LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di creare uno specifico e organico quadro conoscitivo a supporto della programmazione delle politiche di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per lo svolgimento di studi, ricerche e monitoraggi propedeutici alla realizzazione di un sistema informativo del capitale naturale e dei servizi ecosistemici erogati dal settore agricolo e forestale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono condotte dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, anche in collaborazione con altre Direzioni dell'Amministrazione regionale, con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e altri soggetti pubblici interessati, nonché attraverso l'intervento di soggetti privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze.
3. Il programma delle attività da realizzare ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle modalità attuative e dei soggetti coinvolti, è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, sentita la Commissione consiliare competente in materia.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 204.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale), 29.000 euro per l'anno 2023, 55.000 euro per l'anno 2024, 82.500 euro per l'anno 2025 e 27.500 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse aggiuntive straordinarie i progetti a titolarità già attivati nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e le finalità del programma operativo FEAMP 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 149 del 20 maggio 2014, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nell'anno 2021, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008 ), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
8. L'aiuto di cui al comma 7 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
9. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
10. L'entità del danno per cui è riconosciuto l'aiuto di cui al comma 7 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è determinato ai sensi del comma 11 e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
11. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 10, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2020 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni.
12. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
13. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
14. Ai fini di dare attuazione all' articolo 4 bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 , recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per interventi di rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali.
15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi secondo quanto previsto dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne), in misura pari al 100 per cento dei costi sostenuti e documentati, comprese le spese di progettazione. Non è considerata costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
16. A completamento della dotazione finanziaria derivante dall'assegnazione di fondi statali disposti dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri derivanti dal comma 15 nella misura del 5 per cento dei contributi concessi.
17. I beneficiari dei contributi di cui al comma 14 sono le imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e le imprese iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
18. Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimboschimento ricadenti in superfici che:
a) rientrano nella definizione di bosco di cui all' articolo 6 della legge regionale 9/2007 ;
b) ricadono in aree colpite dalla tempesta Vaia come individuate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste o in aree colpite da infestazioni di bostrico;
c) ricadono nei Comuni individuati come periferici, ultraperiferici e intermedi nella mappatura delle aree interne 2021-2027 oggetto di informativa al Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 15 febbraio 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) hanno una superficie minima di un ettaro, anche non accorpato.
19. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
20. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande di contributo vengono assegnati i seguenti punteggi sulla base dei relativi criteri:
a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia): PUNTI 1;
b) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai 40 anni compiuti alla data del termine finale di presentazione delle domande: PUNTI 2;
c) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali): PUNTI 3;
d) interventi che ricadono in aree dotate di strumenti di pianificazione forestale già in vigore: PUNTI 4;
e) interventi eseguiti da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia quali PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) o FSC (Forest Stewardship Council): PUNTI 5.
21. I richiedenti presentano domanda tramite PEC all'Ispettorato forestale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda è allegato il progetto di rimboschimento ed il preventivo di spesa redatto da dottore agronomo o forestale abilitato, calcolato con riferimento alle voci di spesa del Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui al bando della misura 8.1.1 operazione 2 del P.S.R. 2014-2020 e del Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma FVG.
22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21 per la presentazione delle domande, gli Ispettorati forestali inviano l'elenco delle domande ammissibili secondo l'ordine di presentazione con data e ora di protocollo, con i punteggi assegnati e con l'indicazione dell'entità dei contributi concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che predispone ed approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo entro i trenta giorni successivi. In caso di parità di punteggio si applica l'ordine cronologico di presentazione.
23. Per le finalità previste dal comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
24. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è destinata la spesa di 5.368,42 euro per l'anno 2022, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
25.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), dopo la parola << promuove >>, sono aggiunte le seguenti: << e sostiene >>.

