LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, sorveglianza e vigilanza sulla sicurezza di impianti e piste in servizio pubblico)
1. L'Amministrazione regionale esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico, nonché le funzioni di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, attraverso le strutture organizzative di livello direzionale dell'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione regionale in particolare esercita la sorveglianza tecnica e la vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, con l'esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, degli impianti di prima, seconda e terza categoria, provvedendo:
a) al rilascio del nullaosta ai fini della sicurezza ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), dei progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) o già favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempreché non risultino necessarie eventuali deroghe alla normativa;
b) al rilascio del parere sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi;
c) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;
d) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;
e) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per il rilascio dell'autorizzazione o il nullaosta ai fini della sicurezza necessari alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonché della esecuzione delle varianti, che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature e il materiale rotabile;
f) al rilascio, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, del nullaosta ai fini della sicurezza;
g) all'emissione del giudizio preliminare di ammissibilità dell'opera per gli aspetti funiviari nei confronti di progetti di fattibilità;
h) al rilascio dell'abilitazione tecnica del direttore o responsabile dell'esercizio, assistente tecnico e capo servizio;
i) ad assentire il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti a fune o ad essere realizzati ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi;
j) alla determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista;
k) alla vigilanza sui contributi annuali e sugli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per sorveglianza tecnica svolta dell'Autorità di sorveglianza, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3;
l) su segnalazione dell'esercente, a vietare o imporre lo sradicamento e il taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune, ascensore, tappeti mobili e piste, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede degli impianti o piste in esercizio pubblico per caduta di valanghe o frane, previa liquidazione dell'indennizzo ai proprietari, pari al valore del materiale legnoso sul quale è stato sottoposto l'obbligo di taglio.
3. Ai fini della valutazione complessiva degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento per il rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, nullaosta o pareri comunque denominati, è indetta una conferenza di servizi secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).