LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 16
 (Approvazione e attuazione del progetto definitivo)
1. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine stabilito, l'ente procedente convoca una conferenza di servizi decisoria, allegando il progetto definitivo corredato della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3, la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto di modifica alla concessione o autorizzazione di cui all'articolo 14 conforme alla determinazione, il quale inoltre fissa i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
2. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento di concessione o autorizzazione, è vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza, prima dell'approvazione del progetto definitivo.
4. In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
5. All'Autorità di sorveglianza spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.
6. Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.
7. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'atto di cui all'articolo 15 comunica la data di inizio lavori.