LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 35
 (Regolamento di esercizio)
1. L'esercizio degli impianti e piste deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nonché nell'autorizzazione all'esercizio e nel regolamento di esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3.