto diverso da quello cattolico.

63. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
64. In deroga al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 , per l'anno 2022, le Autorità religiose competenti possono presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le domande di contributo pervenute entro il 31 marzo 2022 e non precedentemente trasmesse.
65. Per le finalità di cui al comma 64 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
66. Al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale.
67. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
68. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
69. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 66, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
70. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti privati beneficiari degli incentivi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per consentire di portare a completamento gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
72. Il contributo è concesso su presentazione della domanda in misura pari al 30 per cento dell'importo di contributo concesso ai sensi della legge regionale 1/2016 e, comunque, nel limite della maggior spesa presunta come rilevata dal nuovo preventivo o computo metrico da presentarsi in allegato alla domanda stessa.
73. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del preventivo o computo metrico di cui al comma 72.
74. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , in ordine cronologico di presentazione domanda fino a esaurimento dei fondi disponibili.
75. La documentazione a rendicontazione dei contributi è stabilita con il decreto di concessione con le modalità previste dal regolamento di attuazione dei contributi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 1/2016 .
76. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale contributi in favore delle scuole dell'infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie ai fini dell'acquisto di attrezzature e giochi per esterno.
78. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun istituto comprensivo e le singole scuole paritarie presentano domanda presso la Struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, corredata di un preventivo di spesa. La domanda deve essere presentata per mezzo posta elettronica certificata.
79. Ciascun istituto comprensivo può presentare domanda di contributo per un unico plesso scolastico. La misura massima del contributo concedibile ammonta a 30.000 euro per ciascun beneficiario e la somma deve essere almeno in parte destinata all'acquisto di giochi e attrezzature che risultino fruibili anche dai bambini con disabilità.
80. I fondi sono ripartiti con la procedura automatica prevista dall' articolo 35 della legge regionale 7/2000 tra i diversi istituti che presentano la domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale per l’anno 2022, a favore dei trust istituiti a sostegno delle persone con gravi disabilità come definite dall’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), incentivi per la realizzazione di progetti di edilizia innovativa e di co-housing, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
83. La domanda è presentata entro il 30 novembre 2022 alla struttura competente in materia di edilizia abitativa della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata dell’atto istitutivo del trust e del progetto a firma di un professionista abilitato completo di relazione tecnica, elaborati grafici e preventivo di spesa.
83 bis. L'incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all' articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000 .
83 ter. Ai fini della rendicontazione dell'intervento e conseguente erogazione dell'incentivo, i richiedenti, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di concessione, devono presentare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e conformità al progetto, la documentazione attestante la condizione di agibilità o abitabilità dell'immobile, nonché idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. L'incentivo può essere erogato anche in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di specifica istanza, corredata di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per un valore pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
83 quater. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione residenziale del bene immobile per una durata di cinque anni dalla presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'intervento, pena la revoca dell'incentivo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.
85.
Al comma 40 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << massimo di 20.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << massimo di 50.000 euro >>.

86. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 39, della legge regionale 31/2017 , in relazione a quanto disposto dal comma 85, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
87. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole sostituite al comma 82 da art. 5, comma 9, lettera a), L. R. 15/2022
2Parole sostituite al comma 83 da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 15/2022
3Comma 83 bis aggiunto da art. 5, comma 9, lettera c), L. R. 15/2022
4Comma 83 ter aggiunto da art. 5, comma 9, lettera c), L. R. 15/2022
5Comma 83 quater aggiunto da art. 5, comma 9, lettera c), L. R. 15/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 13/2023
7Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:
<<11. I ratei non liquidati dei contributi di cui al comma 9 sono erogati con le modalità di cui all' articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

2. L'Amministrazione regionale, in funzione del riconoscimento del ruolo di interesse pubblico e della funzione di polo di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione "La Cineteca del Friuli" di Gemona del Friuli.
3. In relazione alle potenziali spese connesse alla partecipazione all'Associazione di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4.
Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 le parole << e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche >> sono sostituite dalle seguenti: << e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche >>.

5. Al fine di ospitare a Trieste nel 2024 il 39° Congresso Internazionale dell'International Board on Books for Young people (IBBY), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS", sezione italiana di IBBY, un contributo per la realizzazione dell'evento.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 settembre di ogni anno, corredata del relativo preventivo di spesa.
7. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
9. L'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
11. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei Musei di loro proprietà.
12. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
13. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
14. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 11, in seguito a un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 2.004.556 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
16.
Dopo l' articolo 17 bis della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 17 ter
 (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

17. Per le finalità di cui all' articolo 17 ter della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.480.000 euro, in ragione di 740.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
18. All' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Al fine di garantire la continuità delle attività e la valorizzazione della tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione la Regione è autorizzata, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC), ad assumere le funzioni e a gestire le attività di competenza della Fondazione Scuola Merletti Gorizia, alla cessazione della stessa per decorrenza del termine di durata.>>;

b)
al comma 21 le parole << Nelle more del processo di incorporazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino alla scadenza della Fondazione >>;

c)
il comma 22 è abrogato;

d)
il comma 23 è sostituito dal seguente:
<<23. Al fine di garantire un collegamento con le istituzioni del territorio, per la gestione delle attività della Scuola Merletti è istituito presso l'ERPAC un Comitato di esperti nominati dai soci della Fondazione Merletti.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 18, in combinato disposto con quanto prescritto dall' articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
20. Gli oneri relativi all'istituzione del Comitato di esperti di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , come sostituito dalla lettera d) del comma 18, sono a carico del bilancio dell'ERPAC.
21. All' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , tramite il comune di Gorizia, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta >> sono sostituite dalle seguenti: << il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, >>.

22. In sede di prima applicazione, in relazione a quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 19/2021 , come modificato dal comma 21, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta domanda di finanziamento per l'anno 2022 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 19/2021 , come modificato dal comma 21 e anche in relazione a quanto disposto dal comma 22, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
24.
I commi 27 e 28 dell' articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti), sono abrogati.

25. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, >> sono sostituite dalle seguenti: << scaduti al 31 dicembre 2021 e per i quali siano in corso di svolgimento le procedure volte all'affidamento della gestione degli impianti medesimi, ovvero prorogati ai fini dell'avvio delle procedure anzidette, possono essere rinnovati o ulteriormente prorogati, >>;

b)
le parole << nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, >> sono soppresse.

