LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 40
 (Formazione del personale preposto all'esercizio di impianti e piste)
1. Al fine di consentire la costante formazione e aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti e piste, la Direzione centrale competente in materia di turismo concorda con la Direzione centrale competente in materia di formazione la predisposizione di programmi formativi dedicati e funzionali al miglioramento del servizio offerto da PromoTurismoFVG all'utenza.
1 bis. L'Autorità di sorveglianza può riconoscere corsi abilitanti e di aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti a fune, tappeti mobili e piste, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.