LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti:
a) il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 1, inclusi i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di ispezione e revisione impianti, nonché i criteri e le modalità relativi alla vigilanza sui contributi annuali e gli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per l'attività di sorveglianza tecnica prestata;
b) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di prevenzione e gestione del rischio valanghivo;
c) i criteri e le modalità di tenuta del Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve di cui all'articolo 11;
d) le modalità per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali di cui all'articolo 13, comma 2;
e) le modalità di presentazione della domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione o all'esercizio di impianti a fune di cui all'articolo 14, comma 1;
f) le norme di sicurezza e sorveglianza dei tappeti mobili di cui all'articolo 29, comma 4;
g) i criteri e le modalità per la redazione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35;
h) le modalità per l'ottenimento delle qualifiche di operatore di impianto, per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, nonché le mansioni e i compiti del personale operativo di cui all'articolo 37.