26. La Regione è autorizzata a rimborsare alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), e soggetto gestore del cluster di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le risorse per realizzare, nel rispetto degli scopi statutari, attività e iniziative a supporto della Regione e dei suoi Enti strumentali, diverse da quelle di cui all' articolo 15, comma 2 septies, della legge regionale 3/2015 e da quelle di cui all'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
27. Al fine di dare attuazione al comma 26, la Giunta regionale approva il programma triennale delle attività programmate dalla Fondazione quale partner tecnico della Regione, in osservanza della seguente procedura:
a) entro il 30 novembre precedente al primo anno, le Direzioni centrali e gli Enti strumentali della Regione trasmettono, previa informativa alla Giunta regionale, l'elenco delle progettualità che potrebbero essere svolte in collaborazione con la Fondazione nel triennio medesimo;
b) entro il successivo 31 dicembre la Fondazione presenta la proposta di programma delle attività;
c) il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, sentite le Direzioni e degli Enti interessati;
d) il programma approvato ha validità triennale con effetto dall'1 gennaio della prima annualità.
28. Il programma di cui al comma 27, predisposto sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, descrive le attività programmate, gli obiettivi attesi e gli oneri correlati, limitatamente alle seguenti voci di costo: personale, collaborazioni e consulenze specialistiche, trasporto, vitto e alloggio, beni di consumo, spese tipografiche, spese di software, domini e piattaforme, servizi per la registrazione, protezione e gestione del marchio Io Sono FVG anche per il tramite di società controllate e spese generali. Le voci di costo relative alle spese generali non possono complessivamente superare, nel triennio, il 10 per cento del costo totale. Non possono figurare nel programma e non sono rimborsabili le indennità per il funzionamento degli organi della Fondazione.
29. Le integrazioni o le modifiche sostanziali al programma approvato ai sensi del comma 27 sono preventivamente approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentite le Direzioni e gli Enti interessati, ordinariamente prima dell'inizio dell'anno cui si riferiscono. Le integrazioni e le modifiche non sostanziali sono preventivamente approvate con decreto del Direttore del Servizio competente, sentite le Direzioni e gli Enti interessati. Si considerano non sostanziali le integrazioni e le modifiche che, contemporaneamente, non incrementano il costo totale e non determinano la variazione degli obiettivi attesi.
30. Il decreto che dispone il rimborso delle risorse relative ai tre anni del programma, stabilisce il termine di rendicontazione delle attività relative a ciascun anno, con le modalità semplificate di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Sono rimborsabili solo le spese preventivate nel programma e relative alle attività previste nel programma medesimo, come approvato dalla Giunta ai sensi del comma 27 o successivamente modificato ai sensi del comma 29. L'erogazione del rimborso avviene a seguito della verifica della rendicontazione e previo assenso delle Direzioni e degli Enti interessati.
31. Su richiesta della Fondazione, le risorse possono essere erogate in via anticipata senza presentazione di garanzie, nella misura massima del 70 per cento delle spese previste nel programma per ciascun anno. La liquidazione dell'anticipo relativo al secondo e terzo anno è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa, rispettivamente, alla prima e seconda annualità.
32. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in 60.000 euro per l'anno 2023, 60.000 euro per l'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
33. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 27 per il triennio 2023-2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, le risorse per la realizzazione, nel 2022, di attività e iniziative a supporto della Direzione centrale competente in materia risorse agroalimentari diverse da quelle previste e finanziate in base ad altre disposizioni regionali. A tal fine, la Fondazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita domanda corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate e del preventivo di spesa. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate relative alle seguenti voci di costo: personale, collaboratori, consulenze specialistiche, spese di software, domini e piattaforme. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese e le modalità di erogazione. Se richiesto, il sostegno è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
35.
I commi da 6 a 9 dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

