LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art.36
 (Sospensione dell'esercizio)
1. L'Amministrazione regionale può sospendere cautelativamente l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto o di una pista in caso di accertate situazioni di pericolosità.
2. Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto o della pista ha luogo previo nullaosta dell'Autorità di sorveglianza.
3. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), il gestore è tenuto a sospendere l'esercizio qualora si presentino situazioni di pericolo.