LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art.39
 (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 29 del decreto legislativo 40/2021 e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , l'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste è svolta dagli operatori di cui al titolo IX della legge regionale 2/2002 , nonché dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 .
2. Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività di prevenzione e sicurezza su impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 , è svolta dai gestori, dagli esercenti, dal personale preposto all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 37, nonché, limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune, dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) o da altri operatori abilitati al soccorso utilizzando tecniche e attrezzature per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti artificiali, e da eventuali ulteriori soggetti indicati nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio. Nella parte sanzionatoria, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), nei confronti dei gestori, degli esercenti, del personale preposto all'esercizio degli impianti e persone estranee al servizio compresi gli utenti, si applica quanto previsto dall'articolo 43.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.