LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori in materia di impianti a fune in servizio privato e piste)
1. I Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di impianti a fune in servizio privato rientranti nella terza categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), punto 1). Restano ferme le competenze in materia di sorveglianza tecnica e vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
2. I Comuni sono competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste per la pratica degli sport della montagna in aree attrezzate limitatamente a quelle individuate all'articolo 24, comma 2.