LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di aumentare la capacità di attrazione di risorse finanziarie del fondo nazionale investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico delle Istituzioni universitarie statali, di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2021, n. 1274 (Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste nella misura massima di 5 milioni di euro per ciascun Ente, per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria.
2. Il contributo è concesso a titolo di cofinanziamento delle somme stanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del decreto ministeriale 1274/2021 relativo al riparto del fondo nazionale investimenti 2021-2035.
3. Gli interventi di edilizia finanziabili, di cui al comma 1, riguardano la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale, e riguardano l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e delle grandi attrezzature scientifiche e devono possedere i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 1274/2021.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, con allegati la relazione illustrativa degli interventi da finanziare, la previsione di spesa, la domanda di finanziamento presentata al Ministero a valere sul decreto ministeriale 1274/2021, nonché gli ulteriori documenti previsti dalla normativa sui lavori pubblici. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
5. Il contributo di cui al comma 2 decade o viene redistribuito all'interno del programma complessivo degli interventi, rispettivamente, nel caso di mancata concessione dell'intero finanziamento o di minore finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca rispetto a quanto indicato in domanda. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso superare il finanziamento ministeriale complessivo.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
7. Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché al fine di assicurare la realizzazione di interventi di riqualificazione di tutti i Centri per l'impiego regionali, la Regione, in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro", di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata a contribuire, a integrazione delle risorse previste dal Piano stesso, alle spese necessarie all'adeguamento infrastrutturale delle sedi che ospitano i Centri per l'impiego, comprese quelle messe a disposizione dai Comuni.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 3.050.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
9.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento per gli anni 2021-2023), le parole << aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 maggio 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 aprile 2021 >>.

10. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2022-2023, allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, e con riferimento a ulteriori potenziali esigenze derivanti dall'emergenza Ucraina e a criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti medesimi.
12. Il protocollo di intesa di cui al comma 11 è diretto a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico, amministrativo con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti e criticità riferiti all'anno scolastico 2022-2023, con oneri a carico della Regione.
13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 11. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
14. Per le finalità previste dal comma 11, è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di un milione di euro per il 2022, di 2 milioni di euro per il 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 38.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti di formazione accreditati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. ( Legge regionale n. 76/1982 , recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022 rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
16. La misura del contributo è stabilita in 3.200 euro per ciascuno scaglione di volume annuo di attività formativa di 5.000 ore ed è riparametrata proporzionalmente per lo scaglione di volume annuo inziale fino a 2.500 ore di attività formativa, per cui gli enti risultano accreditati alla data del 30 giugno 2022. Tale misura costituisce l'ammontare massimo concedibile che non può essere comunque superiore al maggior costo dichiarato.
17. Gli enti beneficiari presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda di contributo secondo un apposito schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, in cui dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 15.
18. Il decreto di concessione è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo straordinario una tantum in conseguenza dell'aumento dei costi energetici nell'anno 2022, rispetto all'anno 2021, ai seguenti servizi privati del sistema integrato regionale di educazione e istruzione per l'infanzia dalla nascita ai sei anni:
a) ai soggetti privati gestori dei servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi) accreditati secondo quanto previsto all' articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
b) ai soggetti privati gestori delle sezioni primavera di cui all' articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
c) ai soggetti privati che gestiscono le scuole dell'infanzia non statali di cui all' articolo 16 della legge regionale 13/2018 .
21. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 20 sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo sulla base del numero massimo di bambini iscritti per l'anno educativo o l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti dei posti autorizzati, laddove previsto, e per un importo massimo concedibile di 40 euro per bambino.
22. I soggetti privati di cui al comma 20 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio coordinamento politiche per la famiglia. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, il numero massimo di bambini iscritti per l'anno educativo o l'anno scolastico 2021/2022 e il numero dei posti autorizzati laddove previsto.
23. Con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia è approvata la modulistica per la presentazione della domanda di cui al comma 22.
24. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda.
25. La liquidazione del contributo avviene contestualmente alla concessione.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro per l'anno 2022, così suddivisa:
a) 150.000 euro a favore dei soggetti di cui al comma 20, lettera a), a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38;
b) 25.000 euro a favore dei soggetti di cui al comma 20, lettera b), a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38;
c) 350.000 euro a favore dei soggetti di cui al comma 20, lettera c), a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti gestori privati delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
28. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.
29. Gli enti gestori di cui al comma 27 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 27.
30. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di istruzione è approvata la modulistica per la presentazione della domanda di cui al comma 29.
31. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.
32. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.
33. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
34. Al fine di sostenere l'azione educativa delle scuole paritarie operanti nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne e alla FIDAE - Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 40.000 euro, finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole paritarie con curriculum verticale e continuità orizzontale.
35. Il contributo di cui al comma 34 è ripartito in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle FISM e FIDAE della regione.
36. Le risorse sono concesse su domanda delle FISM provinciali da presentare alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
38. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole aggiunte al comma 31 da art. 7, comma 15, L. R. 15/2022
2Parole aggiunte al comma 18 da art. 7, comma 16, L. R. 15/2022