LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:
<<11. I ratei non liquidati dei contributi di cui al comma 9 sono erogati con le modalità di cui all' articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

2. L'Amministrazione regionale, in funzione del riconoscimento del ruolo di interesse pubblico e della funzione di polo di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione "La Cineteca del Friuli" di Gemona del Friuli.
3. In relazione alle potenziali spese connesse alla partecipazione all'Associazione di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4.
Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 le parole << e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche >> sono sostituite dalle seguenti: << e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche >>.

5. Al fine di ospitare a Trieste nel 2024 il 39° Congresso Internazionale dell'International Board on Books for Young people (IBBY), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS", sezione italiana di IBBY, un contributo per la realizzazione dell'evento.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 settembre di ogni anno, corredata del relativo preventivo di spesa.
7. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
9. L'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
11. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei Musei di loro proprietà.
12. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
13. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
14. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 11, in seguito a un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 2.004.556 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
16.
Dopo l' articolo 17 bis della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 17 ter
 (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

17. Per le finalità di cui all' articolo 17 ter della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.480.000 euro, in ragione di 740.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
18. All' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Al fine di garantire la continuità delle attività e la valorizzazione della tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione la Regione è autorizzata, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC), ad assumere le funzioni e a gestire le attività di competenza della Fondazione Scuola Merletti Gorizia, alla cessazione della stessa per decorrenza del termine di durata.>>;

b)
al comma 21 le parole << Nelle more del processo di incorporazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino alla scadenza della Fondazione >>;

c)
il comma 22 è abrogato;

d)
il comma 23 è sostituito dal seguente:
<<23. Al fine di garantire un collegamento con le istituzioni del territorio, per la gestione delle attività della Scuola Merletti è istituito presso l'ERPAC un Comitato di esperti nominati dai soci della Fondazione Merletti.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 18, in combinato disposto con quanto prescritto dall' articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
20. Gli oneri relativi all'istituzione del Comitato di esperti di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , come sostituito dalla lettera d) del comma 18, sono a carico del bilancio dell'ERPAC.
21. All' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , tramite il comune di Gorizia, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta >> sono sostituite dalle seguenti: << il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, >>.

22. In sede di prima applicazione, in relazione a quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 19/2021 , come modificato dal comma 21, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta domanda di finanziamento per l'anno 2022 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 19/2021 , come modificato dal comma 21 e anche in relazione a quanto disposto dal comma 22, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
24.
I commi 27 e 28 dell' articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti), sono abrogati.

25. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, >> sono sostituite dalle seguenti: << scaduti al 31 dicembre 2021 e per i quali siano in corso di svolgimento le procedure volte all'affidamento della gestione degli impianti medesimi, ovvero prorogati ai fini dell'avvio delle procedure anzidette, possono essere rinnovati o ulteriormente prorogati, >>;

b)
le parole << nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, >> sono soppresse.

