LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'Amministrazione regionale, a fronte dell'intervenuta estensione dell'attività sociale all'intero territorio regionale ai sensi dell' articolo 4, comma 36, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione di proprietà del Comune di Udine nella società U.C.I.T. S.r.l. al valore del patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio approvato chiuso al 31 dicembre 2021.
2. Sono autorizzate le eventuali modifiche statutarie che risultassero necessarie od opportune.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
4. Al fine di consentire a INFORMEST - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale di proseguire nella realizzazione delle proprie finalità così come determinate dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), e secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire risorse al fondo di dotazione dell'associazione medesima.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
6.
Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/2019 le parole << Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >>.

7.
Alla lettera f ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >>.

8. In relazione al disposto di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/2019 e al disposto di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f ter), della legge regionale 2/2006 , come rispettivamente modificati dai commi 6 e 7, sono previste minori entrate per 1.300.000 euro per l'anno 2022, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
9.
Al fine di assicurare l'economicità della spesa pubblica relativa al debito regionale derivante dalla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia unitamente a una più efficace e razionale azione di gestione amministrativa del debito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) rimborsare anticipatamente i mutui contratti dalle ex Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine con la Cassa Depositi e Prestiti SpA e non ancora interamente erogati, rispetto ai quali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subentrata ai sensi dell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
b) rimborsare anticipatamente i mutui a tasso fisso, contratti dall'ex Provincia di Trieste con Istituti bancari diversi dalla Cassa Depositi e prestiti e che non prevedano penali di estinzione, rispetto ai quali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subentrata ai sensi dell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 25/2016 ;
c) rimborsare anticipatamente i prestiti obbligazionari emessi dall'ex Provincia di Udine, cui è subentrata ai sensi dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale 45/2017 ;
d) corrispondere gli indennizzi eventualmente previsti nei contratti di cui alle lettere a), b) e c).
10. Le posizioni debitorie di cui al comma 9 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 9, lettere a), b) e c) è destinata la spesa di 42.600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
12. Per le finalità di cui al comma 9, lettera d), è destinata, la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
13. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi statali, nonché la performance di risultato del Piano sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare ulteriori progetti con un'assegnazione di risorse regionali.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
15. All' articolo 12 della legge regionale 25/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire l'intera partecipazione in Autovie Venete SpA di cui risulterà titolare, compresa quella che avrà acquisito all'esito dell'operazione prevista al primo periodo, nella società prevista al comma 3. Al fine di conseguire la medesima finalità relativa alla progettualità di cui al comma 3, sono autorizzate anche ulteriori operazioni, anche di trasferimento quote infragruppo, delle società indicate al primo periodo, nonché al comma 3. >>;

b)
al comma 4 ter le parole << di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << prevista al comma 4 bis, primo e secondo periodo, e le operazioni previste al medesimo comma, terzo e quarto periodo, sono autorizzate >> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << o individuato ai sensi dell' articolo 2343 ter, comma 2, lettera b), del codice civile >>.

16. Nell'ambito delle attività previste dall'articolo 12, commi da 3 a 4 quater, della legge regionale 25/2016 , come modificati dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Autostrade Alto Adriatico SpA un finanziamento soci infruttifero, non assistito da garanzie reali o personali, finalizzato all'anticipazione di parte del finanziamento a lungo termine che la società intende ottenere da potenziali finanziatori istituzionali. La Società Autostrade Alto Adriatico SpA potrà procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento regionale a seguito dell'avvenuta stipula del finanziamento a lungo termine e provvederà alla restituzione del finanziamento regionale entro due mesi dalla data in cui avrà ricevuto la prima erogazione a valere sul predetto finanziamento a lungo termine e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
17. Il finanziamento regionale dovrà essere utilizzato per fare fronte al pagamento di costi relativi al subentro nella gestione autostradale e per investimenti ad esso conseguenti.
18. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 bis, primo e secondo periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa aggiuntiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
19. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4 bis, primo e secondo periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), previste in 30 milioni di euro per l'anno 2022 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazioni di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
20. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 bis, terzo e quarto periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
21. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4 bis, terzo e quarto periodo, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), previste in 330 milioni di euro per l'anno 2022 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazioni di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
22. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
23. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 previste in 70 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
24. All' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 840.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 346.000 euro per l'anno 2021 e 462.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023>>;

b)
al comma 2 le parole << 738.000 euro nel triennio >> sono sostituite dalle seguenti: << 246.000 euro per l'anno 2021 e 312.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023>> e dopo le parole << inserite nelle graduatorie >> sono aggiunte le seguenti: << , con punteggio superiore a 0, >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 100.000 euro per l'anno 2021 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2.>>;

d)
al comma 4 le parole << anche se titolare di più autorizzazioni FSMA o concessioni per le radio >> sono soppresse;

e)
il comma 5 è abrogato;

f)
al comma 6 le parole << 5 per cento >> sono sostituite con le parole << 10 per cento >>;

g)
il comma 7 è abrogato;

h)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, le modalità e i termini di presentazione delle domande.>>.

25. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 26/2020 , anche in relazione alle modifiche di cui al comma 24, è destinata la spesa complessiva di 183.500 euro, suddivisa in ragione di 98.000 euro per l'anno 2022 e di 85.500 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
26. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2020 , anche in relazione alle modifiche di cui al comma 24, è destinata la spesa complessiva di 150.500 euro, suddivisa in ragione di 81.500 euro per l'anno 2022 e di 69.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
27. Al fine di garantire un adeguato supporto al sistema degli enti locali e regionali nella partecipazione ai finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su specifica istanza dell'ente, un cofinanziamento al progetto, secondo quanto previsto dal bando e nella misura minima nello stesso indicata.
28. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri necessari all'individuazione dei progetti da cofinanziare.
29. Il cofinanziamento di cui al comma 27 è erogato a seguito della concessione del finanziamento all'ente beneficiario da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento.
30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Associazioni di Organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
32. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
33. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
34. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 31, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente.
35. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 34 devono essere considerati le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività di radiodiffusione sonora via etere e web;
b) attività di promozione e diffusione della dottrina cattolica;
c) realizzazione di programmi informativi radiofonici autoprodotti.
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 37.
37. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2023