26. La Regione è autorizzata ad attuare per conto del Comune di Gorizia gli interventi e le attività previsti dal progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A.
27. Le attività e le opere previste dal progetto di cui al comma 26 sono realizzate dall'Amministrazione regionale direttamente o tramite i suoi enti strumentali e, per quanto concerne la realizzazione dei programmi culturali, sia tramite i soggetti raggruppati in cluster tematici già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell’ articolo 36 della legge regionale 7/2000 , in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.
28. Con accordo sono disciplinate le modalità di realizzazione delle attività di cui ai commi 26 e 27 e le relazioni, anche finanziarie, tra i soggetti pubblici coinvolti.
29. La Regione è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 27 le anticipazioni finanziarie necessarie a intraprendere lo svolgimento delle attività di cui al comma 27. Le anticipazioni sono restituite alla Regione nell'anno 2026, mediante compensazione a valere sui trasferimenti dei fondi PNRR.
30. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 , le anticipazioni di cui al comma 29 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
31. La Regione è altresì autorizzata a integrare le somme per la realizzazione degli interventi di cui al comma 26 e a finanziare interventi complementari mediante trasferimento delle relative risorse agli enti strumentali deputati alla realizzazione delle opere legate al progetto pilota.
32. Per le finalità di cui al comma 29, primo periodo, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'USCI Friuli Venezia Giulia per l'allestimento della sede nazionale della Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (Feniarco) per sostenere le attività, la funzionalità strategica e operativa, l'importante ruolo di valorizzazione della cultura corale e conservare questa importante presenza istituzionale in Regione.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno, corredata del relativo preventivo di spesa.
37. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
39. In alternativa alla modalità di erogazione del finanziamento in annualità disciplinata dal secondo periodo dell' articolo 61, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i ratei maturati delle restanti annualità dei finanziamenti concessi dalla Direzione centrale competente in materia di cultura a favore di soggetti privati possono essere corrisposti prima della presentazione della documentazione di spesa, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione, per un importo almeno equivalente all'importo complessivo di tali ratei maturati, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
40. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme così erogate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
41. Al fine di sostenere il settore dello sport e favorire la realizzazione delle manifestazioni che, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state posticipate, i beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2021, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), hanno facoltà di realizzare la manifestazione anche successivamente al 30 aprile 2022 ed entro il termine del 31 marzo 2023. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 maggio 2023.
42. Al fine di recuperare spazi fruibili per eventi sportivi, eventi culturali e incontri transnazionali in occasione dell'anno di Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare le funzionalità della sede storica dell'Unione Ginnastica Goriziana a Gorizia con interventi tesi al contenimento dei costi energetici e alla completa fruizione dell'immobile, nella prospettiva della sua futura disponibilità come sede di attività sportive, ricreative e culturali.
43. Per gli scopi di cui al comma 42, in sinergia con gli interventi di cui alla legge regionale 19/2021 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Unione Ginnastica Goriziana, soggetto proprietario dell'immobile, per interventi volti all'efficientamento energetico e all'ammodernamento degli impianti tecnologici della sede storica a Gorizia.
44. Per le finalità di cui al comma 43, l'Unione Ginnastica Goriziana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 730.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
46. Ai fini della promozione giovanile delle pratiche sportive delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dell'attività amatoriale giovanile degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate (DSA), con un contributo per progetti di attività sportiva che mirino all'aumento della pratica sportiva nei giovani, anche tramite l'organizzazione di eventi sportivi.
47. L'intervento di cui al comma 46 è rivolto ai soggetti che possano dimostrare, con dichiarazione resa dalla Federazione di appartenenza nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle DSA o dall'Ente nazionale di appartenenza nel caso dei comitati regionali degli EPS, un numero di atleti tesserati globali su base regionale riferibili alla DSA o Ente in Friuli Venezia Giulia, nell'anno solare 2022 inferiore a quello del 2019. Il contributo di cui al comma 46 è concesso fino a un massimo di 3.000 euro, raddoppiato in caso di variazione negativa del numero dei tesserati superiore al 50 per cento.
48. Per le finalità di cui al comma 46, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate del CONI nonché i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva presentano, esclusivamente tramite PEC, dall'1 settembre al 30 settembre 2022, al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un prospetto delle relative spese.
49. Il CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce il finanziamento regionale secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute quantificando il contributo in base all'ammissibilità delle spese previste agli articoli 9 e 23 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 .
50. Il Servizio competente in materia di sport, trasferisce al CONI del Friuli Venezia Giulia il finanziamento con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport che stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.
51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
52. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di sostenere l'associazionismo sportivo in conseguenza degli effetti economici derivanti dalla grave crisi internazionale in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro proprietarie di impianti sportivi siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero che dispongono di idoneo titolo giuridico per la gestione di impianti sportivi di proprietà di soggetti privati ovvero che gestiscono, a qualunque titolo, impianti sportivi di proprietà pubblica siti nel territorio regionale, ovvero sono titolari di un diritto di godimento gravante sugli impianti medesimi, con un contributo per l'abbattimento delle spese relative ai costi energetici riferiti agli impianti stessi. Il contributo è erogato entro il limite massimo della misura data dalla differenza tra gli importi effettivamente liquidati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per le spese energetiche e ogni entrata funzionalmente destinata al sollievo delle spese stesse.
53. Per le finalità di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 6 quater della legge regionale 8/2003 , eventualmente integrati per le finalità di cui alla presente legge, presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dalla misura economica regionale e nel quale sia indicato l'importo complessivo presunto dei contributi erogabili.
54. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 53, trasferisce al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 52 e stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione del medesimo.
55. Il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce ed eroga il finanziamento regionale in ragione delle disposizioni stabilite dal Servizio competente in materia di sport e in misura proporzionale e funzionale al pieno utilizzo delle risorse.
56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
57. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 52 da art. 6, comma 52, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole sostituite al comma 27 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3Parole aggiunte al comma 28 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
4Parole aggiunte al comma 27 da art. 6, comma 5, L. R. 14/2023
5Parole sostituite al comma 36 da art. 6, comma 6, L. R. 14/2023 . Per l'anno 2023 la domanda è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della LR. 14/2023.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di aumentare la capacità di attrazione di risorse finanziarie del fondo nazionale investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico delle Istituzioni universitarie statali, di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2021, n. 1274 (Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste nella misura massima di 5 milioni di euro per ciascun Ente, per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria.
2. Il contributo è concesso a titolo di cofinanziamento delle somme stanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del decreto ministeriale 1274/2021 relativo al riparto del fondo nazionale investimenti 2021-2035.
3. Gli interventi di edilizia finanziabili, di cui al comma 1, riguardano la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale, e riguardano l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e delle grandi attrezzature scientifiche e devono possedere i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 1274/2021.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, con allegati la relazione illustrativa degli interventi da finanziare, la previsione di spesa, la domanda di finanziamento presentata al Ministero a valere sul decreto ministeriale 1274/2021, nonché gli ulteriori documenti previsti dalla normativa sui lavori pubblici. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
5. Il contributo di cui al comma 2 decade o viene redistribuito all'interno del programma complessivo degli interventi, rispettivamente, nel caso di mancata concessione dell'intero finanziamento o di minore finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca rispetto a quanto indicato in domanda. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso superare il finanziamento ministeriale complessivo.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
7. Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché al fine di assicurare la realizzazione di interventi di riqualificazione di tutti i Centri per l'impiego regionali, la Regione, in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro", di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata a contribuire, a integrazione delle risorse previste dal Piano stesso, alle spese necessarie all'adeguamento infrastrutturale delle sedi che ospitano i Centri per l'impiego, comprese quelle messe a disposizione dai Comuni.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 3.050.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
9.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento per gli anni 2021-2023), le parole << aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 maggio 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 aprile 2021 >>.

10. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2022-2023, allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, e con riferimento a ulteriori potenziali esigenze derivanti dall'emergenza Ucraina e a criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti medesimi.
12. Il protocollo di intesa di cui al comma 11 è diretto a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico, amministrativo con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti e criticità riferiti all'anno scolastico 2022-2023, con oneri a carico della Regione.
13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 11. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
14. Per le finalità previste dal comma 11, è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di un milione di euro per il 2022, di 2 milioni di euro per il 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 38.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti di formazione accreditati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. ( Legge regionale n. 76/1982 , recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022 rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
16. La misura del contributo è stabilita in 3.200 euro per ciascuno scaglione di volume annuo di attività formativa di 5.000 ore ed è riparametrata proporzionalmente per lo scaglione di volume annuo inziale fino a 2.500 ore di attività formativa, per cui gli enti risultano accreditati alla data del 30 giugno 2022. Tale misura costituisce l'ammontare massimo concedibile che non può essere comunque superiore al maggior costo dichiarato.
17. Gli enti beneficiari presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda di contributo secondo un apposito schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, in cui dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 15.
18. Il decreto di concessione è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo straordinario una tantum in conseguenza dell'aumento dei costi energetici nell'anno 2022, rispetto all'anno 2021, ai seguenti servizi privati del sistema integrato regionale di educazione e istruzione per l'infanzia dalla nascita ai sei anni:
a) ai soggetti privati gestori dei servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi) accreditati secondo quanto previsto all' articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
b) ai soggetti privati gestori delle sezioni primavera di cui all' articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
c) ai soggetti privati che gestiscono le scuole dell'infanzia non statali di cui all' articolo 16 della legge regionale 13/2018 .
21. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 20 sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo sulla base del numero massimo di bambini iscritti per l'anno educativo o l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti dei posti autorizzati, laddove previsto, e per un importo massimo concedibile di 40 euro per bambino.
22. I soggetti privati di cui al comma 20 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio coordinamento politiche per la famiglia. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, il numero massimo di bambini iscritti per l'anno educativo o l'anno scolastico 2021/2022 e il numero dei posti autorizzati laddove previsto.
23. Con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia è approvata la modulistica per la presentazione della domanda di cui al comma 22.
24. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda.
25. La liquidazione del contributo avviene contestualmente alla concessione.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro per l'anno 2022, così suddivisa:
a) 150.000 euro a favore dei soggetti di cui al comma 20, lettera a), a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38;
b) 25.000 euro a favore dei soggetti di cui al comma 20, lettera b), a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38;
c) 350.000 euro a favore dei soggetti di cui al comma 20, lettera c), a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti gestori privati delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
28. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.
29. Gli enti gestori di cui al comma 27 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 27.
30. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di istruzione è approvata la modulistica per la presentazione della domanda di cui al comma 29.
31. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.
32. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.
33. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
34. Al fine di sostenere l'azione educativa delle scuole paritarie operanti nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne e alla FIDAE - Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 40.000 euro, finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole paritarie con curriculum verticale e continuità orizzontale.
35. Il contributo di cui al comma 34 è ripartito in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle FISM e FIDAE della regione.
36. Le risorse sono concesse su domanda delle FISM provinciali da presentare alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
38. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole aggiunte al comma 31 da art. 7, comma 15, L. R. 15/2022
2Parole aggiunte al comma 18 da art. 7, comma 16, L. R. 15/2022
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di cui all' articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), trasferite agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni nell'anno 2021 e che risultano non utilizzate a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare le risorse del medesimo Fondo stanziate per l'anno 2022, per un importo pari a 1 milione di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)).
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
4. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 1, previste in 1 milione di euro per l'anno 2022, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
5.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Integrazione regionale al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall' articolo 105 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
2. Le risorse sono trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), quale ente erogatore del reddito di libertà, secondo le modalità procedurali dallo stesso stabilite.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 12/2021 , come inserito dal comma 5, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.
2 ter. Gli interventi sono effettuati dai servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione.
2 quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2 bis sono assegnate agli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 33 della legge regionale 22/2021 , come aggiunto dal comma 7, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
9.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2021 è inserita la seguente:
<<a bis) interventi di supporto alle donne vittime di violenza anche mediante l'attivazione di centri di ascolto territoriali o sportelli on-line gestiti da enti locali in forma singola o associata e da enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, anche in collaborazione fra essi;>>.

10. Per le finalità di cui alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2021 , come inserita dal comma 9, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
11. Al fine di dare concreta attuazione all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, per l'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, l'Amministrazione regionale istituisce la relativa Cabina di regia regionale e collabora nella realizzazione dei programmi e dei progetti di reinserimento e di assistenza.
12. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione e il funzionamento della Cabina di regia regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.
13.
Al comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), dopo le parole << residenza per anziani >> sono inserite le seguenti: << in via diretta o per il tramite dell'ASP Umberto I >>.

14. Al comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 ottobre 2022 >>;

b)
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: << Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda. >>.

15. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 13 e in relazione a quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
16. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema di offerta dei servizi residenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), alla data di dichiarazione dell'emergenza epidemica con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e che risultino parimenti autorizzate alla data di presentazione della domanda di contributo.
17. Il contributo è parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nei periodi di operatività delle strutture di cui al comma 16, ricompresi fra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
18.  
( ABROGATO )
(1)
19. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo, il sistema di computo delle giornate di non occupazione, il valore di contributo per giornata di non occupazione.
20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
21. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 18 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019), al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
23. I finanziamenti di cui al comma 22 sono concessi per interventi, in relazione ai quali è in corso l'esecuzione dei lavori o è previsto l'avvio nel corrente anno e per i quali sia accertata la motivata insufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. I finanziamenti vengono concessi in via prioritaria in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell’articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, e in relazione al maggior stato di avanzamento della spesa, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
24. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
25. La domanda di finanziamento a firma del legale rappresentante, corredata da apposita relazione illustrativa dello stato di attuazione dell'intervento, dall'aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità entro il 30 settembre 2023.
25 bis. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con ulteriori successivi finanziamenti regionali per la conclusione dei lavori o per il completamento del lotto funzionale e funzionante per cui il contributo è concesso, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.
26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 4.675.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
27.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono aggiunte le parole: << , nonché per l'espletamento di procedure di reclutamento di personale e per l'utilizzo delle graduatorie di concorsi approvate dagli enti stessi, ai sensi dell' articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)) >>.