26. La Regione è autorizzata ad attuare per conto del Comune di Gorizia gli interventi e le attività previsti dal progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A.
27. Le attività e le opere previste dal progetto di cui al comma 26 sono realizzate dall'Amministrazione regionale direttamente o tramite i suoi enti strumentali e, per quanto concerne la realizzazione dei programmi culturali, sia tramite i soggetti raggruppati in cluster tematici già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell’ articolo 36 della legge regionale 7/2000 , in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.
28. Con accordo sono disciplinate le modalità di realizzazione delle attività di cui ai commi 26 e 27 e le relazioni, anche finanziarie, tra i soggetti pubblici coinvolti.
29. La Regione è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 27 le anticipazioni finanziarie necessarie a intraprendere lo svolgimento delle attività di cui al comma 27. Le anticipazioni sono restituite alla Regione nell'anno 2026, mediante compensazione a valere sui trasferimenti dei fondi PNRR.
30. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 , le anticipazioni di cui al comma 29 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
31. La Regione è altresì autorizzata a integrare le somme per la realizzazione degli interventi di cui al comma 26 e a finanziare interventi complementari mediante trasferimento delle relative risorse agli enti strumentali deputati alla realizzazione delle opere legate al progetto pilota.
32. Per le finalità di cui al comma 29, primo periodo, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'USCI Friuli Venezia Giulia per l'allestimento della sede nazionale della Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (Feniarco) per sostenere le attività, la funzionalità strategica e operativa, l'importante ruolo di valorizzazione della cultura corale e conservare questa importante presenza istituzionale in Regione.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno, corredata del relativo preventivo di spesa.
37. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
39. In alternativa alla modalità di erogazione del finanziamento in annualità disciplinata dal secondo periodo dell' articolo 61, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i ratei maturati delle restanti annualità dei finanziamenti concessi dalla Direzione centrale competente in materia di cultura a favore di soggetti privati possono essere corrisposti prima della presentazione della documentazione di spesa, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione, per un importo almeno equivalente all'importo complessivo di tali ratei maturati, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
40. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme così erogate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
41. Al fine di sostenere il settore dello sport e favorire la realizzazione delle manifestazioni che, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state posticipate, i beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2021, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), hanno facoltà di realizzare la manifestazione anche successivamente al 30 aprile 2022 ed entro il termine del 31 marzo 2023. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 maggio 2023.
42. Al fine di recuperare spazi fruibili per eventi sportivi, eventi culturali e incontri transnazionali in occasione dell'anno di Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare le funzionalità della sede storica dell'Unione Ginnastica Goriziana a Gorizia con interventi tesi al contenimento dei costi energetici e alla completa fruizione dell'immobile, nella prospettiva della sua futura disponibilità come sede di attività sportive, ricreative e culturali.
43. Per gli scopi di cui al comma 42, in sinergia con gli interventi di cui alla legge regionale 19/2021 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Unione Ginnastica Goriziana, soggetto proprietario dell'immobile, per interventi volti all'efficientamento energetico e all'ammodernamento degli impianti tecnologici della sede storica a Gorizia.
44. Per le finalità di cui al comma 43, l'Unione Ginnastica Goriziana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 730.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
46. Ai fini della promozione giovanile delle pratiche sportive delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dell'attività amatoriale giovanile degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate (DSA), con un contributo per progetti di attività sportiva che mirino all'aumento della pratica sportiva nei giovani, anche tramite l'organizzazione di eventi sportivi.
47. L'intervento di cui al comma 46 è rivolto ai soggetti che possano dimostrare, con dichiarazione resa dalla Federazione di appartenenza nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle DSA o dall'Ente nazionale di appartenenza nel caso dei comitati regionali degli EPS, un numero di atleti tesserati globali su base regionale riferibili alla DSA o Ente in Friuli Venezia Giulia, nell'anno solare 2022 inferiore a quello del 2019. Il contributo di cui al comma 46 è concesso fino a un massimo di 3.000 euro, raddoppiato in caso di variazione negativa del numero dei tesserati superiore al 50 per cento.
48. Per le finalità di cui al comma 46, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate del CONI nonché i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva presentano, esclusivamente tramite PEC, dall'1 settembre al 30 settembre 2022, al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un prospetto delle relative spese.
49. Il CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce il finanziamento regionale secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute quantificando il contributo in base all'ammissibilità delle spese previste agli articoli 9 e 23 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 .
50. Il Servizio competente in materia di sport, trasferisce al CONI del Friuli Venezia Giulia il finanziamento con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport che stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.
51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
52. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di sostenere l'associazionismo sportivo in conseguenza degli effetti economici derivanti dalla grave crisi internazionale in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro proprietarie di impianti sportivi siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero che dispongono di idoneo titolo giuridico per la gestione di impianti sportivi di proprietà di soggetti privati ovvero che gestiscono, a qualunque titolo, impianti sportivi di proprietà pubblica siti nel territorio regionale, ovvero sono titolari di un diritto di godimento gravante sugli impianti medesimi, con un contributo per l'abbattimento delle spese relative ai costi energetici riferiti agli impianti stessi. Il contributo è erogato entro il limite massimo della misura data dalla differenza tra gli importi effettivamente liquidati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per le spese energetiche e ogni entrata funzionalmente destinata al sollievo delle spese stesse.
53. Per le finalità di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 6 quater della legge regionale 8/2003 , eventualmente integrati per le finalità di cui alla presente legge, presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dalla misura economica regionale e nel quale sia indicato l'importo complessivo presunto dei contributi erogabili.
54. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 53, trasferisce al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 52 e stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione del medesimo.
55. Il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce ed eroga il finanziamento regionale in ragione delle disposizioni stabilite dal Servizio competente in materia di sport e in misura proporzionale e funzionale al pieno utilizzo delle risorse.
56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.
57. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 52 da art. 6, comma 52, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole sostituite al comma 27 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3Parole aggiunte al comma 28 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
4Parole aggiunte al comma 27 da art. 6, comma 5, L. R. 14/2023
5Parole sostituite al comma 36 da art. 6, comma 6, L. R. 14/2023 . Per l'anno 2023 la domanda è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della LR. 14/2023.