36. All' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Il fondo è ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle relative somme, solo se viene meno la necessità del suo impiego per avvenuta realizzazione dei progetti, per l'approvazione di variazioni finanziarie delle strategie di sviluppo locale che incidono sulle operazioni cui il fondo è dedicato ovvero per l'impossibilità di impiego del fondo medesimo per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020. Il fondo si estingue il 31 dicembre 2023 con la restituzione del finanziamento concesso.>>;

b)
dopo il comma 27 è inserito il seguente:
<<27 bis. A seguito dell'estensione della durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il fondo di cui al comma 23 è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2025 a favore dei gruppi di azione locale che presentano domanda, entro il 30 giugno 2023, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. A seguito della proroga, il fondo continua a operare con il medesimo importo del finanziamento già concesso e secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 26, fatta salva l'osservanza del comma 25 e delle seguenti disposizioni:
a) con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, è disposta la proroga del fondo ed è concesso il contributo aggiuntivo corrispondente alla nuova scadenza del fondo;
b) il fondo si estingue al 31 dicembre 2025 con la restituzione delle relative somme all'Amministrazione regionale.>>.

37. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, commi da 23 a 27 bis della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 36, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
38. Al fine di contenere gli effetti dei cambiamenti climatici favorendo l'efficientamento della rete distributiva e la disponibilità della risorsa idrica a uso agricolo anche nei periodi siccitosi, la Regione promuove un programma straordinario di tutela del fabbisogno irriguo, comprendente interventi da attuarsi a cura dei Consorzi di bonifica mediante la realizzazione di nuove opere o il completamento di opere già avviate e che necessitano di risorse aggiuntive a causa dell'aumento dei costi dei materiali.
39. Per le finalità di cui al comma 38, l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 30 settembre 2022, la proposta di programma degli interventi da realizzare a cura dei Consorzi aderenti, dando priorità alla realizzazione di invasi di raccolta o al ripristino della funzionalità di quelli esistenti; per ciascun intervento il programma è corredato dell'individuazione cartografica, della relazione tecnica descrittiva, del cronoprogramma e del preventivo di spesa.
40. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2022, è approvato il programma di cui al comma 38. La deliberazione può motivatamente omettere dal programma gli interventi proposti non ritenuti prioritari e derogare all'ordine di priorità indicato. Gli interventi vengono finanziati nel rispetto delle percentuali massime di finanziamento stabilite dalla normativa vigente in base alla tipologia di opera e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
41. Gli interventi finanziati sono realizzati dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
42. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa di 18 milioni di euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
43. Ad ulteriore promozione delle finalità di cui al comma 38, riguardanti l'efficientamento della rete distributiva e la disponibilità della risorsa idrica a uso agricolo anche nei periodi siccitosi, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), ad allestire un campo dimostrativo delle tecnologie innovative disponibili per i sistemi irrigui ad alta efficienza e ad organizzare apposite iniziative divulgative, anche aderendo ad eventi fieristici organizzati in Regione.
44. Per le finalità previste al comma 43 è destinata la spesa di 150.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
45. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti a copertura delle spese di predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di opere con finalità di recupero e accumulo di risorse idriche per scopi irrigui, contenimento della dispersione della risorsa idrica, efficientamento del sistema irriguo o tutela del deflusso minimo vitale (DMV).>>;

b)
al comma 13 le parole: << nel limite di un intervento per richiedente e >> sono soppresse;

c)
al comma 14, dopo le parole << da parte dello Stato >> sono aggiunte le seguenti: << o altri enti pubblici >>.

46. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 45, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
47. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 3 è sostituto dal seguente:
<<1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, la parola << esclusivo >> è soppressa.

48.
Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2021), le parole << 25 milioni >> sono sostituite dalle seguenti: << 33 milioni >>.

49. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26/2020 , in considerazione di quanto previsto dal comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
50.
Alla fine del comma 36, dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è aggiunto il seguente periodo: << Il bando può prevedere come ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della stessa. >>.

51. In sede di prima applicazione dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 50, sono ritenute ammissibili le spese correnti sostenute dall'1 gennaio 2022.
52. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 32, della legge regionale 24/2021 , in considerazione di quanto previsto dal comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 50, e di cui al comma 51, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
53.  
( ABROGATO )
(2)
54. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 10.1 della legge regionale 29/2018 , come inserito dalla lettera c) del comma 53, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1(Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
55. Al fine di ultimare gli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti dalla convenzione di cui all' articolo 3, comma 51, della legge regionale 25/2016 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno di spesa adottato con decreto del Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione n. 6609/AGFOR di data 1 dicembre 2017, rinnovando la convenzione medesima apportando i necessari aggiornamenti.
56. All' articolo 11 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) un rappresentante delle CDM, designato congiuntamente dai legali rappresentanti delle medesime, con funzioni di Presidente;>>;

b)
dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
<<a bis) un rappresentante degli EDR, designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei medesimi;>>;

c)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) il Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato;>>.

57. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio pataticolo, con particolare riferimento all'organizzazione di mostre, seminari e convegni a tema e incentrati sulle produzioni tipiche locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o l'ampliamento di beni immobili e a copertura, nel limite massimo del 10 per cento delle spese tecniche, generali, amministrative e di promozione. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, a eccezione dell'anticipo versato in applicazione del contratto preliminare per l'acquisto di beni immobili.
58. La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e presentata tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all’indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo del soggetto che presenta domanda;
b) relazione descrittiva del progetto di investimento;
c) contratto preliminare, in caso di acquisto di beni immobili;
d) progetto preliminare e computo metrico, nel caso la domanda di contributo sia presentata a copertura delle spese per la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o l'ampliamento di beni immobili;
e) documentazione comprovante la disponibilità del bene per un periodo almeno di tre anni per soddisfare il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili, in caso di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi.
(1)
59. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intera spesa ammissibile, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
60. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
61. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo, rispettivamente per tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
62. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.
63. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.
64.  
( ABROGATO )
(4)
65.  
( ABROGATO )
(5)
66.  
( ABROGATO )
(6)
67. All' articolo 79 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge altresì l'attività di sviluppo e monitoraggio del sistema forestale regionale e della connessa filiera del legno, ivi compresi la realizzazione e la gestione per l'Amministrazione regionale del portale informatico del legno della regione, nonché l'attività di analisi statistica e diffusione dei dati del comparto del legno e di sviluppo dei servizi ecosistemici forestali, nel rispetto di quanto stabilito da apposita convenzione avente i contenuti previsti al comma 4 e conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive.>>;

b)
al comma 5, dopo le parole: << Friuli Venezia Giulia >> sono aggiunte le seguenti: << e le attività di cui al comma 4 bis, >>;

68. Per le finalità di cui all' articolo 79, comma 4 bis, della legge regionale 3/2021 , come inserito dalla lettera a) del comma 67, è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, nonché la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 73.
69.
I commi da 90 a 94 dell' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e i commi da 29 a 32 dell' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono abrogati.

70. Al fine di rendere maggiormente tempestivo per i richiedenti l'accertamento e il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica, con procedure alternative a quelle previste per gli indennizzi di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria all'esercizio dell'attività venatoria), la Regione è autorizzata a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico ad esclusione dei danni alle produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura dell'80 per cento del danno accertato, in osservanza delle seguenti disposizioni:
a) la domanda è presentata al Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria ed è corredata della perizia di stima del danno, redatta da un tecnico abilitato alla redazione di perizie per la stima dei danni in agricoltura operante per conto di un organismo collettivo di difesa di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), ovvero operante come libero professionista;
b) le modalità e i criteri per la concessione e la quantificazione dell'indennizzo, nonché le modalità per il controllo sulla natura e l'entità del danno sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all' articolo 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008 ;
c) con decreto del Direttore del Servizio sono approvati il modello di domanda, il modello della perizia di stima del danno, nonché le istruzioni tecniche e operative da osservare nella redazione delle medesime.
71. Le disposizioni di cui al comma 70 si applicano con riferimento ai danni verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2023.
72. Per le finalità di cui al comma 70 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
73. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole aggiunte al comma 58 da art. 3, comma 11, L. R. 15/2022
2Comma 53 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, commi da 8 a 11, L.R. 29/2018.
3Parole aggiunte al comma 43 da art. 3, comma 77, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Comma 64 abrogato da art. 3, comma 110, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 65 abrogato da art. 3, comma 110, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 66 abrogato da art. 3, comma 110, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.