28. Con il fine di promuovere e sostenere in tutta la regione l'istituzione di orti collettivi sociali per persone con disabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni per la realizzazione di spazi dove praticare un'agricoltura non professionale e destinati a soggetti con disabilità.
29. Entro il 30 settembre 2023, i Comuni interessati presentano domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale salute e politiche sociali.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
31. Al fine di perseguire le finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni legate all'autonomia, orientamento e mobilità dei disabili visivi, l'Amministrazione regionale:
a) sostiene attività relative all'allevamento, selezione, addestramento e assegnazione di cani guida, nonché progetti volti all'educazione al loro utilizzo come ausilio alla mobilità da parte di disabili visivi;
b) promuove e valorizza il ruolo delle associazioni che operano nell'ambito dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani guida con sede legale o sede operativa in regione e iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o, per il periodo transitorio, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
c) promuove e sostiene l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione e riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi e dell'addestramento di cani guida;
d) promuove e sostiene campagne di sensibilizzazione e attività didattiche, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, per diffondere la conoscenza degli ausili alla mobilità per disabili visivi, con particolare riguardo alle relazioni e interazioni sociali dei non vedenti e dei loro cani guida.
32. Gli interventi di cui al comma 31 sono implementati in conformità con quanto disposto dall' articolo 1 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e dall' articolo 4, comma 3, della legge regionale 22/2019 .
33. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 31 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti volti a disciplinare le modalità e i criteri per:
a) l'erogazione di contributi a favore delle associazioni operanti nell'ambito dell'allevamento, selezione, addestramento e assegnazione dei cani guida e nell'organizzazione di progetti finalizzati all'educazione dei disabili visivi all'utilizzo di tale ausilio alla mobilità;
b) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui alla lettera c) del comma 31;
c) la promozione e il sostegno delle azioni di cui alla lettera d) del comma 31.
34. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione biennale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 31 riferendo in particolare:
a) sul numero di cani guida allevati, selezionati, addestrati e assegnati a disabili visivi;
b) sul numero di richieste di cani guida registrate nelle varie annualità;
c) sull'andamento degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 31.
35. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei centri diurni per persone con disabilità di proprietà comunale, a favore del Comune di Maniago per il relativo centro diurno nell'importo di 656.250 euro, a favore del Comune di Spilimbergo per il centro diurno di Barbeano nell'importo di 525.000 euro, a favore del Comune di Sesto al Reghena per il centro diurno di Casette nell'importo di 218.750 euro e a favore del Comune di Zoppola per il centro diurno di Poincicco nell'importo di 175.000 euro.
37. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di massima, nonché integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1.575.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
39.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Comunità del Melograno ONLUS risorse aggiuntive straordinarie per l'attuazione nel comune di Pradamano del progetto " CASA NOSTRA ", avente a oggetto la realizzazione di forme innovative di co-housing destinate a persone con disabilità, già in parte finanziato con fondi regionali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi legati alle materie prime in fase di esecuzione delle relative opere.

40. Per le finalità di cui al comma 39, il legale rappresentante dell'Associazione presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento, dall'aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria.
41. Con il decreto di concessione, in coordinamento e nel rispetto della procedura definita per la concessione e rendicontazione del finanziamento principale ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 210 (Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di autorecupero cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono fissati i termini, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
42. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
43. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola << cooperazione >> è inserita la seguente: << sociale >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 10 dopo la parola << cooperazione >> è inserita la seguente: << sociale >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole << in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero >> sono sostituite dalla seguente: << sociali >>;

d)
la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 14 è abrogata;

e)
dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.>>;

f)
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 le parole << qualora suddivisi in riferimento a più iniziative >> sono sostituite dalle seguenti: << riconducibili ad un'unica iniziativa anche qualora riferibili a diverse tipologie di svantaggio >>;

g)
al comma 1 dell'articolo 16 le parole << all'articolo 14 >> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 e ad eccezione delle sole spese concernenti costi salariali >>;

h)
alla rubrica dell'articolo 17 le parole: << di destinazione e di non alienazione >> sono soppresse;

i)
al comma 1 dell'articolo 17 le parole << di contributi per investimenti aziendali >> sono sostituite dalle seguenti: << dei contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14, >>;

j)
al comma 4 dell'articolo 18 le parole << all'80 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi >> sono sostituite dalle seguenti: << al 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione delle garanzie previste dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 >>.

44. Per le finalità di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 della legge regionale 20/2006 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2022 a favore della Cooperativa sociale Davide, con sede a Tolmezzo, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e a sostegno dell'inserimento lavorativo del personale sia disabile sia svantaggiato ivi occupato. Il contributo è finalizzato in particolare a coprire le spese relative all'acquisto di materiali diversi necessari e funzionali alle citate attività ed è concesso a fondo perduto in regime "de minimis", nel rispetto delle condizioni e dei massimali contributivi temporalmente concedibili quali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
46. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa delle attività e preventivo di massima. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
47. Sono ammesse a contribuzione le spese di cui al comma 45 relative all'anno 2022, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare, ente per l'innovazione sociale con sede a Pordenone, un contributo straordinario funzionale a garantire l'attività e l'inserimento sociale delle persone che partecipano all'UET (Unità Educativa Territoriale) dell'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" nel quartiere di Torre, a Pordenone, finalizzato all'acquisto di un immobile quale rifermento logistico diurno per la sperimentazione da parte dei partecipanti alla UET a vita indipendente in una casa propria.
50. Ai fini del contributo di cui al comma 49, il legale rappresentante della Fondazione Well Fare presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
52. Nelle more del recepimento della disciplina delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) nel prossimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), al fine di potenziare le misure organizzative per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da SARS-CoV-2 e in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta alla stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese per la prosecuzione dall'1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 delle attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste dall' articolo 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , previo accordo regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria per l'adesione alle suddette attività.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
54. Al fine di rilevare le infezioni da virus dell'epatite C - HCV ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento ed eradicare il virus impedendo nuove infezioni, le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate ad avviare un'attività di screening gratuito del virus HCV per i residenti in regione.
55. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per accedere gratuitamente alle attività di screening di cui al comma 54, le modalità di svolgimento delle stesse e il riparto delle risorse in favore delle Aziende sanitarie regionali.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.680.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso di spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, da:
a) strutture residenziali per anziani autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani);
b) soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa);
c) residenze sanitarie assistenziali private accreditate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 817 (LR 17/2014, art. 23. DGR 2151/2015 - Approvazione procedura e requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle RSA con livello assistenziale riabilitativo. Modifica DGR 650/2013).
58. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 57 presenti sul territorio di competenza, nei periodi di cui al comma 59. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento, nonché l'importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto.
59. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 57, i soggetti legittimati presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle spese. I soggetti di cui al comma 57, lettere a) e b), presentano il rendiconto delle spese relative al periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. I soggetti di cui al comma 57, lettera c), presentano il rendiconto delle spese relative al periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 58.
60. Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.
61. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
62.
Al comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 le parole << strutture regionali non convenzionate >> sono sostituite dalle seguenti: << strutture residenziali per anziani non convenzionate con sede nel territorio regionale >>.

63. Per le finalità di cui al comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
64. All' articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: << L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione specialistica di area sanitaria riservate a laureati non medici. >>;

b)
al comma 16 la parola << medica >> è sostituita dalle seguenti: << di area sanitaria >>.

65. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 64, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
66.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Misure per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno alle spese mediche degli animali d'affezione)
1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti.
2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.
3. Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.
4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di pensione minima di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a un massimo di 300 euro, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro. Nel caso di soggetti richiedenti invalidi o affetti da patologie croniche il contributo previsto per le spese veterinarie viene maggiorato in misura del 15 per cento.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni.>>.

67. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014 , come inserito dal comma 66, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
68. L'Amministrazione regionale, al fine di tutelare la salute e di prevenire l'insorgere o di curare lo sviluppo di patologie neoplastiche quali quelle che colpiscono l'organo prostatico, è autorizzata a stanziare un finanziamento per incentivare le visite annuali di controllo a favore dei donatori di sangue ultracinquantenni.
69. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
70. In considerazione della necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale in ambito sociosanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana - ODV di San Giorgio di Nogaro, per la creazione e gestione di infopoint diabetologici di comunità nei Comuni del comprensorio della riviera bassa friulana e agro-aquileiese.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo, corredata del preventivo di spesa.
72. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
73. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della Regione.
75. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 74 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità alla quale spetta individuare i beneficiari e gli importi dedicati. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
76. Per le finalità di cui al comma 74 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 15.000 euro, alle associazioni, situate nei comuni fino a 16.000 abitanti, che svolgono Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) mediante l'uso di cavalli per la realizzazione di progetti di Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Attività Assistita con gli Animali (AAA) ed Educazione Assistita con gli Animali (EAA), in particolar modo quelle dirette a soggetti con disabilità.
78. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 , entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
79. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
80. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 77, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente.
81. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 80 devono essere considerate le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività dirette a soggetti con disabilità;
b) percorsi di ippoterapia, riabilitazione equestre e reinserimento sociale;
c) progetti rivolti ai bambini quali psicomotricità relazionale, volteggio equestre, animazione estiva e organizzazione di feste di compleanno con gli animali;
d) realizzazione di tirocini, inserimenti lavorativi e borse lavoro.
82. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 100.000 euro, alle associazioni, situate nei comuni fino a 16.000 abitanti, che svolgono Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) mediante l'uso di cavalli al fine di sostenere l'acquisto di terreni da destinare ai progetti di Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Attività Assistita con gli Animali (AAA) ed Educazione Assistita con gli Animali (EAA), in particolar modo quelle dirette a soggetti con disabilità.
84. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 , entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
85. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
86. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 83, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli acquisti che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
87. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 86 devono essere considerate le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività dirette a soggetti con disabilità;
b) percorsi di ippoterapia, riabilitazione equestre e reinserimento sociale;
c) progetti rivolti ai bambini quali psicomotricità relazionale, volteggio equestre, animazione estiva e organizzazione di feste di compleanno con gli animali;
d) realizzazione di tirocini, inserimenti lavorativi e borse lavoro.
88. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
89. In osservanza dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive proroghe, avente a oggetto la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro per ciascuna Azienda sanitaria regionale per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, dell'ordinanza sopraccitata, nonché per l'opera di consulenza in favore dei Comuni nell'attuazione dell'ordinanza.
90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione.
91. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
92. Al fine di tutelare il benessere animale, visto anche lo stato di crisi del settore dell'allevamento in seguito alla situazione internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia di Codroipo, affinché eroghi agli associati un incentivo a parziale sollievo delle spese di macellazione d'urgenza al di fuori del macello per le spese sostenute dall'1 gennaio 2022.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incentivi di cui al comma 92 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
94. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
95. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
96. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Comma 18 abrogato da art. 8, comma 24, L. R. 15/2022
2Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 61, lettera a), L. R. 13/2023
3Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 61, lettera b), L. R. 13/2023
4Parole sostituite al comma 25 da art. 8, comma 61, lettera c), L. R. 13/2023
5Comma 25 bis aggiunto da art. 8, comma 61, lettera d), L. R. 13/2023
6Parole sostituite al comma 29 da art. 8, comma 65, L. R. 13/2023
7Parole sostituite al comma 71 da art. 8, comma 38, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 89 sostituito da art. 8, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 90 sostituito da art. 8, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. A integrazione dell'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 24, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità di montagna e alla Comunità collinare del Friuli risorse pari a complessivi 2 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 400.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Per l'anno 2022 le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 118.839,76 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 41.068,89 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 42.967,55 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 51.653,85 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 54.277,88 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane orientali;
f) 61.229,55 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 29.962,52 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
3. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 237.679,53 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 82.137,79 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 85.935,09 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 103.307,70 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 108.555,76 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane orientali;
f) 122.459,09 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 59.925,04 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 400.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
5. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Gemona del Friuli per un progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.
6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ed erogato d'ufficio.
7. Il beneficiario rendiconta le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. Per la finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
9. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze di energia elettrica e gas e assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 760.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 1.335.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 1.300.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 4.630.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8.025.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
12.
Al comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2024 >>.

13. Il termine previsto per la rendicontazione delle spese sostenute dagli enti locali con i finanziamenti assegnati nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 18 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è prorogato al 31 dicembre 2024.
14. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all' articolo 9, comma 82, della legge regionale 24/2021 , sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2022-2024", allegata alla presente legge, per 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024.
15. Le risorse di cui al comma 14 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli di cui alla Tabella N con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
17. In deroga a quanto prevede il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2020 , per la concertazione delle risorse 2023-2025 le proposte di investimento devono essere trasmesse alla Regione entro e non oltre il 14 ottobre 2022.
18. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come di seguito indicati:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, denominato " Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani piano unione 2017/2019 - Comune di Bicinicco: riqualificare una porzione della sede municipale, adibita a sede di associazioni, ufficio postale e archivio storico dell'associazione tabacchicultori del Medio Friuli. Fornire all'archivio storico una sede adeguata per le visite turistiche riqualificando la porzione della struttura mediante interventi finalizzati principalmente al consolidamento statico, al risanamento, alla eliminazione delle barriere architettoniche, all'adeguamento degli impianti e servizi e al rinnovo delle finiture, a beneficio anche delle sedi delle associazioni locali ospitate nella struttura ", è sostituito dal seguente: " Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano unione 2017/2019 - Comune di Bicinicco: riqualificare una porzione della sede municipale, adibita a sede di associazioni, ufficio postale e archivio storico dell'associazione tabacchicultori del Medio Friuli ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, denominato " Riutilizzo delle stazioni ferroviarie lungo la linea Sacile-Gemona anche ai fini turistici ", è sostituito dal seguente: " Intervento di sviluppo e di valorizzazione del turismo ";

