LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 30
 (Obblighi degli organizzatori di eventi agonistici e organizzazioni sportive e loro atleti)
1. A richiesta di organizzatori di eventi sulla neve, il gestore può mettere a disposizione le piste e le relative dotazioni di sicurezza. Resta in capo agli organizzatori, oltre alla predisposizione delle piste di gara, la verifica puntuale della correttezza della dotazione fornita e l'eventuale richiesta di integrazione del materiale relativo alla sicurezza.
2. Il comma 1 si applica anche per gli allenamenti.
3. È in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti la posa e la rimozione dell'attrezzatura all'uopo predisposta per l'evento o l'allenamento. Sono altresì in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti gli oneri per il ripristino della pista e per il ripristino degli apprestamenti di sicurezza della pista temporaneamente messa a disposizione, anche quando eseguiti dal gestore.