LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 10
 (Programma strategico degli interventi)
1. Il Programma strategico degli interventi nei Poli turistici montani è lo strumento di sviluppo strategico della montagna non legato alla stagionalità, contenente la programmazione delle strategie di sviluppo e investimento dei Poli turistici montani attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale, anche secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
2. Il Programma strategico degli interventi è redatto in armonia con le disposizioni del Piano Neve del Friuli Venezia Giulia.
3. Il Programma è predisposto da PromoTurismoFVG ed è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo.