LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 29
 (Tappeti mobili)
1. È tappeto mobile ai fini della presente legge un nastro meccanizzato per il tempo libero o per uso sportivo per il trasporto di passeggeri, che non sia un impianto fisso di trasporto o una pedana meccanizzata, installata presso l’area di imbarco di un impianto a fune, al fine di facilitare l’imbarco dei passeggeri.
2. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita sono soggetti all'assenso all'installazione rilasciato dall'Amministrazione competente a seguito di specifica domanda del gestore corredata dalla documentazione indicata nel regolamento di cui all’articolo 3. L'assenso all'installazione di un tappeto non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione all'apprestamento delle piste a esso afferenti.
3. La necessità di presenziamento permanente, da parte del personale di cui all'articolo 37, dei tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita è rimessa alla valutazione del gestore.
4. Ai tappeti mobili si applicano le norme di sicurezza e sorveglianza, indicate nel regolamento di cui all'articolo 3.
5. Il gestore deve nominare un direttore dell'esercizio.
5 bis. Ultimata l'installazione, il titolare dell'assenso ne dà comunicazione all'Amministrazione competente allegando il verbale dell'ispezione del direttore dell'esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori, richiedendo contestualmente l'autorizzazione al pubblico esercizio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.