Art. 25
(Autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di piste)
1. L'Amministrazione competente autorizza l'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste a seguito di una verifica formale del progetto sui seguenti requisiti di sicurezza: immunità idrogeologica durante i periodi di esercizio della pista, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, sistemi di protezione contro gli infortuni e la segnaletica.
4. La richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste deve essere corredata del progetto completo degli elaborati previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili, del piano di sostenibilità economica della pista sia ai fini della realizzazione, sia ai fini del futuro esercizio, nonché della dichiarazione di impegno ad assicurare la manutenzione e la preparazione delle piste per l'intera durata dell'esercizio.
6. L'efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all'osservanza di specifiche prescrizioni.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l'esecuzione delle piste, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Comma 5 abrogato da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.