LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 28
 (Classificazione e requisiti delle piste)
1. Le piste sono classificate e segnalate, nonché hanno i requisiti, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 40/2021 per le piste da sci, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali per le altre discipline.
2. Nelle aree sciabili attrezzate, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti, i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste degli sport sulla neve con indicazione del relativo grado di difficoltà.
3. Per le piste di sport che non siano sulla neve, alla partenza della pista i gestori delle stesse appongono una mappa delle piste con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.