LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis dell'articolo 43 le parole << passaggi di risalita dei pesci >> sono sostituite dalle seguenti: << passaggi per la fauna ittica >>;

b)
il comma 21 bis dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
<<21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per la fauna ittica previsto nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare anche mediante richiamo al parere rilasciato dall'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21, previa diffida non rinnovabile a far cessare l'inadempimento entro un termine non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della stessa.>>;

c)
il comma 5 bis dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:
<<5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.>>.

7.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<5 ter. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico degli amministratori e del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e successivamente soppresse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), per attività svolte nell'esercizio delle funzioni d'istituto anteriormente alla chiusura delle rispettive procedure di liquidazione, l'AUSIR è autorizzata a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, a condizione che il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o un decreto di condanna o una pronuncia equiparata, nonché qualora il procedimento sia stato definito con il patteggiamento della pena. Trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, contributi fino all'importo massimo di 100.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico.
9. I contributi di cui al comma 8 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
10. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 8, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
11. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 8 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
12. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
13. Al comma 61 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << Al fine di assicurare >> sono inserite le seguenti: << il risparmio idrico, nonché >>;

b)
dopo le parole << energia da fonti rinnovabili >> sono aggiunte le seguenti: << e per il risparmio idrico >>.

14. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 61, della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 13, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità individuate dall' articolo 4, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio specialistico volto ad approfondire le interazioni tra la centrale idroelettrica di Somplago e il Lago dei Tre Comuni e a definire le conseguenti azioni di mitigazione sul breve e sul medio periodo.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
17. L'Amministrazione regionale, per le finalità individuate dall' articolo 4, comma 35, della legge regionale 13/2019 , è autorizzata a trasferire alla Comunità di Montagna del Gemonese, un finanziamento a sostegno degli oneri derivanti dalla predisposizione e attuazione di un piano generale di programmazione e sviluppo territoriale per l'area vasta del Lago dei Tre Comuni, compresi quelli per l'assunzione, a tal fine, di personale specializzato.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo per provvedere, ai sensi dell' articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'esecuzione di indagini ambientali integrative finalizzate alla redazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito contaminato ubicato in via S. Angelo 30 a Porcia.
20. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 19, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'Amministrazione regionale.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.
23. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 21 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università degli studi della Regione per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero l'attivazione di curricula all'interno dei corsi di dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in settori disciplinari e ambiti d'interesse necessari alla realizzazione di studi in materia di ambiente, di energia e di sviluppo sostenibile.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 36.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi nell'area dell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.
27. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 41 della legge regionale 7/2000 .
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
29.
Al comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << entro il 30 aprile >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre >>.

30. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018 , in considerazione di quanto disposto dall' articolo 3, comma 10, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 29, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo straordinario integrativo del contributo concesso per le finalità di cui all' articolo 4, comma 42, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), con riferimento all'intervento di "Elettrificazione in MT del territorio dei Laghi di Fusine in Valromana e completamento della connessione in MT con il costruendo impianto idroelettrico denominato "Centrale Fusine"".
32. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 31, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 31 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Caneva, Brugnera, Budoia, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile, un contributo finalizzato a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla revisione e all'aggiornamento degli elaborati del "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima" (PAESC) relativo al territorio di tali Comuni, a seguito del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni adottato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera del 21 dicembre 2021, n. 3, come da avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2022.
36. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, è presentata dai Comuni di cui al comma 35 in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Il contributo di cui al comma 35 è concesso al Comune capofila dei Comuni. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
39. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il numero 6) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
<<6 bis) la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;>>;

