LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Contenuti del Piano Neve)
1. Il Piano Neve è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 7 e a quelli indicati all' articolo 1 della legge regionale 7/2000 .
2. L'attività di pianificazione è finalizzata a:
a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari e accessorie;
b) ottimizzare il rapporto impianti-piste;
c) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, lettera e);
d) localizzare gli interventi di nuova realizzazione e/o adeguamento degli impianti e delle piste nei Comuni ricompresi all'interno dei Poli turistici montani di cui all'articolo 6;
e) individuare aree omogenee per le singole discipline da praticarsi nei Poli, per la pratica dell'attività outdoor in chiave sia invernale che estiva;
f) valutare gli interventi di smantellamento delle strutture abbandonate e fatiscenti e dei residui di impianti di risalita, nonché il ripristino ambientale e paesaggistico delle aree adibite ad impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste destinate alla pratica degli sport su neve, attualmente dismesse.
3. Il Piano Neve contiene:
a) le schede territoriali analitiche di ogni singolo Polo turistico montano, con la suddivisione delle aree in base alle specifiche tipologie di utilizzo;
b) negli ambiti del demanio sciabile, come individuato dal Piano urbanistico regionale generale:
1) la ricognizione degli impianti di risalita e delle piste per la pratica degli sport nelle aree dei Poli montani individuandone l'ubicazione al fine della loro destinazione alla mobilità turistica, ricreativa e sportiva;
2) i criteri e le direttive generali di pianificazione territoriale di settore dei Poli turistici montani con particolare riferimento agli impianti di risalita, alle infrastrutture complementari e alle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare nuove infrastrutture, mantenere e/o modificare quelle esistenti e mettere in sicurezza le aree in gestione;
c) all'interno delle piste da sci, l'identificazione delle aree omogenee da dedicare prioritariamente all'attività turistica-ricreativa, agonistica, didattica;
d) negli ambiti esterni al demanio sciabile, la ricognizione delle infrastrutture complementari e accessorie, nonché delle piste e aree sciabili attrezzate al fine della loro destinazione turistica, ricreativa e sportiva;
e) prescrizioni da osservarsi nella gestione degli impianti e piste.
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli impianti e le piste per le quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.
5. L'approvazione del Piano Neve comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree indicate ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
6. La realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate e il loro adeguamento avviene nel rispetto del Piano Neve. Queste opere, quando previste nel Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, idonei a consentirne la realizzazione.
7. Il Comune deve recepire Il Piano Neve mediante variante allo strumento urbanistico generale comunale. Il recepimento deve avvenire entro il termine di due anni dall'approvazione del Piano Neve.