LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Le risorse del Fondo sociale regionale di cui all' articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), trasferite agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni nell'anno 2021 e che risultano non utilizzate a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare le risorse del medesimo Fondo stanziate per l'anno 2022, per un importo pari a 1 milione di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)).
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
4. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 1, previste in 1 milione di euro per l'anno 2022, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
5.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Integrazione regionale al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall' articolo 105 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
2. Le risorse sono trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), quale ente erogatore del reddito di libertà, secondo le modalità procedurali dallo stesso stabilite.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 12/2021 , come inserito dal comma 5, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.
2 ter. Gli interventi sono effettuati dai servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione.
2 quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2 bis sono assegnate agli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 33 della legge regionale 22/2021 , come aggiunto dal comma 7, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
9.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2021 è inserita la seguente:
<<a bis) interventi di supporto alle donne vittime di violenza anche mediante l'attivazione di centri di ascolto territoriali o sportelli on-line gestiti da enti locali in forma singola o associata e da enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, anche in collaborazione fra essi;>>.

10. Per le finalità di cui alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2021 , come inserita dal comma 9, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
11. Al fine di dare concreta attuazione all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, per l'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, l'Amministrazione regionale istituisce la relativa Cabina di regia regionale e collabora nella realizzazione dei programmi e dei progetti di reinserimento e di assistenza.
12. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione e il funzionamento della Cabina di regia regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.
13.
Al comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), dopo le parole << residenza per anziani >> sono inserite le seguenti: << in via diretta o per il tramite dell'ASP Umberto I >>.

14. Al comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 ottobre 2022 >>;

b)
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: << Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda. >>.

15. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 13 e in relazione a quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
16. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema di offerta dei servizi residenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), alla data di dichiarazione dell'emergenza epidemica con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e che risultino parimenti autorizzate alla data di presentazione della domanda di contributo.
17. Il contributo è parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nei periodi di operatività delle strutture di cui al comma 16, ricompresi fra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
18.  
( ABROGATO )
(1)
19. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo, il sistema di computo delle giornate di non occupazione, il valore di contributo per giornata di non occupazione.
20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
21. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 18 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere risorse aggiuntive per gli interventi edili impiantistici delle strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019), al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
23. I finanziamenti di cui al comma 22 sono concessi per interventi, in relazione ai quali è in corso l'esecuzione dei lavori o è previsto l'avvio nel corrente anno e per i quali sia accertata la motivata insufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. I finanziamenti vengono concessi in via prioritaria in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell’articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, e in relazione al maggior stato di avanzamento della spesa, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
24. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
25. La domanda di finanziamento a firma del legale rappresentante, corredata da apposita relazione illustrativa dello stato di attuazione dell'intervento, dall'aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità entro il 30 settembre 2023.
25 bis. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con ulteriori successivi finanziamenti regionali per la conclusione dei lavori o per il completamento del lotto funzionale e funzionante per cui il contributo è concesso, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.
26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 4.675.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
27.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono aggiunte le parole: << , nonché per l'espletamento di procedure di reclutamento di personale e per l'utilizzo delle graduatorie di concorsi approvate dagli enti stessi, ai sensi dell' articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)) >>.

28. Con il fine di promuovere e sostenere in tutta la regione l'istituzione di orti collettivi sociali per persone con disabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni per la realizzazione di spazi dove praticare un'agricoltura non professionale e destinati a soggetti con disabilità.
29. Entro il 30 settembre 2023, i Comuni interessati presentano domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale salute e politiche sociali.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
31. Al fine di perseguire le finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni legate all'autonomia, orientamento e mobilità dei disabili visivi, l'Amministrazione regionale:
a) sostiene attività relative all'allevamento, selezione, addestramento e assegnazione di cani guida, nonché progetti volti all'educazione al loro utilizzo come ausilio alla mobilità da parte di disabili visivi;
b) promuove e valorizza il ruolo delle associazioni che operano nell'ambito dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani guida con sede legale o sede operativa in regione e iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o, per il periodo transitorio, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
c) promuove e sostiene l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione e riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi e dell'addestramento di cani guida;
d) promuove e sostiene campagne di sensibilizzazione e attività didattiche, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, per diffondere la conoscenza degli ausili alla mobilità per disabili visivi, con particolare riguardo alle relazioni e interazioni sociali dei non vedenti e dei loro cani guida.
32. Gli interventi di cui al comma 31 sono implementati in conformità con quanto disposto dall' articolo 1 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e dall' articolo 4, comma 3, della legge regionale 22/2019 .
33. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 31 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti volti a disciplinare le modalità e i criteri per:
a) l'erogazione di contributi a favore delle associazioni operanti nell'ambito dell'allevamento, selezione, addestramento e assegnazione dei cani guida e nell'organizzazione di progetti finalizzati all'educazione dei disabili visivi all'utilizzo di tale ausilio alla mobilità;
b) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui alla lettera c) del comma 31;
c) la promozione e il sostegno delle azioni di cui alla lettera d) del comma 31.
34. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione biennale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 31 riferendo in particolare:
a) sul numero di cani guida allevati, selezionati, addestrati e assegnati a disabili visivi;
b) sul numero di richieste di cani guida registrate nelle varie annualità;
c) sull'andamento degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 31.
35. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei centri diurni per persone con disabilità di proprietà comunale, a favore del Comune di Maniago per il relativo centro diurno nell'importo di 656.250 euro, a favore del Comune di Spilimbergo per il centro diurno di Barbeano nell'importo di 525.000 euro, a favore del Comune di Sesto al Reghena per il centro diurno di Casette nell'importo di 218.750 euro e a favore del Comune di Zoppola per il centro diurno di Poincicco nell'importo di 175.000 euro.
37. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di massima, nonché integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1.575.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
39.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Comunità del Melograno ONLUS risorse aggiuntive straordinarie per l'attuazione nel comune di Pradamano del progetto " CASA NOSTRA ", avente a oggetto la realizzazione di forme innovative di co-housing destinate a persone con disabilità, già in parte finanziato con fondi regionali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi legati alle materie prime in fase di esecuzione delle relative opere.

