LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo III
 Pianificazione regionale del settore turismo montano
Art. 7
 (Disposizioni in materia di pianificazione, gestione e registro degli impianti)
1. In coerenza con il Piano urbanistico regionale generale (PURG), con il Piano paesaggistico regionale (PPR), con gli altri piani di gestione del territorio e fermi restando gli strumenti di programmazione degli interventi in materia di infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), l'Amministrazione regionale adotta i seguenti strumenti pianificatori di settore e di gestione per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge:
a) il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia;
b) il Programma strategico degli interventi;
c) il Registro impianti e piste.
2. Al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, primariamente attraverso l'implementazione della sicurezza e della fruibilità del demanio sciabile, in attesa della ricomprensione del Comune di Sappada nel Piano paesaggistico regionale (PPR), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Sappada e PromoTurismoFVG, teso alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione dell'intervento pubblico di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell'area sciabile attrezzata Sappada 2000 da parte di PromoTurismoFVG, unitamente alla concertazione dell'iter da intraprendere per la stabilizzazione e la funzionalizzazione del parco giochi Nevelandia.
Art. 8
 (Piano Neve del Friuli Venezia Giulia)
1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri strumenti di pianificazione territoriale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione.
2. Le aree oggetto del Piano Neve coincidono con gli ambiti territoriali comunali riconosciuti come Poli turistici montani e disciplinati dall'articolo 6, comma 8.
3. L'Amministrazione regionale predispone il Piano Neve nel rispetto delle linee guida emanate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Piano Neve è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Comune appartenente ai Poli turistici montani di cui all'articolo 6, i quali, entro novanta giorni dalla richiesta, presentano le proprie osservazioni al progetto del Piano Neve.
5. Il Piano Neve adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali. Sul Piano Neve viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Piano Neve è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le varianti parziali al Piano Neve che non incidono sui criteri informatori sono approvate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni nel cui territorio insiste l'intervento oggetto di variante, i quali si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 9
 (Contenuti del Piano Neve)
1. Il Piano Neve è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 7 e a quelli indicati all' articolo 1 della legge regionale 7/2000 .
2. L'attività di pianificazione è finalizzata a:
a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari e accessorie;
b) ottimizzare il rapporto impianti-piste;
c) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, lettera e);
d) localizzare gli interventi di nuova realizzazione e/o adeguamento degli impianti e delle piste nei Comuni ricompresi all'interno dei Poli turistici montani di cui all'articolo 6;
e) individuare aree omogenee per le singole discipline da praticarsi nei Poli, per la pratica dell'attività outdoor in chiave sia invernale che estiva;
f) valutare gli interventi di smantellamento delle strutture abbandonate e fatiscenti e dei residui di impianti di risalita, nonché il ripristino ambientale e paesaggistico delle aree adibite ad impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste destinate alla pratica degli sport su neve, attualmente dismesse.
3. Il Piano Neve contiene:
a) le schede territoriali analitiche di ogni singolo Polo turistico montano, con la suddivisione delle aree in base alle specifiche tipologie di utilizzo;
b) negli ambiti del demanio sciabile, come individuato dal Piano urbanistico regionale generale:
1) la ricognizione degli impianti di risalita e delle piste per la pratica degli sport nelle aree dei Poli montani individuandone l'ubicazione al fine della loro destinazione alla mobilità turistica, ricreativa e sportiva;
2) i criteri e le direttive generali di pianificazione territoriale di settore dei Poli turistici montani con particolare riferimento agli impianti di risalita, alle infrastrutture complementari e alle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare nuove infrastrutture, mantenere e/o modificare quelle esistenti e mettere in sicurezza le aree in gestione;
c) all'interno delle piste da sci, l'identificazione delle aree omogenee da dedicare prioritariamente all'attività turistica-ricreativa, agonistica, didattica;
d) negli ambiti esterni al demanio sciabile, la ricognizione delle infrastrutture complementari e accessorie, nonché delle piste e aree sciabili attrezzate al fine della loro destinazione turistica, ricreativa e sportiva;
e) prescrizioni da osservarsi nella gestione degli impianti e piste.
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli impianti e le piste per le quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.
5. L'approvazione del Piano Neve comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree indicate ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
6. La realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate e il loro adeguamento avviene nel rispetto del Piano Neve. Queste opere, quando previste nel Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, idonei a consentirne la realizzazione.
7. Il Comune deve recepire Il Piano Neve mediante variante allo strumento urbanistico generale comunale. Il recepimento deve avvenire entro il termine di due anni dall'approvazione del Piano Neve.
Art. 10
 (Programma strategico degli interventi)
1. Il Programma strategico degli interventi nei Poli turistici montani è lo strumento di sviluppo strategico della montagna non legato alla stagionalità, contenente la programmazione delle strategie di sviluppo e investimento dei Poli turistici montani attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale, anche secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
2. Il Programma strategico degli interventi è redatto in armonia con le disposizioni del Piano Neve del Friuli Venezia Giulia.
3. Il Programma è predisposto da PromoTurismoFVG ed è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo.
Art. 11
 (Registro impianti e piste)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo il Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve, di seguito Registro impianti e piste, contenente la ricognizione degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve del territorio della regione e l'individuazione della loro dimensione, ubicazione, e afflusso.
2. Il Registro impianti e piste è tenuto dall'Autorità di sorveglianza secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. All'interno del Registro impianti e piste l'Autorità di sorveglianza individua anche gli impianti già dismessi o da dismettere, siano essi all'interno o all'esterno del demanio sciabile.