c)
all'intervento n. 156 della Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a valere sulle risorse regionali 2019-2021, dopo le parole " polo scolastico " sono aggiunte le seguenti: " - lavori e/o acquisto ";

d)
l'intervento n. 71 della Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 , a valere sulle risorse regionali 2019-2021, denominato " Adeguamento normativo impianto sportivo del Comune di Torreano ", è sostituito dal seguente: " Demolizione con ricostruzione dell'edificio ad uso spogliatoi e tribune dell'impianto sportivo S. Lesa di Torreano ";

e)
l'intervento n. 88 della Tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a valere sulle risorse regionali 2020-2022, denominato " Udine: Nuova sede della Protezione Civile presso l'ex Caserma Osoppo ", è sostituito dal seguente: " Udine: nuova sede della Protezione Civile ".

19. Alla Tabella O relativa all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'intervento n. 4, nell'oggetto " Predisposizione della sede transitoria del Municipio, sede protezione civile, ambulatorio medico, servizi sociali, ufficio postale: completamento e adeguamento sismico ex Scuole elementari G. Marconi per delocalizzazione transitoria ", sono soppresse le seguenti parole: << sede protezione civile, >> e << , ufficio postale >>;

b)
all'intervento n. 45, nell'oggetto " Costruzione di una nuova biblioteca e sistemazione delle aree esterne ", la parola << Costruzione >> è sostituita dalla seguente: << Realizzazione >>.

20. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali.
21. Le risorse di cui al comma 20 sono concesse ed erogate d'ufficio a ciascun Comune in proporzione al riparto, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, delle risorse destinate ai Comuni, pari a 200 milioni di euro, del Fondo statale istituito per l'anno 2022 dall' articolo 27, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , secondo gli importi di cui alla Tabella O.
22. Per la finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
23. Al fine di supportare lo scambio interculturale tra le popolazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia e di valorizzare la comunità linguistica slovena della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica - Amatersko športno združenje JADRAN per le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda, per le attività e le manifestazioni organizzate in occasione della partita di pallacanestro tra la nazionale italiana e quella slovena e per l'organizzazione del torneo No borders Euro Cup 2022.
24. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 23, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
25. Per la finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
26. Al fine di supportare la riqualificazione dell'impianto sportivo Stadio 1° Maggio di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 20.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la consulenza tecnica di un professionista in materia di edilizia.
27. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
28. Per la finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
29. Ai fini del potenziamento del servizio di doposcuola, delle attività estive per bambini e adolescenti che frequentano le scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, dell'offerta educativo-formativa a favore delle categorie sociali più vulnerabili, dei centri estivi, dei laboratori linguistici per bambini e adulti, del progetto di promozione culturale del territorio, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 35.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
b) 30.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
c) 25.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia;
d) 15.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein di Trieste;
e) 5.000 euro all'Associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste;
f) 5.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.
30. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 29, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
31. Per la finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
32. Al fine di rafforzare le attività dei bambini e degli adolescenti della comunità linguistica slovena nell'ambito dello scoutismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 17.500 euro all'Associazione Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala per l'acquisto di un automezzo adibito al trasporto di persone per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
34. Per la finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
35. Ai fini del potenziamento dell'offerta culturale e sportiva in favore degli appartenenti alla comunità linguistica slovena, per il 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 10.000 euro all'Associazione - Društvo Kinoatelje di Gorizia;
b) 10.000 euro al Circolo di cultura - Kulturno društvo Ivan Trinko di Cividale del Friuli;
c) 15.000 euro all'Associazione - Združenje Kulturni dom di Gorizia;
d) 5.000 euro all'Associazione - Društvo Topolò - Topoluove di Grimacco;
e) 9.500 euro alla Polisportiva dilettantistica - Amatersko športno združenje Olympia di Gorizia;
f) 9.500 euro al Circolo culturale cattolico sloveno - Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej di San Floriano del Collio;
g) 10.000 euro all'Associazione degli intellettuali sloveni - Društvo slovenskih izobražencev di Trieste;
h) 9.000 euro all'Associazione dei cori parrocchiali - Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) di Trieste;
i) 9.500 euro all'Associazione - Združenje Don Eugenio Blanchini di Cividale del Friuli.
36. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 35, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. del 2015 .
37. Per la finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 87.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
38. A sostegno dell'attività istituzionale, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro a ciascuno degli enti di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2007 .
39. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 38, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per la finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
41. L'onere annuo derivante dal rinnovo del Contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale regionale non dirigente è determinato in 6.657.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Tali importi comprendono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCRL 15 ottobre 2018.
42. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 41, relativamente al personale non dirigente dell'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCRL 15 ottobre 2018, per il triennio 2019-2021 è determinata la spesa complessiva di 9.667.000 euro.
43. Per le finalità previste dai commi 41 e 42, si provvede con riferimento alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
44. Al personale non dirigente appartenente al Comparto unico regionale è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale e con le decorrenze definite ai sensi della normativa statale.
45. Agli oneri derivanti dal comma 44, determinati in 392.000 euro per l'anno 2022 e 602.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
46. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui ai commi 41, 42 e 44, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell' articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
47. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 24/2021 , è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
48.
In via di interpretazione autentica dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per effetto della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), tutte le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nei rispettivi ruoli e nell'ambito della propria autonomia, hanno contribuito a dare attuazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province e il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative e possono pertanto disporre delle risorse relative all'incremento del trattamento accessorio correlato ai risparmi strutturali ivi indicati relativamente alle annualità 2018 e 2019, rispettando esclusivamente gli importi nonché le disposizioni in materia di contenimento della spesa indicati nell'articolo 32 del CCRL 15 ottobre 2018 nel tempo vigente e quelle in materia di obiettivi di finanza pubblica richiamate nella norma oggetto di interpretazione.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli enti locali, al fine di sostenere l'impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), presso le aree esterne ai locali, sulla base delle necessità rilevate d'intesa con le autorità competenti.
50. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali presentano domanda al Servizio regionale competente in materia di sicurezza, corredata della documentazione di cui al comma 49, recante le spese sostenute dall'1 giugno 2022 e la previsione delle spese da sostenere fino al 31 dicembre 2022.
51. Il contributo di cui al comma 49 è assegnato fino alla copertura del 100 per cento delle spese indicate nella domanda e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, viene ridotto in misura proporzionale.
52. Il contributo di cui al comma 49 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
54. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 , con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2021 sono fissati al 31 dicembre 2023 e sono prorogabili, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.
55. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 49 da art. 9, comma 14, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 10
 (Interventi locali per il rilancio)
1. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progettazioni e investimenti che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale contribuendo alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni nel periodo 2022-2024.
2. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Comeglians per interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico dell'edificio pubblico "ex scuola". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste al comma 2 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
4. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per le opere di collegamento viario tra la costa e il centro di Muggia con allargamento della galleria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste al comma 4 è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
6. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Valvasone Arzene per l'acquisto di porzione del Castello di Valvasone di proprietà privata. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste al comma 6 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
8. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per la realizzazione della palestra di roccia. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
10. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gorizia per il risanamento conservativo della piscina comunale sita in via Capodistria n. 8. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
12. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la riqualificazione funzionale della piazza di Borgomeduna con sistemazione dei percorsi ciclabili di attraversamento e realizzazione del tratto di pista ciclabile su via Udine tra via Volt de Querini e via Levade. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste al comma 12 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
14. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Taipana per la realizzazione di un camping. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità previste al comma 14 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
16. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Meduno per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del presidio scolastico sito in via Roma, costituito dalla scuola primaria "A. Manzoni" e della scuola secondaria di primo grado "A. Andreuzzi" con annesso auditorium - 1° stralcio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste al comma 16 è destinata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
18. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cormons per la creazione del Centro dedicato al Collio - Brda con spazi espositivi e museali, turistici e commerciali (questi ultimi da qualificarsi come funzionali alle altre destinazioni) finalizzati, tra gli altri, alla promozione del territorio Collio - Brda quale patrimonio dell'umanità UNESCO, ufficio di collegamento e cabina di regia per tutti i comuni del territorio del Collio e di Brda nel territorio sloveno - secondo stralcio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
20. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per l'adeguamento dello Stadio Tognon. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
22. Ai sensi del comma 1 e a integrazione delle risorse già previste in Tabella O relativa all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), intervento n. 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Lignano Sabbiadoro per il Masterplan Città dello sport. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 22 è destinata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
24. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Coseano per il completamento dell'intervento di ristrutturazione della sede municipale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste al comma 24 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
26. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cervignano del Friuli per i lavori di rigenerazione urbana dell'ex caserma Monte Pasubio - 1° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste al comma 26 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
28. Ai sensi del comma 1 e a integrazione delle risorse già previste in Tabella O relativa all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021 , intervento n. 96, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Giovanni al Natisone per il completamento del rifacimento Muro Sottopasso ferroviario di via Roma. Rampa lato nord. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste al comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
30. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tarcento per l'acquisto dell'edificio da destinare a municipio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste al comma 30 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
32. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tarcento per la riqualificazione urbana della piazza Libertà e delle aree circostanti nel centro storico del Capoluogo - Lotto 1. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste al comma 32 è destinata la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
34. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per lavori di rifacimento del tetto e acquisto di attrezzature per la Palestra denominata "Palarock". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste al comma 34 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
36. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Morsano al Tagliamento per la progettazione relativa alla realizzazione di un collegamento stradale tra la S.P. n. 13 (di Cordovado) e la S.P. n. 40 (del Ponte di Madrisio). Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
38. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Brugnera per la progettazione di un campus tecnologico del Mobile e del Pannello a disposizione delle imprese e degli studenti del comparto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia formazione e istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
40. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Castions di Strada per lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Ugo Pellis". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
41. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 42.
42. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 40 da art. 11, comma 1, L. R. 6/2023
2Parole sostituite al comma 16 da art. 9, comma 58, L. R. 13/2023
3Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 19, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è inserito il seguente:
<<1 bis. Dall'1 gennaio 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, con qualunque finalità, non può essere inferiore a 400 euro aggiornato annualmente secondo quanto disposto dal comma 1.>>.

