LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 23
 (Collaudo generale e definitivo)
1. Il collaudo generale e definitivo è eseguito dall'Autorità di sorveglianza al fine di verificare la manutenzione e l'eventuale insorgenza di problematiche date dall'esercizio dell'impianto stesso, alla scadenza dei dodici mesi dall'autorizzazione all'esercizio pubblico, rilasciata a seguito dei lavori di costruzione o di variante costruttiva o di revisione generale, nei quali l'impianto ha svolto il servizio pubblico secondo l'ordinaria stagionalità.
2. Il sopralluogo di collaudo viene eseguito dall'Autorità di sorveglianza, in contradittorio con il direttore o responsabile dell'esercizio dell'impianto specifico. Nel verbale di collaudo sono riportate le eventuali prescrizioni di sicurezza che risulta necessario adottare e la tempistica entro cui vanno attuate, al fine del mantenimento della validità del nullaosta tecnico di sicurezza rilasciato a seguito delle verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio.