LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge regionale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 10) e 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste e con le disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano estivo e invernale, al fine del coordinamento normativo delle disposizioni in materia e della programmazione condivisa degli interventi di pianificazione e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci e delle attività di interesse turistico secondo i principi di sostenibilità ambientale, idrogeologica, ecosistemica, climatica ed economica e finanziaria.
2. Fermo restando quanto disposto dal capo IV del decreto legislativo 40/2021 , in materia di normativa a favore delle persone con disabilità, la presente legge regionale si uniforma ai principi generali e alle disposizioni attuative in materia di accessibilità di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con particolare riferimento all'obiettivo di ottenere l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture, dello spazio aperto e dell'ambiente da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile.
Art. 2
 (Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone, e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato, con esclusione degli ascensori;
b) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico a cui sono fissate una o più funi che permettono il suo spostamento lungo guide rigide, o lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi;
c) impianto di risalita: un impianto che permette al passeggero di coprire il dislivello (risalita) necessario alla pratica di uno sport o di una attività turistico-ricreativa, che prevede la discesa da monte a valle;
d) aree attrezzate: le porzioni di territorio, aperte al pubblico e comprendenti piste servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica di sport e attività ludico-ricreative;
e) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 40/2021 ;
f) pista: un tracciato o uno spiazzo di terreno opportunamente sistemato con fondo variamente preparato destinato alla pratica di uno sport;
g) pista di collegamento: un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori la cui trazione non sia trasmessa da funi, gli ascensori in esercizio privato, le vie aeree di esbosco, i parchi divertimento, i parchi avventura, gli impianti fissi e mobili per luna park, assimilabili esemplificativamente alle zipline, cable wake, bob su rotaia e snowtoobing.
Art. 3
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti:
a) il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 1, inclusi i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di ispezione e revisione impianti, nonché i criteri e le modalità relativi alla vigilanza sui contributi annuali e gli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per l'attività di sorveglianza tecnica prestata;
b) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di prevenzione e gestione del rischio valanghivo;
c) i criteri e le modalità di tenuta del Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve di cui all'articolo 11;
d) le modalità per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali di cui all'articolo 13, comma 2;
e) le modalità di presentazione della domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione o all'esercizio di impianti a fune di cui all'articolo 14, comma 1;
f) le norme di sicurezza e sorveglianza dei tappeti mobili di cui all'articolo 29, comma 4;
g) i criteri e le modalità per la redazione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35;
h) le modalità per l'ottenimento delle qualifiche di operatore di impianto, per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, nonché le mansioni e i compiti del personale operativo di cui all'articolo 37.