2. Le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 10/2017 , come inserito dal comma 1, previste in complessive 5.000 euro, suddivise in ragione di 2.500 euro per l'anno 2023 e 2.500 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1, e, in particolare, per concorrere alla valorizzazione dell'area "Porto Vecchio" di Trieste la Regione è autorizzata:
a) a partecipare alla valorizzazione, rigenerazione urbana e riqualificazione urbanistica delle aree del "Porto Vecchio" di Trieste mediante la concessione di un contributo al Comune di Trieste per l'importo massimo di 10.500.000 euro;
b) ad acquisire, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di uffici e al fine di provvedere a una loro più razionale distribuzione sul territorio, una o più strutture nell'area di "Porto Vecchio" da destinare ad attività istituzionali e di sviluppo del territorio.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per dare esecuzione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e al fine di attivare un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, il Consorzio per la valorizzazione del porto vecchio "Ursus" e il Ministero della cultura - Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'accordo di programma, di cui al comma 4, prevede in particolare:
a) che il Comune di Trieste conferisca alla Regione, per un importo massimo non superiore al corrispondente valore di stima reso dall'Agenzia delle entrate oltre agli oneri e spese di registrazione, la piena proprietà degli immobili di seguito individuati:
1) Magazzino n. 7: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 462 e altre;
2) Magazzino n. 10: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 262 e altre;
3) Edificio n. 118: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 471 e altre;
4) Hangar n. 21: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 3, mappale 249 e altre;
b) che gli immobili di cui alla lettera a) sono trasferiti in proprietà alla Regione con tutte le autorizzazioni e sanatorie di legge, compresa la regolarizzazione catastale, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto;
c) che gli oneri di urbanizzazione afferenti gli immobili di cui alla lettera a), ove dovuti, si intendono assolti dalla Regione nell'importo di cui alla lettera a) e sono da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie spese;
d) che gli oneri fiscali e le spese di registrazione relativi agli edifici di cui alla lettera a) sono a carico della Regione e che ogni diverso onere amministrativo, fiscale, tributario o di qualsivoglia natura conseguente o necessario per la regolarizzazione catastale, ovvero per l'autorizzazione alla vendita restano a carico del Comune di Trieste;
e) la determinazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 3, lettera a);
f) la definizione e la tempistica degli interventi di valorizzazione o rigenerazione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle aree del "Porto Vecchio" di Trieste;
g) che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite dal Comune di Trieste e siano finalizzate a dare funzionalità agli edifici oggetto di acquisizione da parte della Regione. La mancata realizzazione delle opere comporta la revoca del contributo e l'obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei costanti, liberando contestualmente la Regione dalla corresponsione delle somme residue;
h) la realizzazione e messa a disposizione, ai sensi dell' articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), della sede del Centro per l'Impiego di Trieste, nell'area di "Porto Vecchio", a cura e onere del Comune di Trieste.>>;

d)
i commi 6 e 7 sono abrogati.

4. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 3, lettera a), è destinata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
5. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 3, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 11.770.000 euro, suddivisa in ragione di 8.500.000 euro per l'anno 2022 e di 3.270.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
6. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 5, lettera d), della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'Amministrazione regionale, a fronte dell'intervenuta estensione dell'attività sociale all'intero territorio regionale ai sensi dell' articolo 4, comma 36, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione di proprietà del Comune di Udine nella società U.C.I.T. S.r.l. al valore del patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio approvato chiuso al 31 dicembre 2021.
2. Sono autorizzate le eventuali modifiche statutarie che risultassero necessarie od opportune.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
4. Al fine di consentire a INFORMEST - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale di proseguire nella realizzazione delle proprie finalità così come determinate dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), e secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire risorse al fondo di dotazione dell'associazione medesima.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
6.
Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/2019 le parole << Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >>.

7.
Alla lettera f ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >>.

8. In relazione al disposto di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/2019 e al disposto di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f ter), della legge regionale 2/2006 , come rispettivamente modificati dai commi 6 e 7, sono previste minori entrate per 1.300.000 euro per l'anno 2022, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
9.
Al fine di assicurare l'economicità della spesa pubblica relativa al debito regionale derivante dalla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia unitamente a una più efficace e razionale azione di gestione amministrativa del debito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) rimborsare anticipatamente i mutui contratti dalle ex Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine con la Cassa Depositi e Prestiti SpA e non ancora interamente erogati, rispetto ai quali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subentrata ai sensi dell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
b) rimborsare anticipatamente i mutui a tasso fisso, contratti dall'ex Provincia di Trieste con Istituti bancari diversi dalla Cassa Depositi e prestiti e che non prevedano penali di estinzione, rispetto ai quali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subentrata ai sensi dell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 25/2016 ;
c) rimborsare anticipatamente i prestiti obbligazionari emessi dall'ex Provincia di Udine, cui è subentrata ai sensi dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale 45/2017 ;
d) corrispondere gli indennizzi eventualmente previsti nei contratti di cui alle lettere a), b) e c).
10. Le posizioni debitorie di cui al comma 9 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 9, lettere a), b) e c) è destinata la spesa di 42.600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
12. Per le finalità di cui al comma 9, lettera d), è destinata, la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
13. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi statali, nonché la performance di risultato del Piano sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare ulteriori progetti con un'assegnazione di risorse regionali.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
15. All' articolo 12 della legge regionale 25/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire l'intera partecipazione in Autovie Venete SpA di cui risulterà titolare, compresa quella che avrà acquisito all'esito dell'operazione prevista al primo periodo, nella società prevista al comma 3. Al fine di conseguire la medesima finalità relativa alla progettualità di cui al comma 3, sono autorizzate anche ulteriori operazioni, anche di trasferimento quote infragruppo, delle società indicate al primo periodo, nonché al comma 3. >>;

b)
al comma 4 ter le parole << di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << prevista al comma 4 bis, primo e secondo periodo, e le operazioni previste al medesimo comma, terzo e quarto periodo, sono autorizzate >> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << o individuato ai sensi dell' articolo 2343 ter, comma 2, lettera b), del codice civile >>.

16. Nell'ambito delle attività previste dall'articolo 12, commi da 3 a 4 quater, della legge regionale 25/2016 , come modificati dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Autostrade Alto Adriatico SpA un finanziamento soci infruttifero, non assistito da garanzie reali o personali, finalizzato all'anticipazione di parte del finanziamento a lungo termine che la società intende ottenere da potenziali finanziatori istituzionali. La Società Autostrade Alto Adriatico SpA potrà procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento regionale a seguito dell'avvenuta stipula del finanziamento a lungo termine e provvederà alla restituzione del finanziamento regionale entro due mesi dalla data in cui avrà ricevuto la prima erogazione a valere sul predetto finanziamento a lungo termine e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
17. Il finanziamento regionale dovrà essere utilizzato per fare fronte al pagamento di costi relativi al subentro nella gestione autostradale e per investimenti ad esso conseguenti.
18. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 bis, primo e secondo periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa aggiuntiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
19. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4 bis, primo e secondo periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), previste in 30 milioni di euro per l'anno 2022 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazioni di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
20. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 bis, terzo e quarto periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
21. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4 bis, terzo e quarto periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), previste in 330 milioni di euro per l'anno 2022 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazioni di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
22. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
23. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 previste in 70 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
24. All' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 840.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 346.000 euro per l'anno 2021 e 462.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023>>;

b)
al comma 2 le parole << 738.000 euro nel triennio >> sono sostituite dalle seguenti: << 246.000 euro per l'anno 2021 e 312.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023>> e dopo le parole << inserite nelle graduatorie >> sono aggiunte le seguenti: << , con punteggio superiore a 0, >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 100.000 euro per l'anno 2021 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2.>>;

d)
al comma 4 le parole << anche se titolare di più autorizzazioni FSMA o concessioni per le radio >> sono soppresse;

e)
il comma 5 è abrogato;

f)
al comma 6 le parole << 5 per cento >> sono sostituite con le parole << 10 per cento >>;

g)
il comma 7 è abrogato;

h)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, le modalità e i termini di presentazione delle domande.>>.

25. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 26/2020 , anche in relazione alle modifiche di cui al comma 24, è destinata la spesa complessiva di 183.500 euro, suddivisa in ragione di 98.000 euro per l'anno 2022 e di 85.500 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
26. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2020 , anche in relazione alle modifiche di cui al comma 24, è destinata la spesa complessiva di 150.500 euro, suddivisa in ragione di 81.500 euro per l'anno 2022 e di 69.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
27. Al fine di garantire un adeguato supporto al sistema degli enti locali e regionali nella partecipazione ai finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su specifica istanza dell'ente, un cofinanziamento al progetto, secondo quanto previsto dal bando e nella misura minima nello stesso indicata.
28. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri necessari all'individuazione dei progetti da cofinanziare.
29. Il cofinanziamento di cui al comma 27 è erogato a seguito della concessione del finanziamento all'ente beneficiario da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento.
30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Associazioni di Organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
32. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
33. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
34. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 31, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente.
35. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 34 devono essere considerati le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività di radiodiffusione sonora via etere e web;
b) attività di promozione e diffusione della dottrina cattolica;
c) realizzazione di programmi informativi radiofonici autoprodotti.
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
37. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2023
Art. 13
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.
Art. 14
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M, degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e dell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
Art. 15
  (Allegati contabili ai sensi del decreto legislativo 118/2011)
1. Ai sensi dell' articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato R.
2. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.