40. Per le finalità di cui al comma 39, il legale rappresentante dell'Associazione presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento, dall'aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria.
41. Con il decreto di concessione, in coordinamento e nel rispetto della procedura definita per la concessione e rendicontazione del finanziamento principale ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 210 (Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di autorecupero cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono fissati i termini, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
42. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
43. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola << cooperazione >> è inserita la seguente: << sociale >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 10 dopo la parola << cooperazione >> è inserita la seguente: << sociale >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole << in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero >> sono sostituite dalla seguente: << sociali >>;

d)
la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 14 è abrogata;

e)
dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.>>;

f)
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 le parole << qualora suddivisi in riferimento a più iniziative >> sono sostituite dalle seguenti: << riconducibili ad un'unica iniziativa anche qualora riferibili a diverse tipologie di svantaggio >>;

g)
al comma 1 dell'articolo 16 le parole << all'articolo 14 >> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 e ad eccezione delle sole spese concernenti costi salariali >>;

h)
alla rubrica dell'articolo 17 le parole: << di destinazione e di non alienazione >> sono soppresse;

i)
al comma 1 dell'articolo 17 le parole << di contributi per investimenti aziendali >> sono sostituite dalle seguenti: << dei contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14, >>;

j)
al comma 4 dell'articolo 18 le parole << all'80 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi >> sono sostituite dalle seguenti: << al 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione delle garanzie previste dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 >>.

44. Per le finalità di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 della legge regionale 20/2006 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2022 a favore della Cooperativa sociale Davide, con sede a Tolmezzo, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e a sostegno dell'inserimento lavorativo del personale sia disabile sia svantaggiato ivi occupato. Il contributo è finalizzato in particolare a coprire le spese relative all'acquisto di materiali diversi necessari e funzionali alle citate attività ed è concesso a fondo perduto in regime "de minimis", nel rispetto delle condizioni e dei massimali contributivi temporalmente concedibili quali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
46. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa delle attività e preventivo di massima. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
47. Sono ammesse a contribuzione le spese di cui al comma 45 relative all'anno 2022, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare, ente per l'innovazione sociale con sede a Pordenone, un contributo straordinario funzionale a garantire l'attività e l'inserimento sociale delle persone che partecipano all'UET (Unità Educativa Territoriale) dell'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" nel quartiere di Torre, a Pordenone, finalizzato all'acquisto di un immobile quale rifermento logistico diurno per la sperimentazione da parte dei partecipanti alla UET a vita indipendente in una casa propria.
50. Ai fini del contributo di cui al comma 49, il legale rappresentante della Fondazione Well Fare presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
52. Nelle more del recepimento della disciplina delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) nel prossimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), al fine di potenziare le misure organizzative per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da SARS-CoV-2 e in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta alla stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese per la prosecuzione dall'1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 delle attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste dall' articolo 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , previo accordo regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria per l'adesione alle suddette attività.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
54. Al fine di rilevare le infezioni da virus dell'epatite C - HCV ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento ed eradicare il virus impedendo nuove infezioni, le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate ad avviare un'attività di screening gratuito del virus HCV per i residenti in regione.
55. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per accedere gratuitamente alle attività di screening di cui al comma 54, le modalità di svolgimento delle stesse e il riparto delle risorse in favore delle Aziende sanitarie regionali.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.680.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso di spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, da:
a) strutture residenziali per anziani autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani);
b) soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa);
c) residenze sanitarie assistenziali private accreditate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 817 (LR 17/2014, art. 23. DGR 2151/2015 - Approvazione procedura e requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle RSA con livello assistenziale riabilitativo. Modifica DGR 650/2013).
58. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 57 presenti sul territorio di competenza, nei periodi di cui al comma 59. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento, nonché l'importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto.
59. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 57, i soggetti legittimati presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle spese. I soggetti di cui al comma 57, lettere a) e b), presentano il rendiconto delle spese relative al periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. I soggetti di cui al comma 57, lettera c), presentano il rendiconto delle spese relative al periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 58.
60. Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.
61. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
62.
Al comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 le parole << strutture regionali non convenzionate >> sono sostituite dalle seguenti: << strutture residenziali per anziani non convenzionate con sede nel territorio regionale >>.

