LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 29
 (Tappeti mobili)
1. È tappeto mobile ai fini della presente legge un nastro meccanizzato per il tempo libero o per uso sportivo per il trasporto di passeggeri, che non sia un impianto fisso di trasporto o una pedana mobile come definita nella norma EN 1907.
2. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita sono soggetti all'assenso all'installazione rilasciato dall'Amministrazione competente a seguito di specifica domanda del gestore corredata di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio. L'assenso all'installazione di un tappeto non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione all'apprestamento delle piste a esso afferenti.
3. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita possono funzionare senza la presenza permanente del personale sull'impianto, qualora siano rispondenti alle norme tecniche UNI EN 15700 (Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico), ovvero ad altra norma tecnica riconosciuta dall'Italia o dall'Unione europea che prevede il funzionamento automatico di questi impianti senza la presenza permanente del personale operativo di cui all'articolo 37.
4. Ai tappeti mobili non riconducibili al comma 3 si applicano le norme di sicurezza e sorveglianza, indicate nel regolamento di cui all'articolo 3.
5. Il gestore deve nominare un direttore o responsabile dell'esercizio.