LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 32
 (Gestione impianti e piste)
1. Il concessionario o il soggetto autorizzato all'esercizio degli impianti e piste è il gestore degli stessi. Il gestore è tenuto a provvedere alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, strumentale al mantenimento dei requisiti di sicurezza prescritti, comprensivi della segnaletica.
2. La gestione dell'impianto e della pista può essere affidata a un esercente previo nullaosta dell'Amministrazione regionale. L'esercente è preposto all'esercizio insieme al direttore o al responsabile dell'esercizio o al direttore responsabile dell'impianto, e al direttore delle piste e al personale operativo.
3. Il concessionario dell'impianto di risalita di nuova realizzazione o che sia stato oggetto di allungamento o accorciamento del tracciato di linea, assume il ruolo di gestore delle piste che a esso afferiscono in forma esclusiva tenendo in considerazione le eventuali altre strutture, impianti o piste, presenti nell'area e da lui gestite.