63. Per le finalità di cui al comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
64. All' articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: << L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione specialistica di area sanitaria riservate a laureati non medici. >>;

b)
al comma 16 la parola << medica >> è sostituita dalle seguenti: << di area sanitaria >>.

65. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 64, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
66.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Misure per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno alle spese mediche degli animali d'affezione)
1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti.
2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.
3. Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.
4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di pensione minima di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a un massimo di 300 euro, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro. Nel caso di soggetti richiedenti invalidi o affetti da patologie croniche il contributo previsto per le spese veterinarie viene maggiorato in misura del 15 per cento.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni.>>.

67. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014 , come inserito dal comma 66, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
68. L'Amministrazione regionale, al fine di tutelare la salute e di prevenire l'insorgere o di curare lo sviluppo di patologie neoplastiche quali quelle che colpiscono l'organo prostatico, è autorizzata a stanziare un finanziamento per incentivare le visite annuali di controllo a favore dei donatori di sangue ultracinquantenni.
69. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
70. In considerazione della necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale in ambito sociosanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana - ODV di San Giorgio di Nogaro, per la creazione e gestione di infopoint diabetologici di comunità nei Comuni del comprensorio della riviera bassa friulana e agro-aquileiese.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo, corredata del preventivo di spesa.
72. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
73. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della Regione.
75. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 74 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità alla quale spetta individuare i beneficiari e gli importi dedicati. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
76. Per le finalità di cui al comma 74 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 15.000 euro, alle associazioni, situate nei comuni fino a 16.000 abitanti, che svolgono Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) mediante l'uso di cavalli per la realizzazione di progetti di Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Attività Assistita con gli Animali (AAA) ed Educazione Assistita con gli Animali (EAA), in particolar modo quelle dirette a soggetti con disabilità.
78. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 , entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
79. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
80. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 77, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente.
81. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 80 devono essere considerate le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività dirette a soggetti con disabilità;
b) percorsi di ippoterapia, riabilitazione equestre e reinserimento sociale;
c) progetti rivolti ai bambini quali psicomotricità relazionale, volteggio equestre, animazione estiva e organizzazione di feste di compleanno con gli animali;
d) realizzazione di tirocini, inserimenti lavorativi e borse lavoro.
82. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 100.000 euro, alle associazioni, situate nei comuni fino a 16.000 abitanti, che svolgono Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) mediante l'uso di cavalli al fine di sostenere l'acquisto di terreni da destinare ai progetti di Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Attività Assistita con gli Animali (AAA) ed Educazione Assistita con gli Animali (EAA), in particolar modo quelle dirette a soggetti con disabilità.
84. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 , entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
85. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
86. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 83, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli acquisti che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
87. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 86 devono essere considerate le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività dirette a soggetti con disabilità;
b) percorsi di ippoterapia, riabilitazione equestre e reinserimento sociale;
c) progetti rivolti ai bambini quali psicomotricità relazionale, volteggio equestre, animazione estiva e organizzazione di feste di compleanno con gli animali;
d) realizzazione di tirocini, inserimenti lavorativi e borse lavoro.
88. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
89. In osservanza dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive proroghe, avente a oggetto la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro per ciascuna Azienda sanitaria regionale per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, dell'ordinanza sopraccitata, nonché per l'opera di consulenza in favore dei Comuni nell'attuazione dell'ordinanza.
90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione.
91. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
92. Al fine di tutelare il benessere animale, visto anche lo stato di crisi del settore dell'allevamento in seguito alla situazione internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia di Codroipo, affinché eroghi agli associati un incentivo a parziale sollievo delle spese di macellazione d'urgenza al di fuori del macello per le spese sostenute dall'1 gennaio 2022.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incentivi di cui al comma 92 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
94. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
95. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.
96. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Comma 18 abrogato da art. 8, comma 24, L. R. 15/2022
2Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 61, lettera a), L. R. 13/2023
3Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 61, lettera b), L. R. 13/2023
4Parole sostituite al comma 25 da art. 8, comma 61, lettera c), L. R. 13/2023
5Comma 25 bis aggiunto da art. 8, comma 61, lettera d), L. R. 13/2023
6Parole sostituite al comma 29 da art. 8, comma 65, L. R. 13/2023
7Parole sostituite al comma 71 da art. 8, comma 38, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 89 sostituito da art. 8, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 90 sostituito da art. 8, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.