LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è inserito il seguente:
<<1 bis. Dall'1 gennaio 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, con qualunque finalità, non può essere inferiore a 400 euro aggiornato annualmente secondo quanto disposto dal comma 1.>>.

2. Le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 10/2017 , come inserito dal comma 1, previste in complessive 5.000 euro, suddivise in ragione di 2.500 euro per l'anno 2023 e 2.500 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1, e, in particolare, per concorrere alla valorizzazione dell'area "Porto Vecchio" di Trieste la Regione è autorizzata:
a) a partecipare alla valorizzazione, rigenerazione urbana e riqualificazione urbanistica delle aree del "Porto Vecchio" di Trieste mediante la concessione di un contributo al Comune di Trieste per l'importo massimo di 10.500.000 euro;
b) ad acquisire, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di uffici e al fine di provvedere a una loro più razionale distribuzione sul territorio, una o più strutture nell'area di "Porto Vecchio" da destinare ad attività istituzionali e di sviluppo del territorio.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per dare esecuzione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e al fine di attivare un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, il Consorzio per la valorizzazione del porto vecchio "Ursus" e il Ministero della cultura - Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'accordo di programma, di cui al comma 4, prevede in particolare:
a) che il Comune di Trieste conferisca alla Regione, per un importo massimo non superiore al corrispondente valore di stima reso dall'Agenzia delle entrate oltre agli oneri e spese di registrazione, la piena proprietà degli immobili di seguito individuati:
1) Magazzino n. 7: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 462 e altre;
2) Magazzino n. 10: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 262 e altre;
3) Edificio n. 118: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 471 e altre;
4) Hangar n. 21: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 3, mappale 249 e altre;
b) che gli immobili di cui alla lettera a) sono trasferiti in proprietà alla Regione con tutte le autorizzazioni e sanatorie di legge, compresa la regolarizzazione catastale, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto;
c) che gli oneri di urbanizzazione afferenti gli immobili di cui alla lettera a), ove dovuti, si intendono assolti dalla Regione nell'importo di cui alla lettera a) e sono da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie spese;
d) che gli oneri fiscali e le spese di registrazione relativi agli edifici di cui alla lettera a) sono a carico della Regione e che ogni diverso onere amministrativo, fiscale, tributario o di qualsivoglia natura conseguente o necessario per la regolarizzazione catastale, ovvero per l'autorizzazione alla vendita restano a carico del Comune di Trieste;
e) la determinazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 3, lettera a);
f) la definizione e la tempistica degli interventi di valorizzazione o rigenerazione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle aree del "Porto Vecchio" di Trieste;
g) che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite dal Comune di Trieste e siano finalizzate a dare funzionalità agli edifici oggetto di acquisizione da parte della Regione. La mancata realizzazione delle opere comporta la revoca del contributo e l'obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei costanti, liberando contestualmente la Regione dalla corresponsione delle somme residue;
h) la realizzazione e messa a disposizione, ai sensi dell' articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), della sede del Centro per l'Impiego di Trieste, nell'area di "Porto Vecchio", a cura e onere del Comune di Trieste.>>;

d)
i commi 6 e 7 sono abrogati.

4. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 3, lettera a), è destinata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
5. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 3, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 11.770.000 euro, suddivisa in ragione di 8.500.000 euro per l'anno 2022 e di 3.270.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
6. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 5, lettera d), della legge regionale 26/2020 , come sostituito dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.