<<5. L'accordo di programma, di cui al comma 4, prevede in particolare:a) che il Comune di Trieste conferisca alla Regione, per un importo massimo non superiore al corrispondente valore di stima reso dall'Agenzia delle entrate oltre agli oneri e spese di registrazione, la piena proprietà degli immobili di seguito individuati:1) Magazzino n. 7: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 462 e altre;
2) Magazzino n. 10: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 262 e altre;
3) Edificio n. 118: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 471 e altre;
4) Hangar n. 21: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 3, mappale 249 e altre;
b) che gli immobili di cui alla lettera a) sono trasferiti in proprietà alla Regione con tutte le autorizzazioni e sanatorie di legge, compresa la regolarizzazione catastale, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto;
c) che gli oneri di urbanizzazione afferenti gli immobili di cui alla lettera a), ove dovuti, si intendono assolti dalla Regione nell'importo di cui alla lettera a) e sono da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie spese;
d) che gli oneri fiscali e le spese di registrazione relativi agli edifici di cui alla lettera a) sono a carico della Regione e che ogni diverso onere amministrativo, fiscale, tributario o di qualsivoglia natura conseguente o necessario per la regolarizzazione catastale, ovvero per l'autorizzazione alla vendita restano a carico del Comune di Trieste;
e) la determinazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 3, lettera a);
f) la definizione e la tempistica degli interventi di valorizzazione o rigenerazione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle aree del "Porto Vecchio" di Trieste;
g) che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite dal Comune di Trieste e siano finalizzate a dare funzionalità agli edifici oggetto di acquisizione da parte della Regione. La mancata realizzazione delle opere comporta la revoca del contributo e l'obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei costanti, liberando contestualmente la Regione dalla corresponsione delle somme residue;
h)
la realizzazione e messa a disposizione, ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13
(Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), della sede del Centro per l'Impiego di Trieste, nell'area di "Porto Vecchio", a cura e onere del Comune di Trieste.>>;