LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. A integrazione dell'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 24, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità di montagna e alla Comunità collinare del Friuli risorse pari a complessivi 2 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 400.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Per l'anno 2022 le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 118.839,76 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 41.068,89 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 42.967,55 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 51.653,85 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 54.277,88 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane orientali;
f) 61.229,55 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 29.962,52 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
3. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 237.679,53 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 82.137,79 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 85.935,09 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 103.307,70 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 108.555,76 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane orientali;
f) 122.459,09 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 59.925,04 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 400.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
5. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Gemona del Friuli per un progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.
6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ed erogato d'ufficio.
7. Il beneficiario rendiconta le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. Per la finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
9. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze di energia elettrica e gas e assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 760.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 1.335.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 1.300.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 4.630.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8.025.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
12.
Al comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2024 >>.

13. Il termine previsto per la rendicontazione delle spese sostenute dagli enti locali con i finanziamenti assegnati nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 18 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è prorogato al 31 dicembre 2024.
14. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all' articolo 9, comma 82, della legge regionale 24/2021 , sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2022-2024", allegata alla presente legge, per 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024.
15. Le risorse di cui al comma 14 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli di cui alla Tabella N con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
17. In deroga a quanto prevede il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2020 , per la concertazione delle risorse 2023-2025 le proposte di investimento devono essere trasmesse alla Regione entro e non oltre il 14 ottobre 2022.
18. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come di seguito indicati:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, denominato " Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani piano unione 2017/2019 - Comune di Bicinicco: riqualificare una porzione della sede municipale, adibita a sede di associazioni, ufficio postale e archivio storico dell'associazione tabacchicultori del Medio Friuli. Fornire all'archivio storico una sede adeguata per le visite turistiche riqualificando la porzione della struttura mediante interventi finalizzati principalmente al consolidamento statico, al risanamento, alla eliminazione delle barriere architettoniche, all'adeguamento degli impianti e servizi e al rinnovo delle finiture, a beneficio anche delle sedi delle associazioni locali ospitate nella struttura ", è sostituito dal seguente: " Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano unione 2017/2019 - Comune di Bicinicco: riqualificare una porzione della sede municipale, adibita a sede di associazioni, ufficio postale e archivio storico dell'associazione tabacchicultori del Medio Friuli ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, denominato " Riutilizzo delle stazioni ferroviarie lungo la linea Sacile-Gemona anche ai fini turistici ", è sostituito dal seguente: " Intervento di sviluppo e di valorizzazione del turismo ";

c)
all'intervento n. 156 della Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a valere sulle risorse regionali 2019-2021, dopo le parole " polo scolastico " sono aggiunte le seguenti: " - lavori e/o acquisto ";

d)
l'intervento n. 71 della Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 , a valere sulle risorse regionali 2019-2021, denominato " Adeguamento normativo impianto sportivo del Comune di Torreano ", è sostituito dal seguente: " Demolizione con ricostruzione dell'edificio ad uso spogliatoi e tribune dell'impianto sportivo S. Lesa di Torreano ";

e)
l'intervento n. 88 della Tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a valere sulle risorse regionali 2020-2022, denominato " Udine: Nuova sede della Protezione Civile presso l'ex Caserma Osoppo ", è sostituito dal seguente: " Udine: nuova sede della Protezione Civile ".

19. Alla Tabella O relativa all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'intervento n. 4, nell'oggetto " Predisposizione della sede transitoria del Municipio, sede protezione civile, ambulatorio medico, servizi sociali, ufficio postale: completamento e adeguamento sismico ex Scuole elementari G. Marconi per delocalizzazione transitoria ", sono soppresse le seguenti parole: << sede protezione civile, >> e << , ufficio postale >>;

b)
all'intervento n. 45, nell'oggetto " Costruzione di una nuova biblioteca e sistemazione delle aree esterne ", la parola << Costruzione >> è sostituita dalla seguente: << Realizzazione >>.

20. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali.
21. Le risorse di cui al comma 20 sono concesse ed erogate d'ufficio a ciascun Comune in proporzione al riparto, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, delle risorse destinate ai Comuni, pari a 200 milioni di euro, del Fondo statale istituito per l'anno 2022 dall' articolo 27, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , secondo gli importi di cui alla Tabella O.
22. Per la finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
23. Al fine di supportare lo scambio interculturale tra le popolazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia e di valorizzare la comunità linguistica slovena della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica - Amatersko športno združenje JADRAN per le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda, per le attività e le manifestazioni organizzate in occasione della partita di pallacanestro tra la nazionale italiana e quella slovena e per l'organizzazione del torneo No borders Euro Cup 2022.
24. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 23, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
25. Per la finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
26. Al fine di supportare la riqualificazione dell'impianto sportivo Stadio 1° Maggio di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 20.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la consulenza tecnica di un professionista in materia di edilizia.
27. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
28. Per la finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
29. Ai fini del potenziamento del servizio di doposcuola, delle attività estive per bambini e adolescenti che frequentano le scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, dell'offerta educativo-formativa a favore delle categorie sociali più vulnerabili, dei centri estivi, dei laboratori linguistici per bambini e adulti, del progetto di promozione culturale del territorio, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 35.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
b) 30.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
c) 25.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia;
d) 15.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein di Trieste;
e) 5.000 euro all'Associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste;
f) 5.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.
30. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 29, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
31. Per la finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
32. Al fine di rafforzare le attività dei bambini e degli adolescenti della comunità linguistica slovena nell'ambito dello scoutismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 17.500 euro all'Associazione Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala per l'acquisto di un automezzo adibito al trasporto di persone per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
34. Per la finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
35. Ai fini del potenziamento dell'offerta culturale e sportiva in favore degli appartenenti alla comunità linguistica slovena, per il 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 10.000 euro all'Associazione - Društvo Kinoatelje di Gorizia;
b) 10.000 euro al Circolo di cultura - Kulturno društvo Ivan Trinko di Cividale del Friuli;
c) 15.000 euro all'Associazione - Združenje Kulturni dom di Gorizia;
d) 5.000 euro all'Associazione - Društvo Topolò - Topoluove di Grimacco;
e) 9.500 euro alla Polisportiva dilettantistica - Amatersko športno združenje Olympia di Gorizia;
f) 9.500 euro al Circolo culturale cattolico sloveno - Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej di San Floriano del Collio;
g) 10.000 euro all'Associazione degli intellettuali sloveni - Društvo slovenskih izobražencev di Trieste;
h) 9.000 euro all'Associazione dei cori parrocchiali - Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) di Trieste;
i) 9.500 euro all'Associazione - Združenje Don Eugenio Blanchini di Cividale del Friuli.
36. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 35, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. del 2015 .
37. Per la finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 87.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
38. A sostegno dell'attività istituzionale, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro a ciascuno degli enti di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2007 .
39. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 38, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per la finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.
41. L'onere annuo derivante dal rinnovo del Contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale regionale non dirigente è determinato in 6.657.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Tali importi comprendono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCRL 15 ottobre 2018.
42. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 41, relativamente al personale non dirigente dell'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCRL 15 ottobre 2018, per il triennio 2019-2021 è determinata la spesa complessiva di 9.667.000 euro.
43. Per le finalità previste dai commi 41 e 42, si provvede con riferimento alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
44. Al personale non dirigente appartenente al Comparto unico regionale è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale e con le decorrenze definite ai sensi della normativa statale.
45. Agli oneri derivanti dal comma 44, determinati in 392.000 euro per l'anno 2022 e 602.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
46. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui ai commi 41, 42 e 44, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell' articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
47. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 24/2021 , è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
48.
In via di interpretazione autentica dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per effetto della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), tutte le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nei rispettivi ruoli e nell'ambito della propria autonomia, hanno contribuito a dare attuazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province e il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative e possono pertanto disporre delle risorse relative all'incremento del trattamento accessorio correlato ai risparmi strutturali ivi indicati relativamente alle annualità 2018 e 2019, rispettando esclusivamente gli importi nonché le disposizioni in materia di contenimento della spesa indicati nell'articolo 32 del CCRL 15 ottobre 2018 nel tempo vigente e quelle in materia di obiettivi di finanza pubblica richiamate nella norma oggetto di interpretazione.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli enti locali, al fine di sostenere l'impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), presso le aree esterne ai locali, sulla base delle necessità rilevate d'intesa con le autorità competenti.
50. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali presentano domanda al Servizio regionale competente in materia di sicurezza, corredata della documentazione di cui al comma 49, recante le spese sostenute dall'1 giugno 2022 e la previsione delle spese da sostenere fino al 31 dicembre 2022.
51. Il contributo di cui al comma 49 è assegnato fino alla copertura del 100 per cento delle spese indicate nella domanda e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, viene ridotto in misura proporzionale.
52. Il contributo di cui al comma 49 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
54. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 , con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2021 sono fissati al 31 dicembre 2023 e sono prorogabili, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.
55. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 49 da art. 9, comma 14, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.