b)
dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente: << Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e di energia, sono definiti i contenuti essenziali della fideiussione bancaria o assicurativa. >>.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell' articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 , negli anni 2020, 2021 e 2022 e non finanziate per carenza di fondi.
41. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 40 i Comuni presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza di conferma della domanda di contributo, corredata, laddove necessario, di un aggiornamento del quadro economico dell'intervento e del cronoprogramma, anche finanziario, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 20, della legge regionale 29/2018 , per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 , emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres. , nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettere f) e h), del medesimo regolamento.
42. Ai fini dell'assegnazione e della concessione dei contributi di cui al comma 40 è formata un'unica graduatoria delle domande. L'importo ammesso a contributo è determinato sulla base del quadro economico dell'intervento, eventualmente aggiornato.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 5.680.866 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
44. Al fine di dare concreta attuazione alla progettazione partecipata degli interventi di messa in sicurezza del lago di Barcis proponendo le soluzioni finalizzate a conservare la naturalità del lago, a valorizzare la fruibilità dello stesso anche ai fini turistici, nonché a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dell'intera Val Cellina, è istituito presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago di Barcis.
45. Il Laboratorio Lago di Barcis è istituito con decreto del Direttore della struttura regionale di cui al comma 44 ed è composto nel modo seguente:
a) un rappresentante e un esperto, designati dalla struttura regionale di cui al comma 44;
b) un esperto designato dal Comune di Barcis;
c) un esperto designato dal Comune di Cimolais;
d) un esperto designato dal Comune di Claut;
e) un esperto designato dal Comune di Erto e Casso;
f) un esperto designato dal Comune Montereale Val Cellina;
g) un rappresentante di ARPA.
46. Alle riunioni del Laboratorio Lago di Barcis:
a) può partecipare un rappresentante dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
b) possono essere invitati a partecipare i soggetti portatori di interesse individuati in relazione alla tematica di volta in volta affrontata.
47. Il Laboratorio Lago di Barcis è convocato e coordinato dal Direttore della struttura regionale di cui al comma 44. In sede di primo insediamento i Comuni designano il Comune capofila definendone i compiti di impulso e di regia complessiva della progettazione partecipata.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 74.
49. Al fine di garantire l'uniformità e l'efficacia delle operazioni di dragaggio dei canali navigabili della Laguna di Marano e Grado, l'Amministrazione regionale, in deroga all' articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), è autorizzata a provvedere al dragaggio ordinario dell'intera sezione idraulica dei canali navigabili, compresi eventuali approdi, marine e accessi a darsene, ubicati in continuità alla cunetta navigabile e dati in concessione o in gestione a enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro. In tali casi i concessionari o i gestori interessati provvedono, su richiesta della struttura regionale competente in materia di dragaggi, alla rimozione con oneri a proprio carico, di imbarcazioni e di strutture che impediscano o ostacolino l'esecuzione dei lavori di dragaggio.
50. Per le finalità di cui al comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
51. All' articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 3 della lettera b) del comma 2 è sostituito dal seguente:
<<3) l'aumento della potenzialità annuale autorizzata dell'impianto superiore al 20 per cento, per la prima variante; per le varianti successive è valutata per ogni variante che comporti aumento della potenzialità annuale autorizzata;>>;

b)
dopo il numero 3) della lettera b) del comma 2 è aggiunto il seguente:
<<3 bis) l'ampliamento di superficie di un impianto esistente.>>;

c)
dopo il primo periodo del comma 4 è aggiunto il seguente: << Qualora l'area sia vincolata da punti di captazione non utilizzati, dovrà essere documentato il mancato utilizzo. >>;

d)
al comma 5 le parole << e per rifiuti non pericolosi >> sono soppresse;

e)
al comma 6 le parole << ai commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 3 >>;

f)
al comma 7 le parole << ai commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 3 >>;

g)
dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:
<<7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.>>.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia e alla Comunità di Montagna di Canal del Ferro e Valcanale un finanziamento a copertura delle spese di un progetto pilota al fine di individuare sorgenti termali idonee all'utilizzo della risorsa rinnovabile geotermica anche a sostegno del demanio sciabile.
53. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 52, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La spesa massima ammissibile per ciascun ente beneficiario è di 200.000 euro.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai titolari di una Carta famiglia attiva di cui all' articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in possesso di un ISEE in corso di validità, che risiedono in edifici di civile abitazione ubicati nelle aree del territorio regionale classificate F, P2 e P3 in base al Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e che non siano altrimenti difendibili, un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative contro il rischio di alluvione.
56. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di quelle di erogazione, nonché la definizione dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione della misura dei benefici.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
58. Nell'ambito delle politiche regionali volte a individuare misure per la riduzione della vulnerabilità del territorio regionale ai cambiamenti climatici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, concernente la realizzazione di impianti di dissalazione per il trattamento dell'acqua di mare al fine degli usi potabile, civile, industriale e irriguo, nonché di impianti per il riutilizzo delle acque reflue trattate dai depuratori che recapitano su corpi idrici o in mare, da destinare a uso civile, industriale e irriguo.
59. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
60. Nel caso di disturbi olfattivi conclamati e accertati dal Comune e potenzialmente derivanti da attività produttive soggette ad autorizzazione ambientale, ai fini dell'accertamento della valutazione degli impatti e per l'individuazione delle azioni di mitigazione si applicano le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive.
61. Per disturbo olfattivo si intende un effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore (norma UNI 11806). Per molestia olfattiva si intende un effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi (norma UNI 11806).
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese che operano in settori che interessano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, per le quali sia stato accertato il disturbo olfattivo ai sensi del comma 60, contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo di cui al comma 61.
63. I contributi di cui al comma 62 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
64. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 62, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande.
65. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 62 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
66. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per la realizzazione degli interventi di chiusura della "discarica di seconda categoria tipo A della ditta Natisone edile Snc", ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
68. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 67, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
69. Qualora il Comune di Torreano recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 67, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.
70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia, un contributo per l'attuazione di un progetto pilota concernente la realizzazione di impianti di recupero e di riutilizzo di acqua piovana a servizio degli immobili di proprietà della Comunità medesima, al fine di favorire il risparmio idrico e di costituire una disponibilità idrica nei periodi siccitosi.
72. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 71, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000 .
73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.
74. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.